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Home Societario Internazionale

Malta tax refund novità

Malta – Refund 6/7 (30%) allo shareholder: perché oggi serve provare che la “casa madre” esiste davvero (BO/UBO + sostanza)

Avv. Daniele Bertaggia di Avv. Daniele Bertaggia
Agosto 20, 2026
in Societario Internazionale
60 2
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Malta tax refund 6/7 nel 2026, controlli su UBO e sostanza economica

Malta tax refund 6/7: verifiche su shareholder, beneficiario effettivo, sostanza economica e documentazione nel 2026.

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Studio Legale Internazionale Bertaggia
Top Legal · Societario internazionale · 2026
Fiscalità internazionale · Malta corporate tax

Contents

  • 1. Malta tax refund 6/7: shareholder, UBO e sostanza nel 2026
    • 1.1. Il tax refund maltese riduce sempre l’imposta al 5%?
    • 1.2. 1. Imposta societaria maltese e sistema di imputazione
    • 1.3. 2. Il rimborso di sei settimi e il calcolo del 30%
    • 1.4. 3. Chi presenta il claim: lo shareholder che riceve il dividendo
    • 1.5. 4. Base normativa e registrazione dello shareholder
    • 1.6. 5. Beneficiari effettivi e catena di controllo
    • 1.7. 6. La sostanza economica non è una formula standard
      • 1.7.1. Attività
      • 1.7.2. Organizzazione
      • 1.7.3. Persone
      • 1.7.4. Governance
    • 1.8. 7. Checklist documentale per la domanda
      • 1.8.1. Documenti della società maltese
      • 1.8.2. Documenti dello shareholder richiedente
      • 1.8.3. Catena di controllo e UBO
    • 1.9. 8. Socio o holding residente in Italia: il 5% maltese non chiude l’analisi
    • 1.10. 9. Errori che rallentano o compromettono la pratica
      • 1.10.1. Registrazione non aggiornata
      • 1.10.2. Partecipazione non provata
      • 1.10.3. Distribuzione incompleta
      • 1.10.4. UBO incoerenti
      • 1.10.5. Holding meramente formale
      • 1.10.6. Confusione sul 5%
    • 1.11. Malta, tax refund 6/7, UBO e substance package
    • 1.12. 10. Domande frequenti
    • 1.13. Fonti normative e istituzionali
    • 1.14. Valutazione preventiva della struttura maltese
    • 1.15. Avv. Daniele Bertaggia

Malta tax refund 6/7: shareholder, UBO e sostanza nel 2026

Come opera il sistema maltese di imputazione e rimborso, chi può presentare il claim, quali documenti servono e perché il risultato non può essere sintetizzato nella formula automatica “tasse al 5%”.

A cura dell’Avv. Daniele Bertaggia
Prima pubblicazione: 1 marzo 2026
Revisione giuridica: 20 agosto 2026
Tempo di lettura: circa 11 minuti

Risposta breve

Il tax refund maltese riduce sempre l’imposta al 5%?

No. Malta applica ordinariamente alle società un’imposta del 35%. Dopo la distribuzione degli utili, lo shareholder può avere diritto, ricorrendone i presupposti, al rimborso di una parte o dell’intera imposta pagata dalla società. Nel caso del rimborso di sei settimi, il recupero aritmetico è pari al 30% dell’utile imponibile sottostante e il carico maltese residuo può risultare pari al 5%.

Il rimborso non è automatico e il 5% non rappresenta necessariamente la tassazione finale del socio o del gruppo. Occorre verificare natura del reddito, conto fiscale dal quale sono distribuiti gli utili, registrazione dello shareholder, titolarità della partecipazione, documentazione della distribuzione, beneficiari effettivi e disciplina fiscale dello Stato in cui risiedono socio, holding e amministratori.

