INTESTAZIONE FIDUCIARIA NEGOZIO FIDUCIARIO
IL FIDUCIARIO ACQUISTA REALMENTE LA TITOLARITÀ DEI BENI CHE AMMINISTRA FIDUCIARIAMENTE? PUÒ SUCCEDERE, ATTENZIONE.
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Gentili lettori, nell’ambito dell’intestazione fiduciaria e dell’interposizione reale di persona, vi segnaliamo un’interessante sentenza del Tribunale di Milano, del 04/10/2013 Numero 12252.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
LA CAUSA: LA CESSIONE DI QUOTE DI SOCIETÀ AD UN FIDUCIARIO IN AMBITO DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA
La causa prende inizio da una pretesa cessione di quote di azioni societarie possedute da una fiduciaria ad un terzo contro la presunta volontà del possessore delle azioni stesse. Il tribunale ha respinto la vertenza in punto alle restituzioni eccependo che, tenuto conto che il negozio fiduciario, effettuato anche tramite società fiduciaria, si realizza mediante il collegamento di due negozi, l’uno di carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l’altro di carattere interno – pure effettivamente voluto – ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o ad un terzo, l’intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso d’interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest’ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario
(Nella specie, rilevato che, trattandosi di un rapporto in cui il fiduciario era una persona fisica e non una società fiduciaria la cui attività è disciplinata ex lege n. 1966 del 1939, l’intervenuta era perfettamente legittimata all’intervento, in quanto il soggetto interposto (realmente) acquista la titolarità delle azioni, il Trib. ha respinto la domanda, dichiarando ammissibile l’intervento). In particolare: ” Vanno respinte le domande di parte attrice e di parte convenuta volte alla dichiarazione di inammissibilità dell’intervento della sig.ra R.C. nel presente processo, poiché ella è girataria, per quel che qui rileva, dell’azione n. 2 di M. M.. L’ acquisto, come lo si voglia qualificare, è avvenuto da F. C. III s.r.l. (di seguito: Fiar III) successivamente alla notifica da P.E.M. a Fiar III dell’atto di citazione, talché l’intervento è correttamente spiegato ex art. 111 c.p.c., con la precisazione che si tratta di intervento autonomo a mezzo del quale l’intervenuta, proclamandosi titolare delle azioni oggetto di controversia tra P.E.M. e Fiar III, intende tutelare questo suo preteso diritto. E’ appena il caso di aggiungere, a dimostrazione dell’ autonomia della parte intervenuta rispetto al dante causa parte del processo, che l’art. 111 c.p.c. prevede l’eventuale estromissione dal processo del dante causa, non certo dell’acquirente del diritto controverso, sicché la deduzione – coltivata da parte attrice – secondo cui l’ intervenuta sig.ra C. – avente causa dalla convenuta Fiar III – non potrebbe formulare conclusioni in contrasto e difformi da quelle della dante causa Fiar III, è destituita di qualsiasi fondamento. Si deve aggiungere che se, come da deduzione di parte attrice, l’intestazione da Fiar III a R.C. fosse a titolo fiduciario, trattandosi di un rapporto in cui il fiduciario è persona fisica e non una società fiduciaria la cui attività è disciplinata ex lege n. 1966 del 1939, l’intervenuta sarebbe comunque perfettamente legittimata all’intervento in quanto il soggetto interposto (realmente) acquista la titolarità delle azioni (c.d. “fiducia romanistica” o “fiducia cum amico”)“
INTESTAZIONE FIDUCIARIA A PERSONA FISICA: I RISCHI.
In definitiva l’affidare i propri beni ad una singola persona fisica (quand’anche in buona fede nel momento in cui le vengono affidati), può risultare estremamente pericoloso nel caso in cui costei muti opinione o venga a mancare. Non dimentichiamo infatti che la stessa acquista realmente la titolarità dei beni, con tutte le conseguenze del caso anche in tema di debiti futuri (e conseguenti pignoramenti) che possono colpire il soggetto a cui si è fatto ricorso per l’intestazione fiduciaria. Tale ragionamento può valere anche in ambito di intestazione fiduciaria immobile, intestazione fiduciaria immobile simulazione.
Non dimentichiamo che il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, l’uno di carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l’altro di carattere interno – pure effettivamente voluto – ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o a un terzo.
Da ciò deriva che sia possibile ritenere l’esistenza di un negozio fiduciario nella scrittura privata con la quale l’acquirente di un bene immobile, riconoscendo la natura fiduciaria della intestazione e – conseguentemente – la relativa proprietà a favore di un terzo, contestualmente si assuma l’obbligo di trasferirgli il diritto. In mancanza di tale impegno al ritrasferimento la proprietà del bene è quella del possessore formale dello stesso.
