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Home News giuridico finanziarie

Trading online e criptovalute: il Tribunale di Milano dispone la restituzione di 60.000 euro

Tutela del consumatore, obblighi informativi e nullità del contratto nella sentenza n. 726 del 28 gennaio 2025

Avv. Daniele Bertaggia di Avv. Daniele Bertaggia
Settembre 30, 2026
in News giuridico finanziarie, Trading online: recupero somme
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Bilancia della giustizia e mercati finanziari: il Tribunale di Milano dispone la restituzione di 60.000 euro. Studio Legale Internazionale Bertaggia.
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Studio Legale Internazionale Bertaggia

Top Legal · Trading online · 2026

Tutela del consumatore · Nullità e restituzione

Contents

  • 1. Trading online e criptovalute: il Tribunale di Milano dispone la restituzione di 60.000 euro
    • 1.1. Indice del commento
    • 1.2. La condanna alla restituzione di 60.000 euro
    • 1.3. Dai rendimenti apparenti alle richieste di ulteriori versamenti
    • 1.4. Perché la risposta alla diffida ha assunto un ruolo decisivo
    • 1.5. Gli obblighi informativi e la nullità a tutela del consumatore
    • 1.6. TUF e forma scritta: l’accertamento deve riguardare il caso concreto
    • 1.7. Cosa dimostra la sentenza e cosa richiede ulteriori verifiche
    • 1.8. La disciplina dei servizi finanziari a distanza è cambiata
    • 1.9. Hai versato denaro per un investimento online e non riesci a recuperarlo?
    • 1.10. Una valutazione legale del tuo caso di trading
    • 1.11. Restituzione delle somme: le risposte essenziali
    • 1.12. La sentenza anonimizzata e le fonti normative
    • 1.13. Avv. Daniele Bertaggia

Trading online e criptovalute: il Tribunale di Milano dispone la restituzione di 60.000 euro

Tutela del consumatore, obblighi informativi e nullità del contratto: le ragioni della decisione n. 726 del 28 gennaio 2025 e gli elementi da verificare per un’azione di recupero.

Il punto centrale. Il Tribunale ha riconosciuto a un consumatore assistito dall’Avv. Daniele Bertaggia il diritto alla restituzione di 60.000 euro versati a un operatore di scambio di criptovalute. La pronuncia collega l’obbligo restitutorio alla nullità del rapporto e al quadro probatorio concretamente emerso nel giudizio.
Leggi la sentenza anonimizzata (PDF)Sottoponi il caso allo Studio
€60.000CAPITALE

Oggetto della condanna restitutoria.

4 bonificiPROVA DOCUMENTALE

Versamenti eseguiti nel giugno 2023.

NullitàFONDAMENTO DELLA TUTELA

Codice del consumo e TUF.

Interessi e speseVOCI ULTERIORI

Riconosciute dal Tribunale.

A cura dell’Avv. Daniele BertaggiaTribunale di Milano · VI Sezione civileSentenza 28 gennaio 2025, n. 726

Navigazione

Indice del commento

  1. La decisione e gli importi riconosciuti
  2. La vicenda e i quattro bonifici
  3. La risposta dell’operatore come prova
  4. Informazione e tutela del consumatore
  5. Il richiamo al TUF e alla forma scritta
  6. La portata e i limiti del precedente
  7. L’aggiornamento normativo del 2026
  8. Come sottoporre il caso allo Studio
  9. Le domande frequenti
  10. Fonti e PDF anonimizzato

L’esito del giudizio

La condanna alla restituzione di 60.000 euro

Con la sentenza n. 726/2025, pubblicata il 28 gennaio 2025, il Tribunale ordinario di Milano, VI Sezione civile, ha accolto le domande del consumatore e ha condannato la società convenuta alla restituzione di 60.000 euro, oltre agli interessi legali e alle spese di lite.

Il giudice ha dichiarato la violazione degli obblighi informativi previsti dalla disciplina consumeristica applicabile alla vicenda, con conseguente nullità delle operazioni. Ha inoltre dichiarato la violazione degli artt. 21 e 23, comma 1, del Testo unico della finanza. Il passaggio dalla nullità alla restituzione è ricondotto, nella motivazione, all’art. 2033 c.c.