Indice dell’approfondimento

  1. Imposta societaria e sistema di imputazione
  2. Calcolo del rimborso di sei settimi
  3. Chi presenta la domanda
  4. Base normativa e registrazione
  5. UBO e catena di controllo
  6. Sostanza economica: che cosa dimostrare
  7. Checklist documentale
  8. Effetti per soci e holding residenti in Italia
  9. Errori frequenti
  10. Video di approfondimento
  11. Domande frequenti
  12. Fonti ufficiali

1. Imposta societaria maltese e sistema di imputazione

Secondo la Malta Tax and Customs Administration, le società maltesi sono soggette ordinariamente all’imposta societaria del 35% sul reddito e sulle plusvalenze imponibili. Il sistema maltese di imputazione mira a evitare che gli stessi utili siano nuovamente tassati a Malta al momento della distribuzione.

Dopo la distribuzione del dividendo, lo shareholder può avere diritto a un rimborso di parte o dell’intera imposta assolta dalla società sui profitti distribuiti. La misura del rimborso non è unica: dipende dalla categoria del reddito, dal relativo tax account e dalle condizioni previste dalla disciplina applicabile.

Avvertenza essenziale. La formula commerciale “società maltese tassata al 5%” è incompleta. Il 35% è l’imposta inizialmente assolta dalla società; il successivo rimborso richiede una distribuzione, un soggetto legittimato e una domanda conforme. Devono inoltre essere considerate le imposte eventualmente dovute nello Stato dello shareholder.

2. Il rimborso di sei settimi e il calcolo del 30%

Nel caso del refund di sei settimi, lo shareholder richiede il rimborso di sei settimi dell’imposta maltese riferibile agli utili distribuiti e rientranti nel relativo regime. Se il reddito imponibile è pari a 100 e la società ha assolto 35 di imposta, sei settimi di 35 corrispondono a 30. Il prelievo maltese residuo è quindi, sul piano meramente aritmetico, pari a 5.

Il calcolo non sostituisce la qualificazione giuridica. Prima di utilizzare il rapporto 35–30–5 devono essere verificati natura e provenienza del reddito, tax account, distribuzione effettiva, posizione dello shareholder e cause di esclusione o riduzione del rimborso.

Non è quindi corretto assumere che ogni utile di una società maltese determini automaticamente lo stesso refund o la medesima aliquota effettiva.

3. Chi presenta il claim: lo shareholder che riceve il dividendo

Nel modello ordinario del refundable tax credit, il richiedente è lo shareholder che riceve la distribuzione e risulta legittimato a ottenere il rimborso. Se la società maltese è detenuta da una holding estera, sarà normalmente la holding, e non la società operativa maltese, a presentarsi quale soggetto richiedente.

La documentazione deve quindi dimostrare sia la posizione della società maltese che ha pagato l’imposta e distribuito il dividendo, sia quella dello shareholder che richiede il refund: esistenza giuridica, titolarità della partecipazione, poteri del firmatario, catena di controllo e coordinate per il pagamento.

4. Base normativa e registrazione dello shareholder

La disciplina procedurale trova il proprio riferimento nell’Income Tax Management Act, Chapter 372, e nelle Tax Refunds and Registration Procedure Rules, S.L. 372.25. La registrazione dello shareholder e la presentazione del claim devono essere coerenti con la partecipazione e con la distribuzione cui il rimborso si riferisce.

Una registrazione incompleta, non aggiornata o incoerente con i documenti societari può impedire la corretta lavorazione della domanda o determinare richieste di chiarimenti e integrazioni. La verifica deve essere compiuta prima della distribuzione, non dopo l’insorgere del problema.

Distinzione necessaria. La registrazione fiscale dello shareholder per il refund, gli adempimenti presso il Malta Business Registry e la due diligence antiriciclaggio sono piani connessi, ma non coincidenti. I dati devono essere coerenti tra loro.

5. Beneficiari effettivi e catena di controllo

Il Malta Business Registry mantiene il registro centrale dei beneficial owners e verifica le informazioni di base e di titolarità effettiva. La società maltese deve quindi mantenere aggiornati gli adempimenti BO applicabili e la catena partecipativa utilizzata nella pratica fiscale deve essere documentalmente ricostruibile.

