LEGITTIMA DIFESA, AGGRESSIONE CON COLTELLO, NON SUSSISTE
INFO LINE LEGITTIMA DIFESA OMICIDIO VOLONTARIO: +393483610420

Legittima difesa omicidio volontario. Credete che se venite aggrediti, magari da persona armata di coltello, e voi vi difendete, possa essere un comportamento legittimo? No, non lo è, vi sbagliate, leggete il perchè.
Articolo a cura dello Studio Legale Avvocato Bertaggia di Ferrara.
LEGITTIMA DIFESA: CASS. PEN. SEZ I, 05/11/14 N. 51071
Gentili lettori, l’accurata lettura di questa recente sentenza (Cassazione Penale Sezione I 05/11/14 n. 51071) dimostra in maniera inconfutabile che secondo la giurisprudenza italiana la legittima difesa non può, in concreto, quasi mai sussistere.
Si è infatti determinato, in primo e secondo grado, che neppure chi si difende a mani nude da un aggressore armato lo disarmi e lo attinga mortalmente, seppure nella concitazione della colluttazione, risponde di omicidio volontario, seppur attenuato dall’eccesso colposo di legittima difesa.
La massima: “Per quanto attiene al rapporto tra omicidio volontario, legittima difesa ed eccesso colposo, la reazione legittima dev’essere necessaria per salvaguardare il bene in pericolo, ponendosi in tal caso l’aggressione come unico modo per salvare il diritto minacciato, nel rispetto della proporzionalità dell’offesa nei confronti del bene minacciato. Il requisito della proporzione dev’essere sempre escluso, quindi, nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorché la consistenza dell’interesso leso (vita o incolumità fisica) sia più rilevante sul piano dei valori costituzionali, rispetto a quello minore difeso (riconosciuta, nella specie, l’attenuante dell’eccesso colposo di legittima difesa in capo all’imputato che, a seguito di una colluttazione, aveva disarmato la vittima in stato di ebbrezza, ferendola mortalmente con diversi colpi all’addome).”
LEGITTIMA DIFESA, OMICIDIO VOLONTARIO, ECCESSO COLPOSO
Nel caso concreto, infatti, in tema di omicidio volontario, legittima difesa ed eccesso colposo, si afferma la tesi secondo cui la reazione legittima dev’essere necessaria per salvaguardare il bene in pericolo, ponendosi in tal caso l’aggressione come unico modo per salvare il diritto minacciato, nel rispetto della proporzionalità dell’offesa nei confronti del bene minacciato.
Il requisito della proporzione dev’essere sempre escluso, quindi, nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorché la consistenza dell’interesso leso (vita o incolumità fisica) sia più rilevante sul piano dei valori costituzionali, rispetto a quello minore difeso.
Con sentenza, il GUP del Tribunale, all’esito del giudizio abbreviato, condanna alla pena di 12 anni di reclusione, concesse le attenuanti generiche e di rito, l’imputato per omicidio volontario mediante accoltellamento, a seguito di una colluttazione nel quale quest’ultimo avrebbe disarmato la vittima in stato di ebbrezza, ferendolo mortalmente con diversi colpi all’addome. La sentenza di colpevolezza viene quindi confermata anche dalla Corte d’appello, respingendo ipotesi di legittima difesa od eccesso colposo, in quanto con il disarmo era venuto meno il pericolo e il ripetuto infierire sulla vittima escludeva l’eccessiva colpa nell’evento accaduto. Parimenti, si escludeva l’applicazione dell’attenuante ex art. 62 n. 2 c.p., in quanto la reazione è stata ritenuta abnorme e sproporzionata rispetto al fatto ingiusto provocato dalla vittima.
Si ricorreva in Cassazione, per vizi logici nella motivazione della sentenza, e la Suprema corte, però, argomentava che la rapida motivazione impugnata, tenuto conto dei principi appena richiamati, non sia immune da vizi logici.
Ed invero, presuppone come circostanze certe il giudice territoriale che l’imputato, senza averne dato alcuna ragione, venne aggredito dalla vittima, che quest’ultima era armata di coltello e che con esso ferì al braccio il rivale, viceversa disarmato, dopo averlo proditoriamente colpito con un pugno in faccia. Da siffatta ricostruzione correttamente deduce la corte stessa che, nella fase iniziale dello scontro tra vittima ed imputato, questi si trovasse in una situazione che legittimava la sua difesa attiva e giustificasse, pertanto, il danno portato all’avversario.
