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Home News giuridico finanziarie

Esterovestizione Società Estere

Perché una società con sede in Bulgaria, ma operativa in Italia, rischia di essere tassata come residente fiscale italiana secondo l’art. 73 del TUIR

di Avv. Daniele Bertaggia
Aprile 12, 2025
in News giuridico finanziarie, Societario Internazionale
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Esterovestizione Società Estere
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ESTEROVESTIZIONE SOCIETÀ ESTERE

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      • Esterovestizione società estere e art. 73 TUIR: Perché una società in Bulgaria non può operare in Italia senza rischi fiscali
      • Cosa si intende per esterovestizione?
      • Il riferimento normativo: art. 73 TUIR
      • Perché una società bulgara non può operare liberamente in Italia
      • La giurisprudenza è chiara
      • Come operare correttamente all’estero
      • Conclusione: attenzione all’apparenza
      • 🔎 Affidati all’esperienza dello Studio Legale Internazionale Bertaggia
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ESTEROVESTIZIONE SOCIETÀ ESTERE INFOLINE:+393483610420

Esterovestizione società estere e art. 73 TUIR: Perché una società in Bulgaria non può operare in Italia senza rischi fiscali

Esterovestizione società estere. Nel contesto dell’internazionalizzazione delle imprese→, sempre più aziende italiane costituiscono società all’estero, attratte da regimi fiscali più favorevoli. Una delle mete più gettonate è la Bulgaria, grazie alla sua tassazione societaria contenuta e a costi operativi bassi. Tuttavia, è fondamentale chiarire un concetto cruciale: costituire una società in Bulgaria (ma analogamente, anche in altre giurisdizioni) non significa automaticamente evitare la tassazione in Italia, soprattutto se l’attività economica si svolge effettivamente sul territorio italiano.

Il rischio è quello dell’esterovestizione, una pratica sanzionata pesantemente dall’ordinamento tributario italiano.

Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara→.


Cosa si intende per esterovestizione?

L’esterovestizione si verifica quando una società risulta formalmente residente all’estero, ma in realtà svolge la propria attività amministrativa, gestionale ed economica in Italia. In questi casi, l’Agenzia delle Entrate può riqualificare la società come fiscalmente residente in Italia, con tutte le conseguenze in termini di tassazione e sanzioni.


Il riferimento normativo: art. 73 TUIR

Secondo l’art. 73, comma 3, del TUIR (D.P.R. 917/1986):

“Si considerano residenti nel territorio dello Stato le società e gli enti, che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.”

Dunque, anche una sola delle tre condizioni (sede legale, sede amministrativa o oggetto principale) è sufficiente per determinare la residenza fiscale in Italia.


Perché una società bulgara non può operare liberamente in Italia

Una società costituita in Bulgaria che:

  • ha amministratori o soci residenti in Italia;
  • opera commercialmente con clienti italiani;
  • effettua attività produttiva, logistica o gestionale in Italia;
  • emette fatture per beni o servizi erogati in Italia;

è ad alto rischio di essere considerata fiscalmente residente in Italia. Ciò significa che:

  • deve versare le imposte italiane sui redditi prodotti;
  • può essere oggetto di accertamenti tributari anche retroattivi;
  • rischia sanzioni fino al 240% dell’imposta evasa;
  • espone amministratori e rappresentanti legali a responsabilità penali per reati tributari.


La giurisprudenza è chiara

La Corte di Cassazione ha più volte confermato che la residenza fiscale di una società si basa su criteri sostanziali, non formali. In particolare:

“La sede dell’amministrazione è il luogo in cui si svolgono concretamente e abitualmente le attività direttive della società, a prescindere dalla sede legale dichiarata.” (Cass. 4395/2017)

Anche la prassi dell’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 28/E/2006, evidenzia come l’attività direttiva e gestionale rappresenti il vero fulcro per stabilire la residenza fiscale.


Come operare correttamente all’estero

È assolutamente lecito e possibile costituire una società in Bulgaria o in altri Paesi UE, ma solo se l’attività è realmente svolta all’estero. Ciò significa:

  • avere una sede operativa reale e attiva in Bulgaria;
  • impiegare personale e collaboratori nel Paese;
  • prendere decisioni aziendali in loco;
  • tenere la contabilità e la direzione effettiva nel Paese di costituzione.

In assenza di questi requisiti sostanziali, si entra nel territorio dell’illecito tributario.


Conclusione: attenzione all’apparenza

La residenza fiscale delle società non si determina sulla base dell’indirizzo riportato nello statuto o nel registro estero, ma sulla base della realtà economica e gestionale dell’impresa. Chi sceglie di utilizzare una società estera per operare in Italia deve prestare massima attenzione alla conformità giuridica e fiscale, altrimenti rischia sanzioni pesantissime.


Per valutare correttamente la residenza fiscale della vostra società e operare in piena sicurezza, è possibile richiedere una consulenza personalizzata→ con lo Studio Legale Internazionale Bertaggia.

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Costituire e gestire correttamente una società estera richiede molto più di una semplice registrazione presso un registro delle imprese straniero. Serve una struttura solida, trasparente e conforme alla normativa fiscale internazionale, per evitare gravi conseguenze come l’esterovestizione.

Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia mette a disposizione un team di esperti in diritto tributario, societario e internazionale, capace di accompagnarti in ogni fase: dalla scelta del Paese più adatto alla tua attività, alla costituzione della società, fino alla sua gestione operativa, contabile e fiscale.

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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Esterovestizione Società Estere, in www.avvocatobertaggia.com/blog→

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.

Articolo aggiornato al 12 Aprile 2025

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Avv. Daniele Bertaggia

Avv. Daniele Bertaggia

Avvocato dal 1993, Cassazionista dal 2009. Collaboro con imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale e nella creazione di società estere. Mi occupo anche di penale internazionale ed italiano. Coadiuvo uno Studio con numerosi collaboratori professionisti, sia avvocati che commercialisti. Se hai una questione giuridica da risolvere, contattami, troverò le risposte legali adeguate.

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