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Home Societario Internazionale

Società estere residenza fiscale in Italia: le presunzioni di esterovestizione del fisco

I casi nei quali una società estera è reputata avere residenza fiscale in Italia. Come evitare l'esterovestizione.

Studio Legale Internazionale Bertaggia di Studio Legale Internazionale Bertaggia
Agosto 30, 2026
in Societario Internazionale
226 10
0
Società estere e residenza fiscale in Italia – guida legale dello Studio Bertaggia

Residenza fiscale delle società estere in Italia: criteri dell’art. 73 TUIR, direzione effettiva, gestione ordinaria e presunzioni fiscali.

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Studio Legale Internazionale Bertaggia
Top Legal · Societario internazionale · 2026
Fiscalità internazionale · Art. 73 TUIR

Contents

  • 1. Società estere: residenza fiscale in Italia e presunzioni
    • 1.1. Quando una società estera è fiscalmente residente in Italia?
    • 1.2. 1. La disciplina vigente dopo la riforma della fiscalità internazionale
    • 1.3. 2. I tre criteri dell’art. 73, comma 3, TUIR
      • 1.3.1. 2.1 Sede legale
      • 1.3.2. 2.2 Sede di direzione effettiva
      • 1.3.3. 2.3 Gestione ordinaria in via principale
    • 1.4. 3. La presunzione di residenza del comma 5-bis
      • 1.4.1. 3.1 Che cosa significa “salvo prova contraria”
    • 1.5. 4. Socio italiano e amministratore italiano: ciò che conta davvero
      • 1.5.1. Socio residente in Italia
      • 1.5.2. Amministratore residente in Italia
      • 1.5.3. Amministratore unico
      • 1.5.4. Amministratore locale
    • 1.6. 5. Quali documenti possono provare l’effettiva gestione all’estero
    • 1.7. 6. Gli elementi che, da soli, non rendono estera una società
      • 1.7.1. Certificato di costituzione
      • 1.7.2. Sede virtuale
      • 1.7.3. Conto bancario estero
      • 1.7.4. Director professionale
      • 1.7.5. Clienti internazionali
      • 1.7.6. VPN o indirizzo IP estero
    • 1.8. 7. Residenza, stabile organizzazione, CFC, quadro RW e CRS non sono la stessa cosa
    • 1.9. 8. Doppia residenza e Convenzioni contro le doppie imposizioni
    • 1.10. 9. Giurisprudenza: prova presuntiva e irrilevanza del solo vantaggio fiscale
    • 1.11. 10. Conseguenze di una residenza fiscale italiana contestata
    • 1.12. 11. Verifica preventiva della struttura estera
    • 1.13. 12. Domande frequenti
    • 1.14. Fonti normative e istituzionali
    • 1.15. Verifica preventiva della società estera
    • 1.16. Avv. Daniele Bertaggia

Società estere: residenza fiscale in Italia e presunzioni

Criteri vigenti, presunzione del comma 5-bis, prova contraria e documentazione necessaria per distinguere una struttura estera effettiva da una società diretta o gestita dall’Italia.

A cura dell’Avv. Daniele Bertaggia
Prima pubblicazione: 21 maggio 2021
Revisione giuridica: 12 agosto 2026
Tempo di lettura: circa 16 minuti

Risposta breve

Quando una società estera è fiscalmente residente in Italia?

Una società costituita all’estero è considerata fiscalmente residente in Italia quando, per la maggior parte del periodo d’imposta, ha nel territorio italiano almeno uno dei seguenti elementi: sede legale, sede di direzione effettiva oppure gestione ordinaria in via principale. I tre criteri previsti dall’art. 73, comma 3, TUIR sono alternativi: è sufficiente che ne ricorra uno.

Dal periodo d’imposta 2024, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, non sono più criteri autonomi la vecchia “sede dell’amministrazione” e l’“oggetto principale”. La riforma ha introdotto definizioni specifiche di direzione effettiva, riferita alle decisioni strategiche sull’impresa nel suo complesso, e di gestione ordinaria, riferita agli atti continuativi della gestione corrente.

