AIRE MANCATA ISCRIZIONE CONSEGUENZE
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AIRE mancata iscrizione conseguenze. Commento all’Ordinanza della Cassazione n. 1355/2022.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara
AIRE MANCATA ISCRIZIONE CONSEGUENZE
Purtroppo tuttora moltissimi connazionali sono convinti che il fatto di andare puramente e semplicemente a risiedere all’estero, liberi da ogni legame fiscale il contribuente con lo Stato Italiano. Non è così, senza iscrizione all’AIRE le tasse continueranno a pagarsi rigorosamente in Italia. Cerchiamo di capire quali sono le conseguenze derivanti dalla mancata iscrizione all’AIRE, prendendo spunto da una recente ordinanza della Cassazione, la n. 1355/2022, leggiamo il dispositivo assieme: “In caso di mancata iscrizione all’AIRE, il trasferimento all’estero non rileva ai fini fiscali e si considera soggetto passivo d’imposta il contribuente iscritto per la maggior parte dell’anno nell’anagrafe dei residenti. Le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, in ogni caso residenti, e, pertanto, soggetti passivi d’imposta, in Italia; con la conseguenza che, ai fini predetti, essendo l’iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all’Estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano.“
Infatti dall’iscrizione all’anagrafe dei residenti per la maggior parte del periodo d’imposta consegue la presunzione assoluta di residenza fiscale in Italia del contribuente che rimane, pertanto, soggetto passivo d’imposta.
Essendo quindi l’iscrizione anagrafica (nonostante l’effettivo trasferimento all’estero) preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento, anche se realmente effettuato, della residenza all’estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano e la contestuale iscrizione all’AIRE.
Mai scordarselo, le conseguenze possono essere veramente disastrose!
Se vuoi leggere l’ordinanza completa clicca: Cass. civ., Sez. VI – 5, Ord 18 01 2022, n. 1355
AIRE MANCATA ISCRIZIONE CONSEGUENZE: IL RAGIONAMENTO DELLA CASSAZIONE
Incidentalmente si ricorderà che la lite con l’Agenzia delle Entrate ha origine da un ricorso proposto da un contribuente contro quattro avvisi di accertamento per i periodi dal 2007 al 2010 ed una pedissequa contestazione con cui l’Agenzia delle entrate, accertando l’esistenza di attività finanziarie non dichiarate allocate in Stati Offshore, dal soggetto che asseritamente eccepiva la sua residenza estera, recuperava a tassazione la maggiore imposta IRPEF ed irrogava le sanzioni di legge.
In prima istanza la CTP respingeva il ricorso, che veniva, al contrario, accolto dalla CTR, che accoglieva l’appello, poichè il ricorrente, secondo i giudice del secondo grado, aveva esaustivamente provato di essere residente in Brasile, e ciò pur in mancanza dell’iscrizione (doverosa, aggiungiamo noi) all’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero, AIRE.
Come sempre accade l’Agenzia delle entrate presentava gravame in cassazione lamentando la violazione dell’art. 2, comma 2 del dPR 917/1986 per aver la CTR errato nel non aver riconosciuto la soggettività fiscale italiana sino al 2011, anno di iscrizione all’AIRE, e contestuale cancellazione della popolazione residente nel Comune di residenza.
La Cassazione ha ritenuto valida la doglianza dell’Amministrazione finanziaria e ha cassato con rinvio la sentenza alla medesima CTR in diversa composizione.
AIRE MANCATA ISCRIZIONE CONSEGUENZE: IL DIRITTO
In ambito di residenza fiscale delle persone fisiche l’art. 2 comma 2 del TUIR stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Ciò a significare che i requisiti fondamentali per determinare la residenza fiscale nello Stato, sono tre, alternativi: il primo di natura formale, rappresentato dall’iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti e gli altri due, di natura effettiva, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato siccome normato dal vigente codice civile.
Chiaramente dalla mancanza dell’iscrizione all’AIRE discende la residenza in Italia del soggetto pur dichiaratamente estero, sulla base della presunzione assoluta prevista dal citato art. 2 co. 2 del TUIR: il contribuente quindi è assoggettato agli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall’art. 4. Co. 1 del D.L. 167/1990 in caso di detenzione, sia diretta che per interposta persona, di attività finanziarie o investimenti all’estero.
In caso di omessa dichiarazione si applicano le conseguenti sanzioni.
AIRE MANCATA ISCRIZIONE CONSEGUENZE: LE CONCLUSIONI
Se decidete di trasferire la vostra residenza all’estero, non dimenticatevi mai di effettuare tutto ciò che la legge contempera e prevede, l’AIRE, ovvero la mancata iscrizione AIRE, è uno dei requisiti ma non è l’unico. Se vuoi saperne di più su questo argomento puoi leggere questo nostro articolo molto esaustivo.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo AIRE MANCATA ISCRIZIONE CONSEGUENZE, in www.avvocatobertaggia.com/blog
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Articolo aggiornato al 26 Dicembre 2022