CAPITALI ESTERI RICICLAGGIO? NON SEMPRE
Capitali esteri riciclaggio. Gentili lettori: non sempre il fatto puro e semplice di detenere dei capitali all’estero spalanca le porte all’accusa penale ed ad una condanna per riciclaggio. Difatti la Suprema Corte, in materia di capitali esteri riciclaggio, con sentenza ud. 25/02/2016, dep. 07/04/2016 n. 13901, (clicca per il testo integrale) Cassazione penale sez. II 13901 2016, ha statuito che per i capitali illecitamente detenuti all’estero sussiste il reato di riciclaggio solo qualora l’accusa sia in grado di provare in sede processuale l’esistenza del delitto presupposto, non potendosi soltanto presumere l’illecito tributario.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
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CAPITALI ESTERI RICICLAGGIO: LA CORTE DI CASSAZIONE
La sentenza che ha originato la pronuncia della Corte di Cassazione deriva da una condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio nel gennaio 2014, ovviamente in materia di capitali esteri riciclaggio.
In tale sentenza all’imputato veniva contestato, tra l’altro, il reato di riciclaggio per aver fatto rientrare in Italia ingenti somme di denaro depositate, prima del 1998, dal padre poi morto, in giurisdizioni offshore ed a fiscalità privilegiata. Nel caso di specie, l’imputato faceva rientrare le citate somme opache, tramite la costituzione e gestione di numerose società di diritto estero: difatti l’accusa aveva individuato il reato presupposto al riciclaggio nell’evasione fiscale posta in essere, nel tempo, da diversi soggetti anche in concorso tra loro.
Secondo la tesi accusatoria era configurabile il reato di riciclaggio come diretta conseguenza dell’originario reato tributario perpetrato dal defunto, da cui provenivano le somme trasferite all’estero e la piena consapevolezza del figlio di tale illecita provenienza: provenienza di capitali esteri riciclaggio.
RICICLAGGIO COSA E’: L’ART. 648 BIS C.P.
Ricordiamo che il delitto di riciclaggio, previsto all’art. 648 bis, I co. c.p. punisce “fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. Secondo la legge penale italiana quindi, il riciclaggio è un reato concorsuale e associativo, e come tale può essere commesso da un soggetto estraneo alla produzione della risorsa finanziaria, che non concorre, quindi, alla commissione del reato presupposto ma si presenta solo ex post, in fase successiva.
Il reato di capitali esteri riciclaggio è quindi composto di due fasi distinte ma complementari: da una parte la commissione del reato presupposto da parte di un soggetto qualunque; dall’altra, l’intervento di un soggetto diverso dall’autore del reato presupposto, quale può essere, in genere, un congiunto ovvero una persona di fiducia, il quale, essendo a conoscenza dell’origine illecita della disponibilità, si preoccupa di gestire tale risorsa finanziaria, occultandone la provenienza e reinvestendone i proventi illeciti in un’attività apparentemente legale e di difficile riconoscimento da parte degli inquirenti.
LE TESI DELL’ACCUSA IN AMBITO DI RICLAGGIO
CAPITALI ESTERI RICICLAGGIO: LE SENTENZE DI ASSOLUZIONE
In riforma della sentenza del prisco giudicante, in materia di capitali esteri riciclaggio, la Corte d’appello di Milano assolveva l’imputato dal reato di riciclaggio motivando, in modo assolutamente congruo, come non esista alcun automatismo tra il trasferimento all’estero di denaro e il ricorso al mezzo fraudolento: difatti, osserva la Corte per sfatare l’assioma capitali esteri riciclaggio, che non può essere escluso a priori che i fondi di capitale costituti all’estero potessero anche essere di provenienza lecita e, peraltro, all’epoca non era vigente la norma secondo cui, ai soli fini fiscali, i capitali esteri non dichiarati si presumono costituiti con redditi sottratti ad imposizione in Italia (soltanto nel 2009, infatti, con il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, art. 12, co. 2, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2009, n. 102, è stata introdotta la presunzione secondo la quale, i capitali esteri non dichiarati si presumono costituiti con redditi sottratti a tassazione).
Da ciò si desume come che per la configurabilità della fattispecie di riciclaggio non è necessaria l’individuazione nei suoi esatti termini del reato presupposto, ma è anche vero che detta individuazione non è configurabile quando si verte in una situazione nella quale non sia addirittura “possibile stabilire se vi sia stato un reato presupposto”.