La presunzione relativa del comma 5-bis ha un ambito più ristretto di quanto spesso si affermi: riguarda determinate società ed enti esteri che detengono partecipazioni di controllo in società o enti commerciali residenti in Italia e che, in alternativa, sono controllati da soggetti residenti oppure hanno un organo di gestione composto in prevalenza da consiglieri residenti in Italia.

Conti e società estere.

L’intestazione del rapporto bancario a una società non elimina gli obblighi relativi a residenza fiscale, titolare effettivo e provenienza dei fondi. Per l’inquadramento complessivo consulti la Guida ai conti esteri 2026.

Per gli aspetti operativi si vedano anche la guida ai conti correnti esteri, l’approfondimento sull’apertura di conti negli UAE e a Panama e l’analisi dei limiti del cosiddetto conto estero non pignorabile.

Indice dell’approfondimento

  1. Disciplina vigente dopo la riforma
  2. I tre criteri dell’art. 73 TUIR
  3. La presunzione del comma 5-bis
  4. Socio e amministratore residenti in Italia
  5. Prova dell’effettiva gestione all’estero
  6. Elementi formali non sufficienti
  7. Residenza, stabile organizzazione, CFC, RW e CRS
  8. Doppia residenza e Convenzioni
  9. Giurisprudenza
  10. Conseguenze della contestazione
  11. Verifica preventiva
  12. Domande frequenti
  13. Fonti normative e istituzionali
Residenza fiscale societaria: quadro essenziale
RegolaChe cosa verificaEffetto
Art. 73, comma 3, TUIRSede legale, direzione effettiva o gestione ordinaria in via principale in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta.Residenza fiscale italiana della società se ricorre anche uno solo dei tre criteri.
Art. 73, comma 5-bis, TUIRSocietà estera che controlla una società italiana e presenta uno dei due collegamenti qualificati con soggetti residenti.Presunzione relativa di residenza in Italia, superabile con prova contraria.
Convenzione contro le doppie imposizioniEventuale doppia residenza secondo le regole del singolo trattato, anche come modificato dal MLI.Possibile soluzione convenzionale; non può essere presunta senza leggere il trattato applicabile.

1. La disciplina vigente dopo la riforma della fiscalità internazionale

L’art. 2 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 ha modificato i criteri nazionali di residenza fiscale delle società e degli enti. Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto; per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, quindi, dal 1° gennaio 2024.

Ai fini delle imposte sui redditi, una società o un ente è residente in Italia quando, per la maggior parte del periodo d’imposta, vi ha la sede legale, la sede di direzione effettiva oppure la gestione ordinaria in via principale.

La durata deve essere verificata rispetto al concreto periodo d’imposta. In un ordinario anno solare occorre superare la metà dei giorni del periodo: normalmente almeno 183 giorni, 184 negli anni bisestili. Per esercizi non coincidenti con l’anno solare il calcolo deve essere compiuto sulla durata effettiva dell’esercizio.

I criteri sono paritetici e alternativi. La presenza della sede legale all’estero non neutralizza una direzione effettiva esercitata in Italia; allo stesso modo, lo svolgimento di attività commerciale fuori dall’Italia non esclude la residenza italiana quando la gestione strategica o quella corrente risultino stabilmente concentrate nel territorio dello Stato.

Correzione normativa essenziale. Il precedente testo di questo articolo richiamava sede dell’amministrazione e oggetto principale. Quella formulazione descriveva la disciplina anteriore alla riforma e non deve più essere presentata come regola vigente per i periodi d’imposta dal 2024.

2. I tre criteri dell’art. 73, comma 3, TUIR

2.1 Sede legale

La sede legale è il collegamento formale risultante dall’atto costitutivo, dallo statuto e dal registro competente. Una società registrata in Italia integra questo criterio anche se una parte dell’attività è svolta all’estero. Per una società costituita fuori dall’Italia, tuttavia, la sede legale estera non è decisiva quando ricorra uno degli altri due criteri sostanziali.

2.2 Sede di direzione effettiva

La legge definisce la sede di direzione effettiva come il luogo della continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Non si guarda soltanto a dove viene firmato un verbale, ma a dove vengono realmente elaborate, discusse e assunte le decisioni fondamentali.