INTESTAZIONE FIDUCIARIA: LA FIDUCIA DINAMICA, LA FIDUCIA STATICA
Le considerazioni sovra esposte si risolvono nell’imputazione alla teorica della cd. fiducia statica di una inesistente violazione dei principi sulla necessità che ogni negozio giuridico abbia una causa.
Siffatta violazione viene ravvisata nella considerazione che la causa fiduciae non si potrebbe esprimere con la manifestazione di una concorde volontà delle parti di riconoscere a posteriori la connotazione fiduciaria di una situazione creatasi in precedenza, ancorchè non consacrata in un negozio formale, che sia espressione o di un mandato senza rappresentanza (su cui da ultimo Cass. n. 20051 del 2013) o di una simulazione: tale avviso ignora che l’applicazione del principio, secondo cui i privati possono “anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico” (art. 1322 c.c.), ad una figura come la fiducia statica palesa che la circostanza che la situazione fiduciaria viene ad emergere solo a posteriori non configura l’approvazione e l’avallo di un assetto di interessi che, non solo possa dirsi perseguire un interesse vietato dall’ordinamento, ma che, in linea minore, possa dirsi immeritevole di tutela.
Infatti, l’assetto di interessi che si esprime ed emerge con il negozio fiduciario “statico” non risulta privo di causa, così come non risulta privo di causa quello relativo alla fiducia dinamica.
Essa è rappresentata dallo scopo perseguito dalle parti ed espresso nell’accordo fra esse di fare emergere una situazione formale di titolarità del bene corrispondente a quella fiduciaria, che in precedenza esisteva solo nella reciproca consapevolezza dell’atteggiarsi del potere del fiduciario sulla situazione formale appunto fiduciae causa.
INTESTAZIONE FIDUCIARIA E DIRITTI DEI TERZI. VIOLAZIONE OPPURE NO?
Poichè l’emersione di detta situazione formale avviene ex nunc non sono pregiudicati in alcun modo i terzi (che, peraltro, hanno tutte le tutele contro eventuali connotazioni simulatorie o fraudolente del negozio) e non è pregiudicata in alcun modo l’eventuale prescrizione di una forma che si sarebbe dovuta osservare se il negozio fiduciario fosse stato anzitempo stipulato secondo le forme prescritte per l’affare, sebbene senza emersione della causa fiduciae: il requisito formale, infatti, viene a connotare il negozio fiduciario statico e lo connota non nel senso di una inammissibile ricognizione di una forma a posteriori, bensì come relatio con il negozio ex novo e con effetti ex nunc stipulato.
In pratica, ove il negozio fiduciario statico abbia l’effetto di creare una situazione formale che, se si fosse dovuta determinare fin dal passato, cioè fin da quando si era verificata la situazione fiduciaria che le parti fanno emergere, avrebbe richiesto un requisito formale anche ad substantiam, non si può intravedere una violazione dei principi sulla forma, atteso che l’effetto del negozio di fiducia statica non si esprime nel fatto del riconoscimento di un negozio preesistente nonostante il suo difetto di forma, con una inammissibile integrazione retroattiva ed a posteriori del requisito forale, bensì nella volontà di determinare, nella contemplazione della rispondenza di una pregressa situazione formale ad un intento fiduciario, soltanto ex nunc la situazione che avrebbe richiesto l’osservanza del requisito formale.
D’altro canto, se l’effetto del negozio è anche quello di impegnare le parti a riconoscere un assetto di interessi che si rapporta al passato, nei rapporti fra di esse non si comprende come ciò, una volta considerato che la proiezione del nuovo assetto di interessi opera per il futuro, possa considerarsi immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c..
INTESTAZIONE FIDUCIARIA: COME EFFETTUARLA ED ESSERE TUTELATI
Da quanto sopra emerge l’importanza di rivolgersi a società fiduciarie di assoluta e provata serietà, oppure a fiduciari che presentino e formulino idonee garanzie contrattuali, e non già al fiduciario singola persona fisica,: i rischi di perdere ogni bene che sia stato concesso in proprietà fiduciaria, è alto. Questo, dell’intestazione fiduciaria a persona fisica non qualificata, è uno dei principali errori che le persone effettuano nella tutela del loro patrimonio.
Lo Studio Legale internazionale Bertaggia possiede gli strumenti e l’esperienza atta ad effettuare le opportune contrattualistiche e tutele in ambito di negozio fiduciario, in modo tale che il tutto venga effettuato correttamente e senza rischio, per il fiduciato, di vedere disperso o vulnerato il suo intero patrimonio.
Ti ricordiamo che forniamo il servizio di avvocato che parla italiano anche in Austria, Francia, Germania, Grecia, Slovenia, Croazia, Spagna, Gran Bretagna, Malta, Iran, Perù, Polonia, Repubblica Dominicana.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo INTESTAZIONE FIDUCIARIA INTERPOSIZIONE REALE DI PERSONA, in www.avvocatobertaggia.com/blog
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Articolo aggiornato al 28 Gennaio 2022