Sentenza Giudice di Pace di Ferrara sul trading online (5.11.2025)
Trading online, nullità del contratto e ripetizione di indebito: la sentenza del Giudice di Pace di Ferrara (5 novembre 2025)
Sentenza del Giudice di Pace di Ferrara, R.G. n. 2935/2024, pubblicata il 5 novembre 2025. Il ricorrente è stato assistito dallo Studio Legale Bertaggia→.
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Trading Online: restituzione somme. In breve
Un risparmiatore italiano versa 10.000 euro a una società estera di trading online, tramite bonifico su un conto corrente acceso presso un istituto di credito, per effettuare investimenti mai realizzati e senza la sottoscrizione di alcun contratto scritto.
Il Giudice di Pace di Ferrara:
riconosce la giurisdizione del giudice italiano e l’applicabilità della legge italiana al rapporto tra consumatore e broker estero;
dichiara la nullità del contratto di investimento per mancanza di forma scritta e per assenza di autorizzazioni all’attività finanziaria;
qualifica la domanda come azione di ripetizione di indebito e condanna i convenuti alla restituzione della somma versata, oltre interessi;
liquida le spese di lite a favore del ricorrente in base ai parametri forensi vigenti.
1. I fatti della causa: 10.000 euro versati a una società di trading online estera
Con atto di citazione il ricorrente conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Ferrara, una società estera operante nel trading online e l’istituto di credito presso il quale era acceso il conto corrente intestato alla società.
Secondo quanto esposto in citazione, il ricorrente aveva effettuato un bonifico bancario di 10.000 euro sul conto della società, al dichiarato fine di effettuare investimenti finanziari in strumenti negoziati tramite una piattaforma di trading online.
Dopo l’accredito della somma:
non veniva sottoposto al cliente alcun contratto di investimento in forma scritta;
non risultavano eseguite operazioni di investimento a suo nome;
la società non provvedeva a restituire le somme ricevute, nonostante le richieste;
l’attività di intermediazione era stata svolta da un sedicente promotore finanziario, che aveva contattato il risparmiatore telefonicamente, invitandolo a versare il denaro sulla piattaforma.
Il ricorrente, avendo sporto anche denuncia‑querela in sede penale, decideva di agire in sede civile per ottenere la restituzione dei 10.000 euro, con condanna in solido della società estera e dell’istituto di credito.
2. Giurisdizione del giudice italiano e legge applicabile
2.1. Il foro del consumatore nel Regolamento (UE) n. 1215/2012
La sentenza dedica una prima parte alla verifica della giurisdizione. Trattandosi di controversia con un operatore estero, il Giudice richiama il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis) in materia di competenza giurisdizionale.
Il ricorrente è qualificato espressamente come consumatore, non risultando che l’operazione sia stata conclusa nell’ambito di un’attività professionale. Di conseguenza trova applicazione la disciplina dei contratti conclusi dai consumatori, che consente al consumatore di agire davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato.
Il Giudice di Pace di Ferrara afferma quindi la giurisdizione italiana, in quanto il consumatore è domiciliato in Italia e l’attività di trading online della società estera è stata indirizzata verso il nostro Paese.
2.2. La legge applicabile secondo il Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
Accertata la giurisdizione, il Giudice passa a individuare la legge applicabile al rapporto. Viene richiamato l’art. 6 del Regolamento (CE) n. 593/2008 (c.d. Roma I), dedicato ai contratti conclusi dai consumatori.
La norma prevede che il contratto tra consumatore e professionista sia, di regola, disciplinato dalla legge del Paese in cui il consumatore ha la propria residenza abituale, quando il professionista svolge o dirige la propria attività verso tale Paese.
Nel caso di specie, essendo il ricorrente residente in Italia e avendo la società estera diretto la propria offerta di servizi di trading verso utenti italiani (anche tramite promotore finanziario), il Giudice ritiene applicabile la legge italiana al rapporto contrattuale. TRADING ONLINE: RESTITUZIONE SOMME.
3. Nullità del contratto di trading online: forma scritta e mancanza di autorizzazioni
3.1. L’assenza di contratto scritto ex art. 23 TUF
Al centro della decisione vi è la nullità del contratto di investimento. La sentenza richiama l’art. 23 del Testo Unico della Finanza (TUF), che impone la forma scritta a pena di nullità per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento.
Dall’istruttoria documentale emerge che il risparmiatore non ha mai sottoscritto un contratto quadro di investimento né altri accordi scritti con la società di trading online. Il versamento dei 10.000 euro è avvenuto sulla base di contatti telefonici e di indicazioni del promotore, privi di qualsiasi formalizzazione contrattuale.
Il Giudice osserva che l’assenza di forma scritta comporta la nullità del rapporto, nullità che, come noto, è posta a tutela del cliente e può essere fatta valere esclusivamente da quest’ultimo.
3.2. Società priva di autorizzazioni e iscrizioni agli albi
La nullità viene rafforzata da un ulteriore profilo: la società estera non risulta titolare delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento di servizi di investimento e non è iscritta agli albi previsti dal TUF.
La prestazione di servizi di investimento in assenza di autorizzazione costituisce violazione di norme imperative; il contratto stipulato con il risparmiatore viene pertanto ritenuto radicalmente nullo, anche per contrasto con la disciplina pubblicistica che regola l’accesso al mercato finanziario.
Il Giudice sottolinea, inoltre, che la società, pur avendo ricevuto il bonifico, non ha eseguito alcuna operazione finanziaria né ha restituito l’importo versato, circostanza che rafforza l’assenza di una causa lecita a giustificazione del pagamento. TRADING ONLINE: RESTITUZIONE SOMME, se vuoi vedere altre sentenze vittoriose dello Studio: clicca→.