Quando lo shareholder è una persona giuridica estera, occorre normalmente predisporre una rappresentazione completa della catena diretta e indiretta, corredata da estratti registrali, registri soci, certificati azionari o documenti equivalenti e identificazione delle persone fisiche che esercitano proprietà o controllo.

Non basta indicare il nome dell’holding. Devono essere coerenti la partecipazione dichiarata, la data della distribuzione, i poteri del richiedente, l’organigramma societario e le informazioni sui titolari effettivi.

6. La sostanza economica non è una formula standard

La presenza di dipendenti, uffici e fatturazione nello Stato della holding non costituisce, in ogni fattispecie, una condizione autonoma e identica per il riconoscimento del refund maltese. La rilevanza della sostanza dipende dalla struttura, dalla residenza fiscale dichiarata, dalle funzioni esercitate, dalle norme antielusive, dall’eventuale applicazione di Convenzioni e dalla documentazione richiesta nel caso concreto.

Quando lo shareholder estero appare privo di funzioni, amministrato altrove o inserito in una catena artificiosa, un dossier di sostanza diventa tuttavia essenziale per dimostrare la realtà della struttura e la coerenza delle dichiarazioni rese.

Attività

Contratti, fatture, ordini, incassi, estratti conto e corrispondenza commerciale coerenti con le funzioni dichiarate.

Organizzazione

Sede utilizzabile, utenze, infrastrutture, fornitori, dominio e strumenti operativi proporzionati all’attività.

Persone

Amministratori dotati di poteri reali, personale o collaboratori qualificati, contratti e mansionari verificabili.

Governance

Delibere, verbali, deleghe, contabilità e decisioni effettivamente assunte nello Stato dichiarato.

7. Checklist documentale per la domanda

La documentazione effettivamente necessaria varia secondo società, annualità, natura degli utili e configurazione dello shareholder. La seguente lista ha funzione preparatoria e non sostituisce le istruzioni applicabili alla singola pratica.

Documenti della società maltese

  • certificato di incorporazione, statuto e dati aggiornati di amministratori, segretario e soci;
  • tax computation del periodo e riconciliazione tra utile, imposta e tax accounts;
  • prova dell’imposta pagata e della sua riferibilità agli utili distribuiti;
  • delibera di distribuzione, dividend certificate o dividend warrant;
  • prova bancaria del pagamento del dividendo.

Documenti dello shareholder richiedente

  • certificato di incorporazione, estratto registrale e good standing, quando previsto;
  • statuto, sede, numero di registrazione, amministratori e poteri di firma;
  • delibera che autorizza il claim e identifica il firmatario;
  • prova della titolarità della partecipazione alla data rilevante;
  • coordinate bancarie e documentazione richiesta per il pagamento.

Catena di controllo e UBO

  • organigramma completo della catena diretta e indiretta;
  • evidenze registrali per ciascun anello societario;
  • identificazione dei titolari effettivi e natura del controllo esercitato;
  • coerenza tra registri, dichiarazioni BO, shareholder registration e refund claim;
  • documentazione specifica in presenza di trust, fiduciari o nominee.

8. Socio o holding residente in Italia: il 5% maltese non chiude l’analisi

Quando lo shareholder o il controllante è residente in Italia, il rimborso maltese deve essere coordinato con la disciplina italiana. Devono essere valutati, tra gli altri, residenza fiscale effettiva delle società, tassazione dei dividendi, disciplina CFC, stabile organizzazione, titolarità effettiva, norme antielusive e obblighi dichiarativi.

Una holding formalmente collocata all’estero, ma diretta o gestita dall’Italia, può esporre il gruppo a contestazioni indipendenti dalla regolarità del refund ottenuto a Malta. Analogamente, il rimborso maltese non elimina le imposte eventualmente dovute dallo shareholder nel proprio Stato di residenza.

Per approfondire il profilo della residenza societaria si rinvia alla guida sulle società estere e la residenza fiscale in Italia.

9. Errori che rallentano o compromettono la pratica

Registrazione non aggiornata

Lo shareholder o i suoi dati non coincidono con la situazione esistente alla data della distribuzione.