VoceQuanto dispone la sentenza
Capitale€60.000,00.
Interessi legaliSu quattro quote di €15.000,00, rispettivamente dal 22, 23, 26 e 27 giugno 2023, sino al saldo.
Rivalutazione monetariaNon riconosciuta: l’obbligazione restitutoria è qualificata come debito di valuta.
Spese di lite€8.895,80, comprensivi di €1.057,80 per spese generali, oltre IVA e CPA; ulteriori €786,00 per rimborso spese.

La condanna giudiziale non documenta, da sola, l’effettivo incasso delle somme. La copia esaminata riguarda il primo grado e non attesta il passaggio in giudicato né l’esito di eventuali impugnazioni.

La ricostruzione della vicenda

Dai rendimenti apparenti alle richieste di ulteriori versamenti

Secondo quanto riferito dal ricorrente e riportato nella sentenza, la vicenda aveva avuto origine dal contatto con soggetti che si presentavano come consulenti finanziari. Una piattaforma di trading mostrava risultati apparentemente positivi; alla richiesta di prelevare il denaro seguivano, invece, ulteriori richieste di pagamento, prospettate come necessarie per assolvere presunti obblighi fiscali.

Nel giugno 2023 il consumatore aveva eseguito quattro bonifici per complessivi 60.000 euro a favore dell’operatore convenuto. Il ricorrente sosteneva di non essersi registrato personalmente presso tale operatore e di non avere aperto o gestito direttamente l’account utilizzato per le operazioni.

Questa ricostruzione impone una distinzione essenziale: la piattaforma che prospetta l’investimento, i sedicenti consulenti e il soggetto destinatario dei bonifici non possono essere automaticamente identificati fra loro. La causa civile esaminata dal Tribunale si concentra sul rapporto con la società ricevente, sui documenti e sulla disciplina applicabile alle operazioni.

Il valore dei documenti

Perché la risposta alla diffida ha assunto un ruolo decisivo

La motivazione attribuisce particolare rilievo alla risposta inviata dalla società alla diffida del difensore. In quella comunicazione l’operatore aveva riconosciuto l’accredito delle somme sulla piattaforma e la loro conversione in criptovalute, richiamando inoltre condizioni contrattuali che riteneva applicabili al cliente.

Il Tribunale ha qualificato l’ammissione della ricezione delle somme come confessione stragiudiziale ai sensi dell’art. 2735 c.c. e ha utilizzato il contenuto della missiva anche per ricostruire la relazione contrattuale. Per il giudice, quella risposta contrastava con le successive contestazioni circa l’esistenza del rapporto e la ricezione dei fondi.

Il significato pratico è rilevante: una risposta a un reclamo può documentare fatti determinanti. Occorre conservarne il testo integrale, gli allegati e i dati di invio e ricezione. La qualificazione di una dichiarazione come confessione richiede comunque la verifica del suo contenuto, della provenienza e dei presupposti legali; non ogni comunicazione dell’operatore ha automaticamente tale efficacia.

La convenuta si era costituita tardivamente. Il Tribunale ha ritenuto maturate preclusioni processuali, anche rispetto alla contestazione di documenti e all’eccezione ex art. 1227, comma 2, c.c. Si tratta di una specificità del processo esaminato: la contumacia o la costituzione tardiva non rendono, da sole, fondata qualsiasi domanda dell’attore.

Il fondamento principale

Gli obblighi informativi e la nullità a tutela del consumatore

Il primo asse della decisione è la disciplina della commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, contenuta, per il periodo esaminato, negli artt. 67-bis e seguenti del Codice del consumo.

Il giudice ha ritenuto che l’operatore avesse assunto il ruolo di fornitore di un servizio finanziario a distanza e ha riscontrato l’assenza di prova dell’adempimento degli obblighi informativi. La motivazione richiama, fra l’altro, le informazioni sull’identità del fornitore, sulle caratteristiche del servizio, sul prezzo, sui rischi e sui rimedi riconosciuti al consumatore.

Il passaggio decisivo riguarda l’art. 67-septiesdecies, comma 4, nel testo applicabile ai fatti: la violazione dell’informativa precontrattuale assume rilievo ai fini della nullità quando sia idonea ad alterare significativamente la rappresentazione delle caratteristiche dell’investimento. Nel caso esaminato il Tribunale ha ritenuto integrato questo presupposto e ne ha fatto discendere la restituzione di quanto ricevuto.