Possono assumere rilievo, secondo il tipo di impresa:

  • definizione del piano industriale, degli investimenti e delle fonti di finanziamento;
  • scelta dei mercati, delle principali linee commerciali e dei dirigenti apicali;
  • approvazione delle operazioni straordinarie e dei contratti determinanti;
  • politiche finanziarie, gestione della tesoreria e assunzione dei rischi principali;
  • luogo in cui amministratori e alta direzione esercitano concretamente le loro funzioni.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 4 novembre 2024 precisa che le decisioni dei soci, in quanto tali, non individuano la direzione effettiva, salvo che abbiano contenuto propriamente gestorio. La distinzione è decisiva nelle holding: l’esercizio dei normali diritti del socio non coincide automaticamente con l’amministrazione della partecipata, ma istruzioni pervasive e continuative possono rivelare che il potere gestorio formale è soltanto apparente.

2.3 Gestione ordinaria in via principale

Per gestione ordinaria la legge intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti l’impresa nel suo complesso. Il criterio guarda al funzionamento quotidiano: esecuzione dei contratti, rapporti con clienti e fornitori, incassi e pagamenti, coordinamento del personale, amministrazione della contabilità e attuazione delle decisioni strategiche.

L’espressione “in via principale” impone una valutazione complessiva. Una singola firma apposta in Italia o una trasferta occasionale non determinano, da sole, la residenza; diventa invece rilevante la concentrazione stabile in Italia del nucleo principale della gestione corrente.

Direzione effettiva e gestione ordinaria: la distinzione operativa
ProfiloDirezione effettivaGestione ordinaria
Livello delle decisioniStrategico e generale.Corrente ed esecutivo.
EsempiPiano industriale, investimenti, finanza, operazioni straordinarie, scelte dei vertici.Contratti ricorrenti, ordini, pagamenti, personale, contabilità, rapporti operativi.
Domanda centraleDove si decide la rotta dell’impresa nel suo complesso?Dove viene fatta funzionare in modo continuativo l’impresa?
Possibile coesistenzaI due luoghi possono coincidere oppure essere diversi; la presenza in Italia di uno dei criteri, per la maggior parte del periodo, può essere sufficiente.

3. La presunzione di residenza del comma 5-bis

Il comma 5-bis non crea una presunzione generale per qualunque società estera partecipata o amministrata da italiani. La sua applicazione richiede anzitutto che la società o l’ente estero detenga una partecipazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, c.c., in una società o in un ente commerciale residente in Italia riconducibile alle lettere a) o b) dell’art. 73, comma 1, TUIR.

Una volta integrato questo presupposto, la presunzione opera se ricorre, in alternativa, una delle seguenti condizioni:

  1. la società estera è controllata, anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  2. la società estera è amministrata da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente, composto in prevalenza da consiglieri residenti in Italia.
Esempio. Una holding estera controlla una S.r.l. italiana. Se la holding è a sua volta controllata da un soggetto residente in Italia, oppure il suo organo gestorio è composto in prevalenza da amministratori residenti in Italia, la holding è presunta residente in Italia salvo prova contraria. Se, invece, una società estera non controlla alcuna società italiana, il comma 5-bis non opera per il solo fatto che il socio sia italiano; restano però pienamente applicabili i criteri generali del comma 3 e le altre discipline fiscali pertinenti.

Il comma 5-ter stabilisce che, per verificare il controllo, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o del periodo di gestione del soggetto estero. Per le persone fisiche si considerano anche i voti spettanti ai familiari indicati dall’art. 5, comma 5, TUIR.

3.1 Che cosa significa “salvo prova contraria”

Quando ricorrono i presupposti del comma 5-bis, il contribuente deve fornire elementi idonei a dimostrare che la società possiede un’effettiva collocazione estera e che direzione e gestione non sono esercitate dall’Italia. La prova non si esaurisce nel certificato di incorporazione, nei verbali predisposti formalmente o nella disponibilità di un indirizzo estero: deve ricostruire la realtà decisionale e operativa della struttura.

Fuori dal perimetro del comma 5-bis, l’Amministrazione può comunque contestare la residenza in base al comma 3, utilizzando elementi diretti e presuntivi secondo le ordinarie regole dell’accertamento. L’assenza della presunzione speciale non equivale quindi a un riconoscimento automatico della residenza estera.