Partecipazione non provata

Registri soci, certificati o catena di controllo non dimostrano in modo continuo la legittimazione del richiedente.

Distribuzione incompleta

Delibera, dividend certificate, tax computation e prova bancaria non sono tra loro riconciliati.

UBO incoerenti

I dati presenti nei registri, nella due diligence e nel claim non rappresentano la stessa catena di proprietà o controllo.

Holding meramente formale

La società dichiara una residenza e funzioni che non trovano riscontro in decisioni, risorse, contratti e operatività.

Confusione sul 5%

Il refund maltese viene presentato come tassazione definitiva, senza considerare il trattamento fiscale dello shareholder.

Video

Malta, tax refund 6/7, UBO e substance package

Nel video vengono illustrati il funzionamento del refund, la posizione dello shareholder e i controlli documentali che devono precedere la presentazione della domanda.

10. Domande frequenti

Il rimborso di sei settimi è automatico dopo la distribuzione?

No. Occorrono una distribuzione rilevante, uno shareholder legittimato e registrato e una domanda conforme, corredata dalla documentazione richiesta. La misura del refund dipende inoltre dalla natura e dall’allocazione fiscale degli utili.

Il richiedente è la società maltese o lo shareholder?

Nel modello ordinario descritto, il rimborso viene richiesto dallo shareholder che ha ricevuto il dividendo. La società maltese deve comunque fornire la documentazione fiscale e societaria che prova imposta e distribuzione.

Il 5% è l’aliquota definitiva del gruppo?

Non necessariamente. Il 5% rappresenta il possibile carico maltese residuo nel calcolo 35% meno refund di sei settimi. Restano da verificare le imposte e le norme applicabili allo shareholder e al gruppo negli altri Stati coinvolti.

Dipendenti e ufficio estero sono sempre condizioni del refund?

No, non come requisito uniforme e autonomo per ogni domanda. La sostanza diventa però decisiva quando occorre dimostrare residenza, funzioni effettive, applicazione di Convenzioni, assenza di artificiosità e coerenza della struttura.

Perché devono essere verificati i titolari effettivi?

Perché la catena di proprietà e controllo deve essere trasparente e coerente con gli adempimenti societari, fiscali e antiriciclaggio. Dati incompleti o divergenti possono determinare richieste di integrazione e contestazioni.

Fonti normative e istituzionali

  1. Malta Tax and Customs Administration, Corporate Tax.
  2. Income Tax Management Act, Chapter 372, testo vigente.
  3. Tax Refunds and Registration Procedure Rules, S.L. 372.25.
  4. Companies Act (Register of Beneficial Owners) Regulations, S.L. 386.19.
  5. Malta Business Registry, Annual Returns and Annual BO confirmations.
  6. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 — TUIR, testo vigente.

Valutazione preventiva della struttura maltese

Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia assiste imprenditori, società e investitori nella verifica della struttura partecipativa, della residenza fiscale, della governance e della documentazione necessaria per operazioni societarie internazionali conformi.

L’analisi deve precedere distribuzione e claim. Quando la struttura è già operativa, occorre distinguere la situazione societaria maltese, la posizione dello shareholder e gli effetti fiscali negli altri Stati coinvolti.

Richiedi una consulenza

Contenuto informativo generale, non sostitutivo di una consulenza legale e fiscale sul caso concreto. La spettanza e la misura del rimborso dipendono da fatti, documenti, annualità, natura del reddito, tax account, soggetti coinvolti e discipline fiscali applicabili nei rispettivi Stati.

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Avv. Daniele Bertaggia, fondatore dello Studio Legale Internazionale Bertaggia

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Avv. Daniele Bertaggia

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Avvocato dal 1993 e Cassazionista dal 2009, assiste imprenditori, professionisti e privati in materia di tutela patrimoniale, società estere, fiscalità internazionale, diritto internazionale, penale internazionale e recupero di somme sottratte tramite truffe online.

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Pubblicato: 01/03/2026 Aggiornato: 20/08/2026
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