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Home Civile

Amministratori SPA SRL novità

Le nuove norme che regolamentano gli amministratori delle società di capitali. Necessità di dichiarare cause di ineleggibilità.

Studio Legale Internazionale Bertaggia di Studio Legale Internazionale Bertaggia
Febbraio 1, 2022
in Civile, News giuridico finanziarie
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Amministratori SPA SRL novità
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AMMINISTRATORI SPA E SRL NOVITÀ

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  • AMMINISTRATORI SPA E SRL NOVITÀ
      • INFO LINE AMMINISTRATORI SPA SRL NOVITA’: +390532240071
        • AMMINISTRATORI SPA SRL NOVITA’: L’ART. 2382 CODICE CIVILE
        • AMMINISTRATORI SPA SRL NOVITA’: COME E CHI È TENUTO ALLA DICHIARAZIONE?

INFO LINE AMMINISTRATORI SPA SRL NOVITA’: +390532240071

Amministratori SPA SRL novità. In base all’Art. 2382 del Codice Civile che tratta delle cause di ineleggibilità in capo a cittadini che assumono determinati ruoli all’interno di società, dal 14/12/21 è previsto che gli stessi, che  intendono farsi nominare amministratori di Spa o di Srl, debbano certificare la loro abilitazione alla eleggibilità di tale carica.

Articolo a cura dello Studio Avvocato Bertaggia di Ferrara

AMMINISTRATORI SPA SRL NOVITA’: L’ART. 2382 CODICE CIVILE

“Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto [c.c. 414], l’inabilitato [c.c. 415], il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [c.p. 28, 29] o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi [c.c. 2380-bis; c.p. 32].”

Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l’attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall’art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Quindi chi intende farsi nominare amministratore di Spa o di Srl, in base all’art. 6 del D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 183 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29/11/2021 n. 284, in vigore dal 14 dicembre 2021, dovrà far pervenire alla società stessa una dichiarazione attestante in capo a sé stesso dell’inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dal suddetto art. 2382 del C.C..

L’art. 6 del decreto, apporta modifiche all’art. 2383 del Codice Civile, il cui ultimo periodo dell’ultimo comma ora cita : “la nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’art.2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione Europea”.

In materia di Srl nell’art. 2475 è previsto che ad esse si applichi il comma 1 del nuovo art. 2383 e conseguentemente le cause di incompatibilità citate dall’art. 2382 c.c.

Tali norme potrebbero essere applicate anche in caso di amministratori di cooperative facendo riferimento al contenuto dell’art. 2519 c.c. che norma Spa ed Srl. Potrebbe accadere che nei verbali di assemblea di nomina degli amministratori, si renda necessario l’inserimento della loro dichiarazione di conformità al decreto riferendosi anche al periodo antecedente la nomina e l’accettazione della carica.

AMMINISTRATORI SPA SRL NOVITA’: COME E CHI È TENUTO ALLA DICHIARAZIONE?

Tale dichiarazione in materia di  ineleggibilità, anche se non espressamente richiesto dal decreto, sembra sia opportuno rilasciarla per iscritto e non verbalmente e deve essere rilasciata sia in sede di costituzione della società (prima nomina richiesta dall’art. 2382) sia in ambito di successive sostituzioni alla prima nomina.

La dichiarazione avrà quindi come oggetto la non sussistenza delle cause di ineleggibilità come l’interdizione, fallimento o condanna ad una pena che comporta l’interdizione anche se temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. Dovrà inoltre riportare le incompatibilità legate a situazioni personali dell’amministratore in pectore come l’essere dipendente pubblico, essere amministratore di società concorrenti ed altro.

Pare sia buona cosa, anche se non è espressamente riportato dalla suddetta legge, allegare la dichiarazione all’atto di costituzione della società che nomina i primi amministratori o all’atto della loro nomina in sede di assemblea. Per ora, pare che il Registro delle Imprese non richieda il deposito di tale dichiarazione.

La suddetta dichiarazione, in base all’art. 2489 del c.c., oltre agli amministratori potrebbe  coinvolgere anche i liquidatori e che anche questi ultimi, debbano fornirla in fase di nomina.

In base all’art. 7 del D. lgs 183, che entrerà in vigore non prima del 1° agosto 2023,  dovrà essere creato un sistema di interconnessione fra i registri delle imprese dei paesi membri del Business Registers Interconnection System (BRIS), in modo da far sì che si possano reperire cause di ineleggibilità di cui all’art. 2382 c.c. a carico di amministratori di società di capitali aventi sede nel territorio dello paese richiedente.

Questa riforma, unitamente a quella relativa alla responsabilità degli amministratori delle srl, è destinata a mutare profondamente il panorama societario italiano ed europeo.

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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Amministratori SPA SRL novità, in www.avvocatobertaggia.com/blog

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.

Articolo aggiornato al 01 Febbraio 2022

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Tags: amministratore di Spa o di Srlamministratori spaAmministratori srlarticolo 2382 codice civileavvocato bertaggia

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