La distinzione giuridica. La sentenza non fonda la restituzione sulla sola perdita di denaro. Collega la tutela a un rapporto individuato, a obblighi informativi ritenuti violati e a una specifica causa di nullità.

L’ulteriore percorso argomentativo

TUF e forma scritta: l’accertamento deve riguardare il caso concreto

La motivazione sviluppa un secondo percorso, indicato anche come argomento aggiuntivo, fondato sulla disciplina del Testo unico della finanza. Dopo aver richiamato Cass. pen. n. 44378/2022 e n. 26807/2020, il Tribunale considera la natura finanziaria delle operazioni alla luce della documentazione della specifica vicenda.

Il giudice rileva inoltre che la società non aveva prodotto un contratto scritto idoneo a dimostrare il rispetto dell’art. 23, comma 1, TUF e collega anche a tale carenza la nullità del rapporto. La pronuncia richiama altresì gli obblighi informativi dell’art. 21 TUF.

Questo ragionamento non autorizza a sostenere che qualsiasi acquisto di criptovalute ricada automaticamente nell’art. 23 TUF. Per utilizzare il precedente in un’altra controversia occorre verificare la natura dell’operazione, il servizio effettivamente reso, la posizione dell’operatore e il quadro normativo temporalmente applicabile. Va inoltre esaminata la documentazione elettronica: l’assenza di una firma autografa su carta non dimostra, da sola, l’inesistenza di un contratto validamente concluso in forma scritta.

Una lettura rigorosa del precedente

Cosa dimostra la sentenza e cosa richiede ulteriori verifiche

La decisione offre un esempio concreto di tutela restitutoria ottenuta attraverso l’esame dei pagamenti, delle dichiarazioni dell’operatore e della validità del rapporto. Il suo utilizzo richiede però di rispettarne la portata:

  • Antiriciclaggio: il relativo motivo è dichiarato assorbito. Non è corretto presentare questa sentenza come una condanna fondata sull’accertamento di violazioni antiriciclaggio.
  • Responsabilità penale: la pronuncia civile non equivale a una condanna penale per truffa della società convenuta.
  • Posizione delle banche: non viene stabilita una responsabilità generalizzata della banca ordinante o di quella ricevente.
  • Importi e interessi: decorrenze e voci riconosciute riguardano questo giudizio e non si trasferiscono automaticamente a qualsiasi domanda restitutoria.
  • Stabilità della decisione: il documento disponibile non consente di attestare la definitività del risultato o successivi sviluppi processuali.

La valutazione di una nuova causa deve comprendere anche gli orientamenti contrari, le differenze probatorie e i costi dell’iniziativa, oltre alla concreta possibilità di eseguire una futura condanna.

Aggiornamento al 30 settembre 2026

La disciplina dei servizi finanziari a distanza è cambiata

Il commento riguarda operazioni del 2023 e una sentenza del gennaio 2025. I richiami agli artt. 67-bis e seguenti del Codice del consumo descrivono quindi il quadro normativo considerato dal Tribunale.

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 ha riformato la disciplina, introducendo gli artt. 59-bis e seguenti e abrogando la precedente sezione IV-bis. L’art. 4, comma 1, dispone l’applicazione delle modifiche a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Per una controversia nuova è pertanto indispensabile individuare la data e la natura del contratto. Il precedente conserva interesse per la lettura dei rapporti soggetti alla disciplina anteriore; i suoi riferimenti normativi non vanno riprodotti indistintamente per operazioni successive.

Dalla sentenza al singolo caso

Hai versato denaro per un investimento online e non riesci a recuperarlo?

La domanda utile è quali fatti si possano provare e nei confronti di quale soggetto esista un fondamento concreto per chiedere la restituzione. Un esame completo deve mettere in relazione pagamenti, contratto, comunicazioni, attività dell’operatore e destinazione dei fondi.

Per la prima valutazione è opportuno raccogliere:

  • contabili dei bonifici, estratti conto, ricevute e dati dei beneficiari;
  • contratti, condizioni del servizio, documenti di registrazione e di identificazione;
  • e-mail e chat complete con i referenti, incluse le richieste di ulteriori pagamenti;
  • schermate della piattaforma, richieste di prelievo ed eventuali transazioni crypto;
  • diffide, reclami, risposte degli operatori e denunce già presentate.

