LTD LAVORARE DALL’ITALIA
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Ltd lavorare dall’Italia: è possibile? Si può creare una ltd e poi lavorare dall’Italia senza avere istituito una stabile organizzazione della ltd in Italia?
Moltissimi imprenditori e lavoratori autonomi, fuorviati da fake news che circolano in rete sono propensi a credere che ciò sia possibile, ovvero lavorare in Italia e dall’Italia, ma pagare le tasse all’estero. Cerchiamo di capire la realtà su tale questione giuridica di primaria importanza.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara
LTD LAVORARE DALL’ITALIA: LA REALTA’ DEI FATTI
No, non si può! Non è assolutamente possibile lavorare dall’Italia, puramente e semplicemente, tramite l’utilizzo di una ltd, od altro strumento societario (DOO slovena, GMBH austriaca etc.). Purtroppo in rete circola molta informazione errata: ma la realtà è profondamente diversa, senza una stabile organizzazione di una società estera in Italia, che si identifichi fiscalmente, per poi essere assogettata ad imposizione fiscale in Italia, ciò non è possibile.
Non è nè lecito nè possibile lavorare dall’Italia con una ltd.
Guarda il video per comprendere meglio il concetto giuridico.
LTD LAVORARE DALL’ITALIA: LA NECESSITA’ DI AVERE UNA STABILE ORGANIZZAZIONE
Come detto nel video, e come già ampiamente scritto nei nostri articoli, l’unica possibilità di lavorare stabilmente in Italia tramite uno strumento societario estero, consiste nell’apertura, in Italia, di una stabile organizzazione produttiva della società estera. Tutte le tasse saranno così pagate in Italia, e, fiscalmente, giustappunto, la società estera sarà equiparata ad una italiana. Le tasse si devono quindi pagare nel luogo ove vi è la reale amministrazione aziendale, tutto ciò ai sensi dell’art. 73 del T.U.I.R., che, per maggior chiarezza espositiva, riporteremo:
“Dispositivo dell’art. 73 TUIR
Capo I – Soggetti passivi e disposizioni generali
1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell’articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168 bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168 bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.
4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma , del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.
5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall’articolo 26-quinquies del predetto decreto nonché dall’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.
LTD LAVORARE DALL’ITALIA: LE CONCLUSIONI
In definitiva è tutto molto semplice, se si vuole restare in Italia a lavorare ci si deve assogettare alle norme fiscali italiane, giuste o sbagliate che siano.
Chi vuole usufruire dei vantaggi (immensi-rispetto all’Italia) dell’internazionalizzazione, deve capire che deve, realmente e non fittiziamente, allocare l’attività economica all’estera, e da là esercitarla, ogni altra spiegazione o consiglio sono da reputarsi falsi, errati ed ingannevoli.
Non pensi, l’imprenditore poco accorto, e , sopratutto, mal consigliato, di sfuggire ai controlli, non si tratta di capire se verrà controllato, ma semplicemente quando. Dopo lo scambio di informazioni automatico promosso dall’OCSE e recepito ormai su scala globale, il passo successivo, compiuto con l’approvazione della direttiva UE 2018/822 ha proseguito in questo solco, accentuando ancor più il ruolo degli intermediari, sempre più coinvolti nel contrasto all’evasione e all’elusione fiscale internazionale. Il concetto di base della DAC 6, infatti, risiede nel nuovo ruolo che si affida agli intermediari finanziari e a quelli professionali, imponendogli di comunicare alle amministrazioni i meccanismi che comportino il rischio di perdite di gettito attraverso arbitraggi fiscali internazionali od ostacolino le attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, per esempio nascondendo l’identità dei titolari di attività finanziarie e patrimoniali estere e frustrando gli scambi di informazioni tra le amministrazioni tributarie. Il paradigma non è più, non solo più, quello del Fisco che verifica ex post, perché si sposta in avanti la frontiera, chiedendo agli intermediari e ai contribuenti stessi di alimentare un database che contenga gli schemi di pianificazione più pericolosi, in modo che le amministrazioni possano reagire tempestivamente, vuoi con verifiche più rapide e mirate, vuoi con la richiesta al legislatore di colmare le lacune su cui poggiano questi schemi.
In definitiva:
- si può aprire una società estera ovunque nel mondo? SI
- si può lavorare in Italia e fatturare dall’estero? NO
- bisogna avere una stabile organizzazione della società estera in Italia per essere in regola? SI
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Articolo aggiornato al 07 Luglio 2022