4. Socio italiano e amministratore italiano: ciò che conta davvero

Socio residente in Italia

La residenza italiana del socio non rende automaticamente italiana la società estera. Può però essere rilevante nel comma 5-bis, quando ne ricorrono tutti i presupposti, e impone di verificare controllo, CFC, monitoraggio fiscale, dividendi, plusvalenze e titolarità effettiva.

Amministratore residente in Italia

La residenza italiana di un amministratore non basta sempre, da sola, a localizzare la società. Diventa però un indice forte quando quel soggetto assume stabilmente dall’Italia le decisioni strategiche o compie la parte principale della gestione corrente.

Amministratore unico

Se l’amministratore unico vive e opera in Italia, firma i contratti, dispone i pagamenti e dirige l’attività dall’Italia, il rischio ai sensi del comma 3 è elevato, anche quando sede legale, contabilità e conto bancario siano formalmente all’estero.

Amministratore locale

Un amministratore estero meramente nominale non crea sostanza. Occorrono poteri reali, competenze, accesso alle informazioni, autonomia decisionale e concreta partecipazione alla gestione, coerenti con le dimensioni e l’attività dell’impresa.

5. Quali documenti possono provare l’effettiva gestione all’estero

Non esiste un singolo documento decisivo per ogni impresa. La prova deve essere coerente, contemporanea ai fatti e proporzionata all’attività. L’Amministrazione e il giudice possono leggere gli elementi nel loro insieme, verificando se la documentazione rappresenti una gestione reale oppure una costruzione soltanto formale.

Elementi probatori da organizzare in modo preventivo
AreaElementi utiliLimite da evitare
GovernanceConvocazioni, ordini del giorno, verbali analitici, dossier esaminati, presenza effettiva, deleghe e flussi verso gli amministratori.Verbali seriali o retrodatati, riunioni prive di reale discussione, decisioni già assunte altrove.
Decisioni strategicheBusiness plan, budget, pareri, negoziazioni, approvazioni di investimenti e contratti principali.Ratifica automatica di istruzioni provenienti dall’Italia.
Gestione correnteContratti, ordini, autorizzazioni, corrispondenza operativa, rapporti con personale, clienti e fornitori.Operatività quotidiana integralmente concentrata presso il socio o l’amministratore italiano.
Tesoreria e bancaProcure bancarie, procedure di pagamento, livelli autorizzativi, decisioni di finanziamento e gestione della liquidità.Conto estero gestito esclusivamente da dispositivi e soggetti stabilmente presenti in Italia.
OrganizzazioneLocali realmente utilizzabili, amministratori competenti, personale o collaboratori, strumenti e costi coerenti con l’attività.Sola domiciliazione, ufficio virtuale o servizi standard senza funzioni effettive.
Contabilità e complianceLibri, bilanci, dichiarazioni, licenze, contratti professionali e archivi tenuti secondo la legge locale.Adempimenti esteri formalmente corretti ma scollegati dalla gestione reale.
Tracce digitaliLog societari, firme elettroniche, calendari, sistemi documentali e metadati coerenti con le attività effettivamente svolte.Uso di VPN, IP esteri o firme a distanza come artificio sostitutivo della presenza e della gestione reale.
La documentazione deve descrivere fatti veri. Non è lecito creare a posteriori verbali, presenze, deleghe o tracce informatiche non corrispondenti alla realtà. Una difesa seria parte dalla ricostruzione dei fatti e, per il futuro, dalla correzione sostanziale della governance.

6. Gli elementi che, da soli, non rendono estera una società

Certificato di costituzione

Prova la nascita della società nell’ordinamento estero, non il luogo della direzione effettiva o della gestione corrente.

Sede virtuale

Un domicilio per posta e notifiche può essere legittimo, ma non dimostra che in quel luogo siano esercitate funzioni decisionali e operative.

Conto bancario estero

La banca del conto è soltanto un elemento. Occorre verificare chi impartisce gli ordini, da dove e secondo quali procedure.

Director professionale

La nomina non è sufficiente quando il director non dispone di informazioni, autonomia e potere reale oppure si limita a eseguire istruzioni italiane.

Clienti internazionali

La localizzazione dei clienti descrive il mercato, ma non stabilisce necessariamente dove sia diretta e gestita la società.