Conserva gli originali e interrompi nuovi versamenti richiesti per presunti sblocchi o tasse di restituzione. Una tempestiva ricostruzione documentale consente di valutare richieste di conservazione dei dati e le iniziative concretamente praticabili.

Studio Legale Internazionale Bertaggia

Una valutazione legale del tuo caso di trading

Lo Studio esamina la documentazione per valutare i presupposti di azioni restitutorie, risarcitorie e delle ulteriori iniziative pertinenti alla vicenda. La consulenza serve a individuare le controparti, le prove disponibili, i rischi, i costi e le prospettive concrete del recupero.

Il risultato di questa causa non costituisce una garanzia per altri casi. La strategia viene definita sulla base dei documenti e delle caratteristiche della singola controversia.

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Domande frequenti

Restituzione delle somme: le risposte essenziali

Se il bonifico è stato disposto da me, posso ancora valutare una causa?

Sì, l’autorizzazione al pagamento non esaurisce l’esame della validità del rapporto sottostante. Occorre però distinguere l’azione verso il destinatario delle somme dalle contestazioni del servizio di pagamento e dimostrare i presupposti della tutela richiesta.

La conversione del denaro in criptovalute esclude la restituzione?

In questa vicenda non l’ha esclusa: il Tribunale ha pronunciato la condanna pur considerando la conversione descritta nella risposta dell’operatore. L’esito dipende dal rapporto concreto e non può essere generalizzato.

La sola denuncia penale determina il rimborso?

No. La denuncia e l’azione civile hanno funzioni distinte e vanno coordinate in base alle circostanze. Il recupero effettivo richiede anche la valutazione dei soggetti obbligati e dei beni sui quali poter agire.

Lo Studio può valutare se questa sentenza è pertinente al mio caso?

Sì. Attraverso la consulenza dedicata al trading online è possibile sottoporre i documenti allo Studio e verificare analogie, differenze e sostenibilità dell’iniziativa.

Documentazione

La sentenza anonimizzata e le fonti normative

Scarica la sentenza n. 726/2025 anonimizzata

  1. Tribunale di Milano, VI Sezione civile, 28 gennaio 2025, n. 726: copia fornita allo Studio, 19 pagine. Per le prove si vedano le pp. 9–11; per la tutela consumeristica le pp. 11–15; per il TUF le pp. 15–17; per gli importi e il dispositivo le pp. 18–19.
  2. Codice civile, artt. 2033 e 2735.
  3. D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, artt. 21 e 23.
  4. D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206: artt. 67-bis e seguenti nel testo applicabile ai fatti e, in particolare, art. 67-septiesdecies.
  5. D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, artt. 1 e 4: riforma della commercializzazione a distanza di servizi finanziari e decorrenza delle modifiche.

Nota editoriale. I dati identificativi delle parti e degli altri soggetti privati sono omessi dalla copia destinata alla consultazione. Sono mantenuti i riferimenti della decisione, il nominativo del magistrato e quello dell’Avv. Daniele Bertaggia. Il commento ha finalità informative e non sostituisce l’analisi della singola posizione.

DB
Avv. Daniele Bertaggia
Studio Legale Internazionale Bertaggia
Via Aldighieri 10, 44121 Ferrara · Consulenza legale sui casi di trading online
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Avv. Daniele Bertaggia, fondatore dello Studio Legale Internazionale Bertaggia

Autore dell’approfondimento

Avv. Daniele Bertaggia

Avvocato Cassazionista · Fondatore dello Studio Legale Internazionale Bertaggia

Avvocato dal 1993 e Cassazionista dal 2009, assiste imprenditori, professionisti e privati in materia di tutela patrimoniale, società estere, fiscalità internazionale, diritto internazionale, penale internazionale e recupero di somme sottratte tramite truffe online.

Tutela patrimoniale Società estere Residenza fiscale News giuridico-finanziarie Recupero truffe online
Pubblicato: 30/09/2026 Aggiornato: 30/09/2026
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Pubblicato: 30/09/2026 Aggiornato: 30/09/2026
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