LTD ITALIA RAPPRESENTANTE COMMERCIO
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Ltd Italia rappresentante di commercio, stabile organizzazione, requisiti-legittimità dell’operatività estero su Italia con ltd.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara
Gentili lettori: molti fra voi chiedono sempre la stessa cosa: “posso costituire una ltd per poi lavorare in Italia con detta ragione sociale estera? E’ un comportamento fiscalmente corretto questo?“, “faccio il rappresentante di commercio, posso lavorare in Italia con una ltd?”
La risposta è sempre la medesima, ovvero che si, si può, purché, ovviamente, la ltd sia regolare secondo la legge nazionale inglese e secondo la normativa italiana: e che l’operatività in Italia avvenga tramite determinati requisiti. La creazione di una stabile organizzazione della ltd in Italia rientra fra queste regolarizzazioni, obbligatorie laddove si desideri operare legalmente in Italia con una ltd. Questo se la ltd opera in Italia concretamente ed ha ivi una stabile organizzazione, anche occulta, ed in Italia prende le reali decisioni aziendali.
LTD ITALIA RAPPRESENTANTE: STABILE ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA’ ESTERA?
“Ma un rappresentante di commercio configura una stabile organizzazione della ltd a cui applicare il regime del divieto della doppia imposizione?”
Sembrerebbe, a leggere la giurisprudenza, di no, ma, però, attenzione, il committente deve comunque trattenere al collaboratore estero stabile il 30% a titolo di ritenuta:
A tal riguardo rammentiamo come detta stabile organizzazione “pretende” la prova formale e concreta della sua esistenza. Sempre per continuare in tema di ltd Italia rappresentate.
LTD ITALIA RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO, STABILE ORGANIZZAZIONE?: LA GIURISPRUDENZA
Vi segnaliamo un’importante sentenza in merito; la Commissione tributaria provinciale di Genova, con la sentenza 8 novembre 2012, n. 326/4/12, ha stabilito che l’agente operante in via esclusiva e abituale in Italia per conto di una società estera, con collocazione di lavoro minima presso l’unico cliente (italiano), non configura una stabile organizzazione in Italia se:
I) mancano le prove che ne certificano l’esistenza e
II) se non diversamente prescritto, difetti di autonomia contabile e di una forma di esistenza in qualsiasi modo desumibile nell’acquisizione del codice fiscale/partita Iva e, almeno, l’iscrizione al REA.
Nello specifico, una società di diritto portoghese, promoter commerciale (in via esclusiva) nell’area assicurativa e riassicurativa per conto di una società italiana (cliente), impiegava un agente rappresentante di commercio esclusivo al quale, per l’adempimento dell’incarico, veniva messa a disposizione una postazione di lavoro presso la sede del cliente. In materia di ltd Italia rappresentante, sono numerose le prove a cui l’azienda deve sottostare.
Il riconoscimento economico pagato dal cliente alla società portoghese per l’attività svolta nel territorio italiano veniva riqualificato dall’Amministrazione finanziaria come somma soggetta a ritenuta del 30% ai sensi dell’art. 25, secondo comma, d.p.r. 600 del 1973, al contrario del comportamento fiscale adottato dal cliente italiano (ricorrente), secondo cui nessuna imposizione all’uscita era dovuta in conformità dell’art. 7, primo paragrafo, Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Portogallo.
Secondo la Commissione di primo grado, la fattispecie esaminata non configura una stabile organizzazione in quanto l’art. 5, paragrafo 5, della Convenzione richiamata chiarisce che “non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività“.
Però, afferma altresì che: “la questione principale della controversia è quindi individuare se tale postazione di lavoro possa essere qualificata quale “stabile organizzazione” richiamata dall’art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, come definita dall’art. 162 del d.P.R. n. 600 del 1973, ovvero se vi sia riscontro in tal senso qualificabile, nella convenzione Italia-Portogallo contro le doppie imposizioni.” Per concludere con la sconfitta del ricorrente affermando che: “È condivisa altresì eccezione dell’Ufficio fondata sul fatto che una “stabile organizzazione” in stato estero, se non diversamente prescritto, deve essere dotata di autonomia contabile e di una forma di esistenza. Ciò comporta, a prescindere della forma realizzata, l’acquisizione del codice fiscale/partita IVA e, almeno, l’iscrizione al REA, elementi questi non rinvenuti presso la CCIAA dall’Ufficio né forniti dalla ricorrente. L’assenza di elementi di una organizzazione sul territorio nazionale della XXXXXXX comporta che la XXXXXX avrebbe dovuto applicare la ritenuta alla fonte del 30% prevista dal citato art. 25. Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.”
LTD ITALIA RAPPRESENTANTE: RITENUTA D’ACCONTO AL 30%
In definitiva, sempre in materia di ltd Italia rappresentante, il rappresentante di una società estera o di una ltd non costituisce, per ciò solo, una stabile organizzazione, però chi lo paga deve trattenergli il 30% dei compensi a titolo di ritenuta. Una stabile organizzazione paga il 24%.
Non capiamo perché ancora ci siano utenti che pretendono di lavorare in Italia e dall’Italia, semplicemente fatturando dall’estero tramite, magari, una ltd dormant…….Ci si può internazionalizzare, ma scegliendo la consulenza professionale giusta!
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Articolo aggiornato al 13 Dicembre 2014