VPN o indirizzo IP estero

Lo strumento tecnico non modifica il luogo reale in cui opera la persona che assume la decisione. Può anzi diventare incoerente con altre prove.

7. Residenza, stabile organizzazione, CFC, quadro RW e CRS non sono la stessa cosa

La corretta analisi di una struttura internazionale richiede di separare istituti che spesso vengono impropriamente sovrapposti.

Cinque piani giuridici distinti
IstitutoDomandaConseguenza essenziale
Residenza societaria — art. 73 TUIRLa società è fiscalmente residente in Italia?In linea generale, imposizione italiana sul reddito complessivo della società, con applicazione delle regole interne e convenzionali pertinenti.
Stabile organizzazione — art. 162 TUIRUna società non residente possiede una presenza imponibile in Italia?La società resta non residente, ma l’Italia tassa gli utili attribuibili alla stabile organizzazione.
CFC — art. 167 TUIRIl controllante residente deve imputarsi il reddito di una controllata estera che integra le condizioni di legge?La controllata resta estera, ma il reddito può essere imputato al soggetto controllante residente.
Quadro RW/W — D.L. 167/1990Il residente italiano deve monitorare la partecipazione o le attività estere?Obbligo dichiarativo personale da verificare separatamente dalla residenza della società.
CRSUn conto finanziario e le eventuali controlling persons sono oggetto di scambio automatico?Trasmissione di informazioni finanziarie secondo classificazione dell’entità e regole applicabili; non determina, da sola, la residenza fiscale.

Un socio italiano può quindi avere obblighi di monitoraggio su una partecipazione in una società realmente non residente; una società genuinamente estera può avere una stabile organizzazione italiana; una società non residente può ricadere nella disciplina CFC; una società, infine, può essere residente in Italia indipendentemente dall’eventuale segnalazione CRS.

Per un approfondimento specifico sulla trasparenza finanziaria e sugli obblighi del titolare residente si rinvia alla guida Società estera non dichiarata: CRS, quadro RW e rischi fiscali.

8. Doppia residenza e Convenzioni contro le doppie imposizioni

La società può essere considerata residente da due Stati sulla base delle rispettive legislazioni interne. In tal caso occorre esaminare la specifica Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile e verificare se sia stata modificata dalla Convenzione multilaterale OCSE, nota come MLI.

Non è corretto affermare, in termini generali, che ogni conflitto si risolva automaticamente attribuendo la residenza allo Stato della sede di direzione effettiva. Molti trattati anteriori seguono quel criterio; altri, in linea con il Modello OCSE 2017 o per effetto dell’art. 4 MLI, richiedono invece un accordo tra le autorità competenti, che devono considerare sede di direzione effettiva, luogo di costituzione e ulteriori fattori rilevanti.

La Convenzione non cancella i fatti né sana una governance incoerente. Prima di invocare una regola convenzionale occorre verificare testo del trattato, protocolli, opzioni MLI dei due Stati, accesso alla procedura amichevole e conseguenze dell’eventuale mancato accordo.

9. Giurisprudenza: prova presuntiva e irrilevanza del solo vantaggio fiscale

Con l’ordinanza n. 4183 del 24 febbraio 2026, la Corte di cassazione ha affermato, con riferimento a una società avente sede legale in uno Stato extra-UE e alla disciplina anteriore alla riforma, che i criteri dell’art. 73, comma 3, applicabili ratione temporis erano alternativi e che la localizzazione fittizia poteva essere accertata anche mediante presunzioni, purché gli indizi fossero valutati complessivamente secondo gravità, precisione e concordanza. La Corte ha inoltre escluso che fosse indispensabile dimostrare una specifica finalità elusiva.

Limite temporale del precedente. L’ordinanza n. 4183/2026 riguarda il precedente testo dell’art. 73, comma 3. È utile sul metodo di valutazione della prova, ma non autorizza a riproporre per i periodi dal 2024 i vecchi criteri di sede dell’amministrazione e oggetto principale.

