Nuova Voluntary Disclosure: un’opportunità
Gentili lettori, di seguito una disamina sulla nuova nuova voluntary disclosure, ovvero sulla procedura del rientro dei capitali dall’estero per cui lo Studio ha attivato un’apposita sezione volta a coadiuvare tutte le persone che necessitino di sanare la loro posizione fiscale. Nella nuova Legge di Stabilità 2017, c’è la riapertura della voluntary disclosure bis 2017, quale strumento per tutti quei contribuenti che intendono mettersi in regola con il Fisco italiano circa l’emersione dei capitali non dichiarati.
Cerchiamo quindi di capire cos’è e come funziona la nuova voluntary disclosure bis 2017, quali sono le novità per le cassette di sicurezza e le nuove due aliquote rispettivamente del 15% e del 35%.
Per informazioni in merito alla nuova voluntary disclosure effettuata tramite il nostro Studio Legale Internazionale Bertaggia a Ferrara, chiama lo 0532 240071 oppure scrivici per avere informazioni sulla procedura da adottare per la nuova voluntary disclosure.
NUOVA VOLUNTARY DISCLOSURE: COSA E CHI RIGUARDA
La nuova voluntary disclosure riguarderà le evasioni fiscali che hanno comportato il trasferimento delle somme all’estero ma anche le evasioni fiscali che non hanno comportato il trasferimento di somme all’estero. Ciò per evitare disparità di trattamento tra gli evasori che trasferiscono gli imponibili all’estero e quelli che li lasciano in Italia.
Sia nel caso di rientro di capitali dall’estero sia nel caso di sanatoria “domestica“, le imposte relative agli imponibili sottratti negli anni al fisco devono essere restituite per intero. Con la nuova voluntary disclosure bis 2017 si consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale, facendo emergere i capitali non dichiarati nel periodo che va dal 2010 al 2015.
Dette somme, però, non riguardano solo denari detenuti all’estero, ma anche contanti e beni preziosi, conservati in cassette di sicurezza o in casa, la cui origine è sconosciuta al Fisco.
La nuova voluntary disclosure funziona in modo molto simile a quella dell’anno scorso: il contribuente autodichiara (con l’ausilio di un professionista) di aver effettuato trasferimenti non dichiarati di denaro all’estero o in una cassetta di sicurezza anche in italia, e lo Stato italiano, gli garantisce uno sconto sulle sanzioni mentre le imposte e gli interessi dovuti sui capitali rientrati dall’estero, vanno versati interamente.
Ne consegue che, per le operazioni rilevanti ai fini Iva, occorrerà applicare l’aliquota Iva vigente al tempo in cui è stata commessa la violazione sull’imponibile evaso nonché, sempre per la parte di imponibile evaso l’aliquota marginale Irpef e addizionali, per le persone fisiche o l’aliquota Ires per le società di capitali .
A queste imposte si aggiungono le sanzioni che, per quanto ridotte (sanzioni ridotte di un quarto del minimo edittale), devono comunque essere sommate e riguardano tutti i tributi evasi nella commissione della violazione sanata.
Le Sanzioni e le imposte non sono dovute se chi regolarizza è in grado di dimostrare che quelle somme derivano da illeciti commessi in anni non più accertabili.
Restano ferme le violazioni relative all’obbligo di dichiarazione.
NUOVA VOLUNTARY DISCLOSURE: L’AUTODENUNCIA
La procedura è, di fatto, un’autodenuncia che il contribuente presenta all’Agenzia delle Entrate.
Indicando gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Italia o all’Estero, gli interessati dovranno fornire i documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi evasi relativamente ai periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento. In caso di dichiarazioni nuova voluntary disclosure false, scattano gli accertamenti fiscali ed il soggetto è punito con la reclusione fino a 6 anni di carcere.
Per i casi che non hanno comportato il trasferimento all’estero occorrerà comprendere come sia possibile dare informazioni e documenti anche perché in molti casi le disponibilità potrebbero essere già state spese.
