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Polizza vita impignorabile? No, sequestrabile!

Il falso mito dell'impignorabilità delle polizze vita. Possono essere pignorate dai creditori.

di Avv. Daniele Bertaggia
Settembre 17, 2021
in Civile
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polizza vita impignorabile
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POLIZZA VITA IMPIGNORABILE? NO, SEQUESTRABILE!

Contenuti dell'articolo

  • POLIZZA VITA IMPIGNORABILE? NO, SEQUESTRABILE!
      • INFO LINE POLIZZA VITA IMPIGNORABILE: +390532240071
        • POLIZZA VITA IMPIGNORABILE? NON E’ VERO. LA GIURISPRUDENZA
        • POLIZZA VITA IMPIGNORABILE? LA CASSAZIONE DEL 13 MARZO 2017 N. 11945
        • POLIZZA VITA IMPIGNORABILE? NO: SONO PIGNORABILI IN MOLTISSIMI CASI
        • POLIZZA VITA IMPIGNORABILE? DISTINGUERE FRA PREVIDENZA E INVESTIMENTO
        • POLIZZA VITA E SUA PIGNORABILITA’: LE CONCLUSIONI

INFO LINE POLIZZA VITA IMPIGNORABILE: +390532240071

avvocati sole 24ore

Polizza vita impignorabile? Non sempre, scopriamolo assieme. Gentili lettori, uno dei miti italiani (falsi) duri a morire, in tema di investimenti finanziari impignorabili, riguarda le polizze vita, da molti inesperti consulenti pomposamente definite “assolutamente impignorabili ed insequestrabili“, ai sensi dell’art. 1923 vigente cc..

Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.

Ma quale è la verità? realmente una polizza vita è impignorabile ed insequestrabile, come molti credono? Polizza vita impignorabile ? Quando una polizza vita può essere pignorata? Scopriamo la realtà.

POLIZZA VITA IMPIGNORABILE? NON E’ VERO. LA GIURISPRUDENZA

Quali sono le polizze impignorabili e insequestrabili? Da anni la Cassazione ha demolito la portata dell’art. 1923 cc, già dal 2008 (ma anche da prima) la suprema corte recitava: ” Le somme derivanti dal riscatto di una polizza assicurativa sulla vita sono assoggettabili a sequestro conservativo se, avuto riguardo alle concrete pattuizioni contrattuali, alla stessa debbano riconoscersi natura e finalità non previdenziali, ma di strumento finanziario (V. Sez. un. civ. 31 marzo 2008, n. 8271).” Ma tale processo giurisprudenziale, sempre conforme, è continuato in tale misura sino ad arrivare ad una giurisprudenza uniforme che ammette costantemente la pignorabilità e la sottoposizione a sequestro delle polizze vita che, quindi, non solo non valgono nulla (o molto poco) a livello di tutela patrimoniale, ma sono facilmente pignorabili dai terzi creditori. Esistono altri strumenti di tutela patrimoniale più certi e maggiormente performanti.

POLIZZA VITA IMPIGNORABILE? LA CASSAZIONE DEL 13 MARZO 2017 N. 11945

Difatti, la Suprema Corte, con sentenza del 13 marzo 2017, n. 11945 ha stabilito la legittimità del sequestro preventivo quando è finalizzato alla confisca per equivalente ex articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000 anche in caso di contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo.

La Cassazione ha infatti evidenziato, conformandosi alla giurisprudenza prevalente, che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare di cui all’articolo 1923 c.c.. è riferita esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non a quella della disciplina della responsabilità penale, come evidenziato nel caso preso in esame dove i premi pagati erano frutto di reati tributari di omessa e infedele dichiarazione dei redditi per importi complessivamente superiori a 2 milioni di Euro.

La Suprema Corte è giunta a questa sentenza anche, in considerazione, della possibilità di revoca del beneficio ex articolo 1921 c.c. e della possibilità di riscatto e riduzione della polizza ex articolo 1925 c.c. da parte del contraente considerando pertanto le somme versate a titolo di premio non definitivamente uscite dal patrimonio di quest’ultimo, anche se queste vengono accantonate ai fini del successivo pagamento al beneficiario.

POLIZZA VITA IMPIGNORABILE? NO: SONO PIGNORABILI IN MOLTISSIMI CASI

L’attenzione riportata alla sopra citata sentenza, vuole mettere l’accento a tutti quei casi in cui si sentono definire le polizze vita come strumenti giuridici impignorabili ed insequestrabili soprattutto quando si ci si pone in un’ottica di gestione del passaggio generazionale del patrimonio di famiglia.

Ricordiamo che, anche al di là di questioni di rilevanza penale la giurisprudenza conforme significa che, in tema di impignorabilità ed insequestrabilità delle polizze “vita“, le polizze “index linked” sono assoggettabili a pignoramento non potendosi applicare alle medesime l’eccezione di cui all’art. 1923 c.c. in quanto la causa giuridica di tali polizze non è assicurativa, di garanzia, ma trattasi, in maniera prevalente, di prodotti finanziari a tutti gli effetti che possono essere riscattati in qualsiasi momento e nulla garantiscono per l’assicurato, nemmeno il recupero del valore investito, contrariamente a quanto si verifica per le polizze vita tradizionali.