Nel perimetro dell’Unione europea, la libertà di stabilimento consente in linea generale di costituire una società in uno Stato con fiscalità più favorevole. La sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2006, causa C-196/04, Cadbury Schweppes, ha assunto come riferimento il contrasto alle costruzioni puramente artificiose nell’ambito della disciplina CFC. Il principio non trasforma però la costituzione estera in una garanzia di non residenza italiana: se direzione effettiva o gestione ordinaria sono esercitate in Italia, la verifica dell’art. 73 resta autonoma.

10. Conseguenze di una residenza fiscale italiana contestata

La riqualificazione della società estera come residente in Italia può produrre conseguenze su più piani:

  • assoggettamento a IRES in Italia secondo le regole applicabili ai soggetti residenti;
  • ricostruzione del reddito imponibile, delle dichiarazioni e degli obblighi contabili per le annualità accertabili;
  • recupero delle imposte, interessi e sanzioni amministrative;
  • coordinamento con imposte pagate all’estero, credito d’imposta e Convenzione applicabile;
  • verifica di ritenute, operazioni infragruppo, transfer pricing e distribuzioni ai soci;
  • eventuali profili penal-tributari quando ricorrano tutti gli elementi, le soglie e il dolo richiesti dal D.Lgs. 74/2000.

Le presunzioni tributarie non sostituiscono automaticamente la prova nel processo penale. La responsabilità penale personale richiede un accertamento autonomo secondo le regole proprie di quel procedimento. Analogamente, la posizione IVA deve essere verificata secondo i criteri specifici dell’imposta sul valore aggiunto e non può essere data per coincidente, senza ulteriore analisi, con la residenza ai fini IRES.

11. Verifica preventiva della struttura estera

Una società estera sostenibile deve essere progettata partendo dall’attività e dalle persone che la gestiranno, non dalla sola aliquota fiscale. Prima della costituzione, dell’acquisto o della riorganizzazione è opportuno svolgere almeno questi controlli:

  1. Mappare attività e mercati. Individuare clienti, fornitori, personale, asset, licenze e Paesi nei quali saranno svolte le funzioni essenziali.
  2. Stabilire la governance reale. Definire amministratori, deleghe, limiti, procedure decisionali e flussi informativi coerenti con l’attività.
  3. Localizzare direzione e gestione. Verificare separatamente dove saranno assunte le decisioni strategiche e dove si svolgerà la gestione corrente.
  4. Attribuire poteri effettivi. Gli amministratori locali devono poter comprendere, decidere e attuare; non devono limitarsi a ratificare ordini ricevuti.
  5. Organizzare banca e tesoreria. Poteri di firma, autorizzazioni e controllo dei pagamenti devono corrispondere alla governance dichiarata.
  6. Creare sostanza proporzionata. Locali, collaboratori, sistemi e costi devono essere adeguati alla funzione reale della società, distinguendo holding e società operative.
  7. Coordinare gli altri regimi. Valutare stabile organizzazione, CFC, transfer pricing, RW/W, dividendi, antiriciclaggio, titolare effettivo e CRS.
  8. Conservare prove contemporanee. La documentazione deve nascere durante la gestione e rappresentare fatti veri, non essere costruita soltanto dopo l’avvio di un controllo.

12. Domande frequenti

Un residente italiano può possedere una società estera?

Sì. La detenzione di una partecipazione estera è in linea generale lecita. Devono però essere verificati residenza effettiva della società, obblighi RW/W, redditi del socio, titolarità effettiva, CFC e ogni altro adempimento applicabile.

Il socio italiano rende automaticamente residente la società in Italia?

No. La residenza del socio non coincide automaticamente con quella della società. Può però attivare la presunzione del comma 5-bis nel suo specifico perimetro e costituisce un elemento da coordinare con i criteri sostanziali del comma 3.

Quando opera esattamente la presunzione del comma 5-bis?

Quando la società o l’ente estero controlla una società o un ente commerciale residente in Italia e, alternativamente, è controllato da soggetti residenti in Italia oppure è amministrato da un organo gestorio composto in prevalenza da consiglieri residenti in Italia. La presunzione ammette prova contraria.

Basta tenere le riunioni del consiglio all’estero?

No. Il luogo delle riunioni è rilevante solo se gli amministratori ricevono informazioni adeguate, discutono e decidono realmente. Riunioni formali che ratificano decisioni già prese in Italia non dimostrano una direzione effettiva estera.