Più analiticamente si afferma che:
a) non può essere escluso a priori che i fondi di capitale costituiti all’estero potessero essere di provenienza lecita e quindi affermarsi che i trasferimenti oltre frontiera degli stessi avessero necessariamente una finalità di occultamento;
b) non valeva all’epoca del loro trasferimento (ante 1998) la presunzione che detti fondi fossero frutto di evasione fiscale in quanto solo dal 2009 (D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2) il legislatore ha introdotto una presunzione (relativa ed oltretutto efficace ai soli fini tributari) secondo la quale i capitali esteri non dichiarati si presumono costituiti con redditi sottratti a tassazione;
c) non esiste un automatismo tra il trasferimento all’estero di somme di denaro ed il ricorso al mezzo fraudolento ed entrambe le condotte debbono passare attraverso il vaglio di un compendio probatorio;
d) il fatto che il possessore del denaro ( C.G.) abbia ritenuto di collocarlo all’estero senza rispettare gli obblighi nazionali ed in violazione della disciplina allora vigente di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 5, determinava ai sensi del comma 4 l’applicazione di una sola sanzione amministrativa pecuniaria, con la conseguenza che il reato presupposto del riciclaggio non può certo essere individuato nella mera esportazione illecita di valuta; a ciò si aggiunga che la predetta normativa quanto alla detenzione di investimenti all’estero o di attività estere di natura finanziaria faceva riferimento (ex TUIR – D.P.R. n. 917 del 1986) a soggetti diversi dalle società di capitali quali la C. S.r.l. era ed è;
e) è, ancora, possibile ipotizzare che C.G. avendo costituito la provvista di denaro poi trasferita all’estero attraverso redditi di volta in volta non dichiarati abbia a suo tempo commesso un “reato” ma non un “delitto” giacchè l’omessa indicazione di corrispettivi o la loro indicazione in misura inferiore al reale – al tempo della sua esistenza in vita – costituiva fattispecie contravvenzionale e non delittuosa, non rientrando ad esempio secondo la normativa all’epoca vigente nella fattispecie delittuosa di cui alla L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. f), l’omessa fatturazione o l’omessa registrazione in contabilità di proventi essendo invece richiesta una condotta fraudolenta di tipo commissivo funzionale a dare credibilità alla dichiarazione mendace.
Ecco quindi che l’ipotesi che C.G. si sia reso responsabile del delitto di cui alla L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. f), è una delle possibili ipotesi di ricostruzione della sua condotta, oltre che l’unica che in tale prospettiva consentirebbe di configurare il reato di riciclaggio contestato all’odierno ricorrente, ma la stessa, come ha correttamente evidenziato la Corte di appello, non è risultata caratterizzata da un compendio probatorio tale da escludere le ipotesi alternative.
Il ragionamento sul punto emerso dalla motivazione della sentenza impugnata, frutto di una legittima valutazione discrezionale dei Giudici di merito non è certo “manifestamente” illogico e neppure contraddittorio e quindi non è emendabile da questa Corte Suprema ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il che impone il rigetto sul punto del ricorso del Pubblico Ministero.
Tra l’altro deve anche essere evidenziato che delle due l’una: o si da credito alla affermazione dell’imputato C.M. che i denari che si trovavano all’estero erano tutti stati ivi portati dal di lui padre G. ed allora vale il discorso di cui sopra della carenza probatoria circa l’esistenza e la corretta individuazione del delitto presupposto del riciclaggio, ovvero si sposa la tesi alternativa secondo la quale furono l’attuale imputato ed il fratello (eventualmente anche in concorso col padre) a concorrere nella consumazione di delitti fiscali ma anche in questo C. M. non potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. essendo stato l’autore del delitto presupposto.
Pertanto se, come nel caso di specie, la provenienza delittuosa delle somme rappresenta solo una delle condotte ipotizzabili ma questa non è stata caratterizzata da alcuna prova decisiva ad escludere altre ipotesi alternative, ciò non può che determinare l’assoluzione dell’imputato rispetto all’accusa di riciclaggio.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Capitali esteri riciclaggio ? Non sempre, in www.avvocatobertaggia.com/blog
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Articolo aggiornato al 07 Aprile 2016