LE SANZIONI RELATIVE ALLE IMPOSTE SUI REDDITI E IVA CON L’AUTODENUNCIA
In punto a tali sanzioni la legge non ha ancora disposto: valuteremo quindi le sanzioni relative alla voluntary disclosure dell’anno scorso, pronti ad aggiornarvi appena la norma sarà stata chiarita: la differenza non dovrebbe però essere notevole. Le sanzioni nella misura minima (edittale) vengono ridotte di un quarto, per le violazioni in materia di imposte sui redditi, addizionali, Irap, Iva e ritenute. Quindi, in sostanza, per tutti i casi di infedele dichiarazione, la cui sanzione minima edittale è del 100% dell’imposta non versata, occorre ipotizzare il 75 per cento a titolo di sanzione in caso si presenti l’autodenuncia.
La sanzione del 75% poi potrebbe essere ulteriormente abbattuta nel caso previsto dall’adesione all’invito al contraddittorio (1/6 del minimo ) o all’accertamento (1/3 del minimo).
Per quanto concerne invece il rendimento delle somme non dichiarate detenute all’estero, l’interessato può richiedere all’ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, l’applicazione del 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell’anno, scontando un’imposta al 27 per cento.
Questa istanza può essere presentata solo se la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.
NUOVA VOLUNTARY DISCLOSURE: TERMINI E CONDIZIONI
La procedura può essere effettuata fino al 31 luglio 2017: per le violazioni sanabili commesse sino al 30/09/16, ci si potrà quindi avvalere della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies della legge 04/08/90 n. 227, a condizione che il soggetto che presenta l’istanza non l’abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall’articolo 5-quater, comma 2. L’integrazione dell’istanza, i documenti e le informazioni di cui all’articolo 5-quater, comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 settembre 2017.
QUADRO RW
Le sanzioni derivanti dalle omissioni relative al quadro RW si applicano in misura pari alla metà del minimo edittale a condizione che:
– le attività vengono trasferite in Italia o in Stati Ue o See inclusi nella lista di cui al Dm 4 settembre 1996,
ovvero se
– le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute,
o ancora se
-l’autore delle violazioni rilascia all’intermediario finanziario estero l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria.
Ove non ricorrano almeno una di tali circostanze, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.
NUOVA VOLUNTARY DISCLOSURE: CONTANTI E GIOIELLI IN CASSETTA DI SICUREZZA
Nella nuova voluntary disclosure, c’è un prelievo forfettario che il contribuente deve pagare nel caso in cui decida di mettersi in regola con il Fisco Italiano: quindi chi deciderà di sanare la propria posizione fiscale, saprà in anticipo quanto dovrà versare al fisco, perché verranno introdotte 2 aliquote a copertura di tutte le somme dovute per imposte, interessi e sanzioni. Voluntary disclosure 2017 Aliquota 15%: dovrà essere applicata ai prelievi, cioè alle somme prelevate dal conto corrente e poi depositate nella cassetta di sicurezza;
Voluntary disclosure 2017 Aliquota 35%: sarà applicata ai cd. apporti, ossia, ai contanti depositati direttamente nella cassetta di sicurezza.
Problematico è il trattamento fiscale dei gioielli o dei diamanti acquistati come investimento, ma che non sono considerati titoli o banconote. Ancora non vi è chiarezza: cosa fare delle sterline oro o dei gioielli antichi, magari detenuti da tempo immemorabile e sui quali non vi è possibilità di determinarne l’anno di acquisto? Nessun problema, invece, per i lingotti d’oro, in quanto già inseriti nella prima edizione della voluntary. Analogo discorso vale anche anche per gli oggetti d’arte di qualsiasi genere, di cui non sia possibile effettuare la tracciabilità oppure, ereditate senza essere indicati nella dichiarazione di successione e che per tali motivi, possono incidere pesantemente nella tassazione, in quanto pur non rappresentando moneta contente, possono comunque essere facilmente venduti o scambiati senza che ve sia traccia.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Le nuove norme non prevedono la regolarizzazione dei contributi previdenziali per le somme detenute all’estero.
Tuttavia per le violazioni fiscali da regolarizzare senza che il contribuente abbia trasferito somme oltrefrontiera, è previsto che, per poterne beneficiare, occorre fornire documenti e informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dell’imposta sul valore aggiunto, delle ritenute e anche dei contributi previdenziali, relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento.