Un ufficio virtuale e un amministratore locale eliminano il rischio?

No. Sono elementi formali che devono corrispondere a funzioni effettive. La valutazione riguarda poteri, competenze, organizzazione, decisioni, attività corrente e documentazione complessiva.

Una VPN può dimostrare che la società è amministrata all’estero?

No. Una VPN modifica il percorso tecnico della connessione, non il luogo reale in cui opera la persona. La prova deve fondarsi su fatti e documenti coerenti, non su una localizzazione informatica artificiale.

Il CRS stabilisce la residenza fiscale della società?

No. Il CRS disciplina lo scambio automatico di determinate informazioni finanziarie. Può rendere visibili conti e controlling persons, ma la residenza societaria si determina applicando l’art. 73 TUIR e l’eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni.

Che cosa fare se la società è già gestita dall’Italia?

Occorre ricostruire senza alterazioni la gestione delle annualità pregresse, verificare dichiarazioni e rischi, e progettare per il futuro una governance effettiva e coerente. Non si devono creare documenti retroattivi né simulare una sostanza inesistente.

Fonti normative e istituzionali

  1. Art. 73 TUIR, testo vigente — Normattiva.
  2. D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 — Gazzetta Ufficiale, artt. 2 e 7.
  3. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024.
  4. Corte di cassazione, Rassegna di febbraio 2026, ordinanza n. 4183 del 24 febbraio 2026, Rv. 678042-01.
  5. OCSE, Convenzione multilaterale MLI, art. 4.
  6. Dipartimento delle Finanze, Convenzioni contro le doppie imposizioni.
  7. Corte di giustizia dell’Unione europea, 12 settembre 2006, C-196/04, Cadbury Schweppes.
  8. OCSE, testo consolidato del Common Reporting Standard 2025.

Avvertenza temporale: la giurisprudenza relativa a periodi anteriori al 2024 deve essere letta alla luce del testo dell’art. 73 applicabile ratione temporis. La disciplina e la Convenzione internazionale devono sempre essere verificate rispetto all’annualità e agli Stati interessati.

Verifica preventiva della società estera

Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia assiste imprenditori, professionisti e investitori nell’analisi della governance, della residenza fiscale societaria, dei rapporti con l’Italia e della documentazione necessaria per una struttura internazionale effettiva e conforme.

La valutazione deve precedere la costituzione o la riorganizzazione. Quando la società è già operativa, occorre distinguere con rigore annualità pregresse, situazione attuale e interventi leciti per il futuro.

Richiedi una consulenza

Contenuto informativo generale, non sostitutivo di una consulenza legale e fiscale sul caso concreto. La residenza societaria dipende dai fatti, dall’annualità, dalla forma giuridica, dagli Stati coinvolti e dalla Convenzione eventualmente applicabile.

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Avv. Daniele Bertaggia, fondatore dello Studio Legale Internazionale Bertaggia

Autore dell’approfondimento

Avv. Daniele Bertaggia

Avvocato Cassazionista · Fondatore dello Studio Legale Internazionale Bertaggia

Avvocato dal 1993 e Cassazionista dal 2009, assiste imprenditori, professionisti e privati in materia di tutela patrimoniale, società estere, fiscalità internazionale, diritto internazionale, penale internazionale e recupero di somme sottratte tramite truffe online.

Tutela patrimoniale Società estere Residenza fiscale News giuridico-finanziarie Recupero truffe online
Pubblicato: 21/05/2021 Aggiornato: 30/08/2026
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Avv. Daniele Bertaggia, fondatore dello Studio Legale Internazionale Bertaggia

Autore dell’approfondimento

Avv. Daniele Bertaggia

Avvocato Cassazionista · Fondatore dello Studio Legale Internazionale Bertaggia

Avvocato dal 1993 e Cassazionista dal 2009, assiste imprenditori, professionisti e privati in materia di tutela patrimoniale, società estere, fiscalità internazionale, diritto internazionale, penale internazionale e recupero di somme sottratte tramite truffe online.

Tutela patrimoniale Società estere Residenza fiscale News giuridico-finanziarie Recupero truffe online
Pubblicato: 21/05/2021 Aggiornato: 30/08/2026
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