CANCELLAZIONE SOCIETA’ CREDITI SOCI
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Cancellazione società crediti soci. Cosa succede ad una società commerciale dopo la sua concellazione? I soci perdono il loro diritto alla riscossione dei loro crediti? Vedialmolo assieme.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara
Per ritenere come realizzato o meno il fenomeno successorio di regola generato dallo scioglimento della società, non rileva tanto che si versi, ad esempio, in tema di diritti ancora incerti o illiquidi della società cancellata, fatti valere successivamente in giudizio da soci e tuttora sub iudice, piuttosto che di diritti di credito specificamente individuati o certi già prima dell’atto estintivo, quanto che le parti, all’atto di scioglimento della società o comunque prima della cancellazione, non abbiano manifestato una univoca volontà di rinuncia a detti diritti, non potendosi certamente inferire una volontà abdicativa in via presuntiva dalla semplice cancellazione della società. Questo è quanto stabilito dall’ ordinanza 3136/21 Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 09-11-2020) 09-02-2021, n. 3136 della Cassazione civile. Tale principio risulta peraltro essere conforme a quanto stabilito da: Cass. 12 marzo 2013, n. 6072. Cass. sez. I, 22 maggio 2020, n. 9464.
CANCELLAZIONE SOCIETA’ CREDITI SOCI: I FATTI
F. B. e G. M., in proprio e quali ex soci legali rappresentanti della società “S. s.n.c.”, cancellata dal registro delle imprese in data 5/1/2007, nel settembre 2007 convenivano in giudizio i sig.ri G.P. e R. G. innanzi al Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, per chiedere la restituzione di quanto la società aveva versato in eccesso rispetto al prezzo convenuto per l’acquisto di due immobili, ex art. 2033 c.c. o, in subordine, ex art. 2041 c.c., dichiarandosi soci subentrati nel credito della società cancellatasi dal registro delle imprese.
Il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda proposta dagli attori e, per l’effetto, condannava i convenuti a restituire la somma di € 133.221,29 a titolo di ripetizione dell’indebito oggettivo.
La Corte d’appello di Firenze, adita dai convenuti rimasti soccombenti, in riforma della pronuncia di prime cure, rigettava la domanda degli attori rilevando ex officio il difetto di legittimazione attiva e compensava le spese di lite del doppio grado di giudizio.
In particolare, rilevava che la società, cancellata dal registro delle imprese nel gennaio 2007, non avendo esperito azioni giudiziarie in relazione al contratto di compravendita stipulato sin dal dicembre 2003, avrebbe tenuto un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciare a tali azioni restitutorie, facendo così venir meno l’oggetto di una trasmissione successoria ai soci; gli attori (ex soci) non avrebbero potuto pertanto vantare alcun titolo per la domanda giudiziale proposta.
La sentenza viene impugnata con un unico motivo di ricorso da F.B. e G.M.
CANCELLAZIONE SOCIETA’ CREDITI SOCI: LE MOTIVAZIONI DELLA CASSAZIONE
La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
Il motivo è fondato per quanto di seguito esposto, soprattutto il riferimento alla errata applicazione delle norme che regolano la sorte dei diritti di credito dopo la cancellazione della società di persone, ex art. 2495 c.c. e art. 2312 c.c., quand’anche il credito non risulti nel bilancio finale di liquidazione o comunque non sia certo e liquido ovvero sottoposto a giudizio di accertamento.
La Corte di merito, ricorrendo a un ragionamento presuntivo, ha ritenuto che dal mancato esperimento delle azioni di recupero del credito da parte della società vita durante debba inferirsi un comportamento di rinuncia ad ogni pretesa, facendo venir meno l’oggetto stesso di una trasmissione successoria ai soci.
Ed invero, le sezioni unite, partendo dal dato, oramai acquisito, che la cancellazione ha effetto estintivo, si è soffermata sulla sorte dei rapporti, sia sostanziali e processuali, di cui fosse parte la società al momento della cancellazione, ed ha ricondotto la vicenda estintiva ad un fenomeno normalmente successorio, con conseguente subentro dei soci nelle posizioni attive e passive della società.
In proposito, dunque, rileva la manifestazione di volontà di rinunciare al credito, al fine di escluderne la trasferibilità ai soci, quest’ultima da intendersi come regola generale del fenomeno estintivo societario. Solo in mancanza di una espressa manifestazione di volontà abdicativa soccorrono criteri presuntivi con i quali poter inferire egualmente una univoca volontà di rinuncia, quali la mancata menzione, nel bilancio finale di liquidazione, di poste illiquide e incerte, includibili nel novero delle cd mere pretese.
A fronte di un ricco proliferare di pronunce di merito di segno diverso, tendenti a considerare la natura del credito a prescindere dagli effetti regolati dalle parti all’atto dello scioglimento della società, il pronunciamento emesso da, ha inteso chiarire che deve escludersi che i principi sino ad oggi affermati in riferimento a diverse fattispecie possano condurre ad automatismi applicativi, sulla base di una presunzione assoluta priva dei caratteri ex art. 2729 c.c. Il relativo accertamento, concretandosi in un giudizio di fatto, sfugge per vero al sindacato di legittimità; purtuttavia, costituisce giudizio di diritto escludere che la mera cancellazione dal registro delle imprese possa, di per sé sola, per la sua invincibile equivocità, reputarsi sufficiente a dedurne una volontà abdicativa.
In sintesi, per ritenere come realizzato o meno il fenomeno successorio di regola generato dallo scioglimento della società, non rileva tanto che si versi, ad esempio, in tema di diritti ancora incerti o illiquidi della società cancellata, fatti valere successivamente in giudizio da soci e tuttora sub iudice, piuttosto che di diritti di credito specificamente individuati o certi già prima dell’atto estintivo, quanto che le parti, all’atto di scioglimento della società o comunque prima della cancellazione, non abbiano manifestato una univoca volontà di rinuncia a detti diritti, non potendosi certamente inferire una volontà abdicativa in via presuntiva dalla semplice cancellazione della società.
Esito:
La Corte, accoglie il ricorso; per l’effetto, cassa la sentenza n. 2535/2017 della Corte d’Appello di Firenze, depositata il 15/11/2017 e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.
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