È verosimile, pertanto, che per queste regolarizzazioni verranno irrogate le sanzioni anche per le violazioni previdenziali e saranno richiesti i contributi a suo tempo non dichiarati.
RADDOPPIO DEI TERMINI CONGELATO
Nel perimetro di copertura della «causa di non punibilità» oltre ai reati di omessa e infedele dichiarazione – già presenti dalla stesura iniziale del provvedimento, a cui si erano aggiunti per continuità logica quelli di omesso pagamento di Iva e ritenute sopra le soglie – sono stati inseriti anche gli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) del decreto legislativo 74/2000.
L’allargamento della copertura penale, probabilmente, va ricercata nell’ampliamento della possibilità di accedere alla “riemersione volontaria” anche a soggetti diversi delle persone fisiche, nella consapevolezza che il contribuente dovrà riparare integralmente con una collaborazione che comporti il pagamento integrale delle imposte non ancora prescritte e di una sanzione, pur minima.
Peraltro tale copertura si giustifica anche con l’inserimento del nuovo reato di «autoriclaggio» che ovviamente può essere generato anche da un pregresso comportamento di frode fiscale.
Sempre l’emendamento chiarisce, inequivocabilmente, che il perfezionamento della procedura di collaborazione costituisce «causa di non punibilità» anche per il reato di autoriciclaggio.
Nell’ultimo testo però compare una nuova fattispecie punibile per le imprese ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001 (responsabilità amministrativa degli enti e delle società) in caso di compimento di alcuni reati dai suoi rappresentanti di fatto o di diritto o di soggetti sottoposti al loro coordinamento o vigilanza.
È stato inserito anche il reato di autoriclaggio nell’elenco dei reati presupposti, pertanto le imprese che avessero compiuto reati tributari e contribuito a ostacolare concretamente l’identificazione del denaro o altre utilità provenienti da tali reati, potrebbero rischiare anche sanzioni amministrative se non procedono a sanare attraverso la collaborazione volontaria.
Infatti la «causa di esclusione della punibilità» del reato presupposto comporta l’impossibilità dell’esercizio dell’azione penale ai sensi del decreto 231.
L’effetto di ampia copertura penale comporta altresì dei rilevanti effetti tributari, in particolare sul raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento in presenza di una notizia di reato tributario.
Tale disciplina è stata introdotta dall’articolo 37, commi 24, 25 e 26, del decreto legge 223/2006, nello specifico il comma 24 ha integrato l’articolo 43 del Dpr 600/1973, tramite l’inserimento del terzo comma, in base al quale «in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione».
La stessa disciplina è al comma 25 per l’accertamento in materia di Iva, con l’inserimento del comma terzo nell’articolo 57 del Dpr 633/1972.
Quindi i termini di decadenza sono raddoppiati se si constati una violazione per la quale sussiste l’obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal d. lgs 74/2000.
Ma il raddoppio dei termini evidentemente in caso di perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria non si applica, in quanto i delitti tributari coperti (art. 2. 3 4, 5, 10 bis e 10 ter d. lgs 74/2000) non saranno punibili.
Lo stesso codice di procedura penale richiama espressamente solo i reati «perseguibili», e inoltre anche la prassi tributaria (circolare agenzia entrate n. 154 del 2000 sull’introduzione della nuova disciplina dei reati tributari nella parte 7 riguardante le modalità operative) che esclude l’inoltro della denunzia fino a quando il reato non si è perfezionato.
Da ultimo anche la Corte Costituzionale, su cui la giurisprudenza tributaria ha basato un’interpretazione univoca, ha sostenuto «il dovere del Giudice tributario di vagliare autonomamente (o su richiesta del contribuente) la presenza dell’obbligo di denuncia» per evitare che l’amministrazione possa utilizzare strumentalmente tale iniziativa al solo fine di raddoppiare i termini di accertamento.
Se hai necessità di una consulenza per facilitare il rientro dei capitali dall’estero o se hai necessità di ottenere un parere in merito alla nuova voluntary disclosure tramite un avvocato a Ferrara esperto in voluntary disclosure, chiamaci allo 0532 240071, oppure scrivici e ponici il tuo quesito, ti risponderemo al più presto.
La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.
Articolo aggiornato al 15 Ottobre 2014