Cionondimeno, come innanzi chiarito, la corte territoriale esclude la esimente anche nella forma dell’eccesso colposo, argomentando nel senso che la situazione di pericolo sarebbe venuta meno al momento in cui l’imputato disarmò la vittima, dappoichè da quel momento era cessata ogni situazione di pericolo.
Ebbene, in tale frangente dello sviluppo dialettico della motivazione ravvisa questa corte un salto logico evidente e qualche profilo di apoditticità: una situazione certa, e quasi di scuola, di legittima difesa, caratterizzata da una persona ubriaca la quale, armata di coltello, aggredisce il rivale, che si difende disarmando l’aggressore nel corso di una colluttazione che si è protratta anche dopo il disarmo, viene scissa in due momenti, per escludere nella seconda parte dello scontro fisico ciò che viceversa ricorreva nella prima. Osserva criticamente questa Corte che, in primo luogo non è stato affatto chiarito il momento in cui l’imputato riuscì a disarmare la vittima, anzi, il giudice territoriale neppure esclude la possibilità che il C. non sia riuscito affatto ad impossessarsi dell’arma e che abbia colpito a morte il rivale indirizzando il pugnale da questi impugnato contro il suo corpo. Di tutta evidenza, pertanto, la necessità del chiarimento di tale profilo fattuale ai fini in discorso. Ed inoltre; non v’è stato alcun approfondimento logico in relazione alla dinamica del fatto, di guisa che, l’affermazione secondo cui il C., nel corso della convulsa, ma rapida colluttazione, abbia colpito l’avversario nella piena consapevolezza del cessato pericolo per sè e che si debba escludere qualsivoglia profilo di problematica negligenza allo stesso riferibile, appare conclusione immotivata ed apoditticamente sostenuta. La motivazione impugnata, infine, non spiega la ragione per la quale l’imputato, dopo aver disarmato il rivale, aveva ragione di ritenersi al sicuro da un analogo e contrario disarmo, questa volta a vantaggio dell’imputato.
LEGITTIMA DIFESA: IL RINVIO ALLA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
Per una esaustiva valutazione dei fatti di causa, infine, non può non tenersi conto, e sul punto v’è una palese omissione della motivazione impugnata, che l’imputato e la vittima colluttarono e che deve essere pertanto dimostrato in modo convincente la ragione per la quale, nella colluttazione in corso, il prevenuto ha percepito con certezza che era venuto meno ogni pericolo per sè a fronte di una persona che l’aveva aggredito con pugni e coltellate senza ragione alcuna. Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Venezia affinchè, in piena libertà di giudizio, pervenga a conclusioni esaustivamente argomentate.
Per approfondire questo argomento naviga nel nostro canale YouTube
Siamo operativi anche pervideoconsulenze, senza bisogno di spostarsi fisicamente per venire nei nostri uffici

INFO LINE LEGITTIMA DIFESA OMICIDIO VOLONTARIO: +393483610420

© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in www.avvocatobertaggia.com/blog
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina di www.avvocatobertaggia.com/blog che contiene l’articolo di interesse.
È vietato che l’intero articolo sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l’indicazione della fonte e l’inserimento di un link diretto alla pagina di www.avvocatobertaggia.com/blog che contiene l’articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in www.avvocatobertaggia.com/blog è obbligatoria l’indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo –Legittima difesa, aggressione con coltello, non sussiste– in www.avvocatobertaggia.com/blog
La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.
Articolo aggiornato al 17 Marzo 2015