4. L’azione di ripetizione di indebito e la condanna alla restituzione
Una volta accertata la nullità del contratto di investimento, il Giudice di Pace qualifica la richiesta di restituzione come azione di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi dell’art. 2033 c.c.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, quando un pagamento è eseguito in esecuzione di un negozio nullo, il soggetto che ha ricevuto la prestazione è tenuto a restituirla, proprio in quanto il pagamento risulta privo di causa giustificativa.
Nel caso deciso, la somma di 10.000 euro versata dal consumatore sul conto della società di trading, acceso presso l’istituto di credito convenuto, è ritenuta priva di titolo giuridico valido. Ne consegue l’accoglimento della domanda di restituzione.
Le società convenute, rimaste contumaci, non offrono alcuna prova della sussistenza di un valido rapporto contrattuale o di prestazioni effettivamente eseguite a favore del cliente.
Il Giudice condanna pertanto i convenuti alla restituzione della somma di 10.000 euro, maggiorata degli interessi a decorrere dalla data della domanda, e pone a loro carico le spese di lite, liquidate in applicazione dei parametri forensi (DM 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022).
5. Spunti operativi per le vittime di truffe e investimenti online
La sentenza del Giudice di Pace di Ferrara assume particolare rilievo pratico per chi abbia perso denaro a causa di piattaforme di trading online estere o di intermediari non autorizzati.
Foro del consumatore: il risparmiatore può agire davanti al giudice del proprio domicilio, anche contro operatori con sede all’estero, quando questi dirigono la loro attività verso il suo Paese.
Legge italiana applicabile: nei contratti di investimento conclusi da consumatori, la legge italiana può trovare applicazione ogni volta che il professionista indirizzi la propria offerta verso il nostro territorio.
Forma scritta obbligatoria: l’assenza di un contratto di investimento scritto, conforme all’art. 23 TUF, è un indice significativo di irregolarità o abusività dell’operazione.
Società non autorizzate: il coinvolgimento di soggetti privi di autorizzazioni o di iscrizione agli albi può condurre a una nullità radicale del rapporto.
Ripetizione di indebito: il consumatore può agire per ottenere la restituzione delle somme versate in esecuzione di un contratto nullo o comunque privo di causa.
Ogni situazione concreta presenta, naturalmente, particolarità proprie (numero di versamenti, soggetti coinvolti, intermediazione di banche o altri operatori), ma la decisione in commento conferma la possibilità di utilizzare, in sede civile, strumenti già consolidati del nostro ordinamento per tutelare i risparmiatori.
6. Perché rivolgersi allo Studio Legale Bertaggia
Nel giudizio deciso dal Giudice di Pace di Ferrara, il ricorrente è stato assistito dall’Avv. Daniele Bertaggia, che ha curato la strategia processuale basata su tre pilastri:
riconduzione del rapporto tra risparmiatore e società di trading a un contratto di investimento con consumatore, con applicazione dei regolamenti europei in tema di giurisdizione e legge applicabile;
deduzione della nullità del contratto per violazione della forma scritta ex art. 23 TUF e per assenza di autorizzazioni all’attività finanziaria;
ricorso all’azione di ripetizione di indebito per la restituzione integrale delle somme versate.
Partendo da questa esperienza, lo Studio Legale Bertaggia offre assistenza a:
risparmiatori che abbiano perso denaro in trading online, forex, criptovalute o investimenti proposti da soggetti non autorizzati;
consumatori che desiderino valutare la recuperabilità delle somme versate a broker esteri o piattaforme digitali;
clienti che necessitino di un’analisi tecnica di contratti bancari e finanziari sotto il profilo della validità, della trasparenza e della conformità alla normativa europea e nazionale.
L’approccio dello Studio è improntato a:
un’analisi preventiva dei documenti (estratti conto, comunicazioni, contratti, schermate di piattaforma);
una valutazione realistica delle probabilità di recupero e dei costi della procedura;
la scelta dello strumento più idoneo (diffida, negoziazione, iniziativa giudiziale ordinaria o semplificata).
Per maggiori informazioni o per sottoporre il proprio caso è possibile contattare lo Studio Legale Bertaggia tramite il form dedicato→, oppure fissare un appuntamento presso lo studio o da remoto.
7. Considerazioni conclusive
La sentenza del Giudice di Pace di Ferrara conferma che, anche di fronte a operatori esteri e a fenomeni di trading online spesso percepiti come “sfuggenti”, il diritto interno offre strumenti efficaci per la tutela del consumatore‑risparmiatore.
Il richiamo congiunto ai regolamenti europei in materia di giurisdizione e legge applicabile, alla disciplina speciale del TUF e ai principi civili sulla ripetizione di indebito consente di ricondurre vicende apparentemente complesse all’interno di schemi giuridici ben noti.
Resta essenziale, tuttavia, intervenire tempestivamente: conservare la documentazione bancaria, raccogliere le comunicazioni intercorse con la piattaforma, verificare la presenza o meno di contratti scritti e di autorizzazioni all’attività di investimento.
In caso di dubbi o sospetti su proposte di investimento online, è opportuno rivolgersi a un professionista esperto prima di effettuare versamenti rilevanti, o comunque appena emergono le prime difficoltà a recuperare le somme.
Nota: il presente articolo ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce consulenza legale. Per valutare correttamente la propria posizione è necessario un esame specifico del singolo caso da parte di un avvocato.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo TRADING ONLINE: RESTITUZIONE SOMME, in www.avvocatobertaggia.com/blog
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Articolo aggiornato al 21 Dicembre 2025