Qualora venga a mancare la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, il prodotto oggetto dell’intermediazione deve essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte degli assicurati e non una polizza assicurativa sulla vita. Mentre nel contratto d’assicurazione sulla vita il rischio è assunto dall’assicuratore, il cui margine di profitto è direttamente proporzionale alla frazione di tempo intercorrente tra la stipula del contratto e l’evento della vita in esso dedotto, nello strumento finanziario, invece, l’assicurato/investitore si accolla il rischio di investimento relativo alla somma versata a titolo di premio: la performance del prodotto è slegata dal fattore tempo, giacché dipende dalle dinamiche dei mercati mobiliari, dal rendimento del titolo e dalla solvibilità dell’emittente.

POLIZZA VITA IMPIGNORABILE? DISTINGUERE FRA PREVIDENZA E INVESTIMENTO

L’art. 1923 c.c. esclude le somme dovute dall’assicuratore in forza di assicurazione sulla vita, dal novero dei beni sequestrabili o pignorabili. Tali polizze, infatti, sono funzionali al conseguimento dello scopo di previdenza e tale finalità può dirsi raggiunta solo nel caso in cui il contratto abbia raggiunto il suo scopo tipico, ossia la reintegrazione del danno provocato dall’evento morte e/o sopravvivenza attraverso la prestazione dell’assicuratore preventivamente stimata, idonea a soddisfare l’interesse leso da tale evento, e non anche quello in cui l’assicurato, mercé l’esercizio del diritto di recesso “”ad nutum“”, recuperi al suo patrimonio somme che, pur realizzando lo scopo di “risparmio“, non integrano altresì gli estremi della funzione “previdenziale“.  Ne consegue che in tale ipotesi seppur venga a realizzarsi la funzione di risparmio, totalizzando il beneficiario risorse monetarie recuperate dai premi versati, non si raggiunge il fine previdenziale e in siffatta ipotesi viene meno la ragione di ritenere impignorabili e/o insequestrabili tali somme, che potranno quindi essere tranquillamente sequestrate.

La giurisprudenza continua ad essere univoca in tale settore, fra le tante citeremo la sentenza più recente in materia di polizza vita pignorabile: ” Cassazione penale, sez. VI, 12/09/2017,  n. 47012. Sequestrabile la somma riscattata di un polizza assicurativa sulla vita se contratta per finalità finanziarie e non previdenziali. Le somme derivanti dal riscatto di una polizza assicurativa sulla vita sono assoggettabili a sequestro conservativo se, considerate le concrete pattuizioni contrattuali, la polizza presenta natura e finalità non previdenziali, ma di strumento finanziario.”

Infatti anche per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati prima dell’entrata in vigore della L. 28 dicembre 2005, n. 262 e del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, al fine di stabilire se l’impresa emittente, l’intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall’art. 1337 cod. civ., occorre interpretare il contratto, al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita oppure si concreti nell’investimento in uno strumento finanziario. Conformemente: Tribunale Milano Sez. lavoro, 01/07/2014 “Si sottraggono alla regola della impignorabilità di cui all’art. 1923 c.c. i diritti del contraente nei confronti della compagnia di assicurazioni derivanti da polizze che, pur essendo classificate come previdenziali, svolgano in concreto una prevalente funzione di investimento.”

POLIZZA VITA E SUA PIGNORABILITA’: LE CONCLUSIONI

In definitiva è possibile affermare come, qualora venga a mancare la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, il prodotto oggetto dell’intermediazione deve essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte degli assicurati e non una polizza assicurativa sulla vita.

Mentre nel contratto d’assicurazione sulla vita il rischio è assunto dall’assicuratore, il cui margine di profitto è direttamente proporzionale alla frazione di tempo intercorrente tra la stipula del contratto e l’evento della vita in esso dedotto, nello strumento finanziario, invece, l’assicurato/investitore si accolla il rischio di investimento relativo alla somma versata a titolo di premio: la performance del prodotto è slegata dal fattore tempo, giacché dipende dalle dinamiche dei mercati mobiliari, dal rendimento del titolo e dalla solvibilità dell’emittente. Tutelare il patrimonio con le polizze vita è un po’ come tutelarlo tramite il fondo patrimoniale: in entrambi i casi la tutela può essere smontata con facilità.

Si sottraggono alla regola della impignorabilità di cui all’art. 1923 c.c. i diritti del contraente nei confronti della compagnia di assicurazioni derivanti da polizze che, pur essendo classificate come previdenziali, svolgano in concreto una prevalente funzione di investimento

Se desideri consulenza in materia di polizze vita e sui migliori strumenti di tutela patrimoniale puoi chiamare allo +390532240071 per avere informazioni sulla tutela del tuo patrimonio e sulle polizze vita.

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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Polizza vita impignorabile? No, sequestrabile!, in www.avvocatobertaggia.com/blog

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.

Articolo aggiornato al 27 Gennaio 2020

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Tags: avvocato bertaggiaindex linkedinvestimento finanziariopignorare polizza vitapolizza vitapolizze vitasequestro polizza vita
Avv. Daniele Bertaggia

Avv. Daniele Bertaggia

Avvocato dal 1993, Cassazionista dal 2009. Collaboro con imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale e nella creazione di società estere. Mi occupo anche di penale internazionale ed italiano. Coadiuvo uno Studio con numerosi collaboratori professionisti, sia avvocati che commercialisti. Se hai una questione giuridica da risolvere, contattami, troverò le risposte legali adeguate.

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