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Polizza vita impignorabile? No, sequestrabile!

Il falso mito dell'impignorabilità delle polizze vita. Possono essere pignorate dai creditori.

di Avv. Daniele Bertaggia
Novembre 23, 2022
in Civile
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Polizza vita impignorabile No, sequestrabile
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POLIZZA VITA IMPIGNORABILE? NO, SEQUESTRABILE!

Contenuti dell'articolo

  • POLIZZA VITA IMPIGNORABILE? NO, SEQUESTRABILE!
      • INFO LINE POLIZZA VITA IMPIGNORABILE: +390532240071
        • POLIZZA VITA IMPIGNORABILE? NON E’ VERO. LA GIURISPRUDENZA
        • POLIZZA VITA IMPIGNORABILE? LA CASSAZIONE DEL 13 MARZO 2017 N. 11945
        • POLIZZA VITA IMPIGNORABILE? NO: SONO PIGNORABILI IN MOLTISSIMI CASI
        • POLIZZA VITA IMPIGNORABILE? DISTINGUERE FRA PREVIDENZA E INVESTIMENTO
        • POLIZZA VITA IMPIGNORABILE: CONSIDERAZIONI GIURIDICHE
        • ART. 1923 C.C – CONTRATTI ASSICURATIVI
        • ART. 1923 C.C. – I REQUISITI DELL’IMPIGNORABILITA’
        • POLIZZA VITA IMPIGNORABILE – LE OPINIONI GIURISPRUDENZIALI
        • POLIZZA VITA IMPIGNORABILE – LE AZIONI CAUTELARI
        • POLIZZA VITA IMPIGNORABILE – LE CONCLUSIONI IN AMBITO DI PIGNORABILITA’
        • POLIZZA VITA IMPIGNORABILE: ALTRE SENTENZE RECENTI
        • POLIZZA VITA E SUA PIGNORABILITA’: LE CONCLUSIONI

INFO LINE POLIZZA VITA IMPIGNORABILE: +390532240071

avvocati sole 24ore

Polizza vita impignorabile? Non sempre, scopriamolo assieme. Gentili lettori, uno dei miti italiani (falsi) duri a morire, in tema di investimenti finanziari impignorabili, riguarda le polizze vita, da molti inesperti consulenti pomposamente definite “assolutamente impignorabili ed insequestrabili“, ai sensi dell’art. 1923 vigente cc..

Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.

Ma quale è la verità? realmente una polizza vita è impignorabile ed insequestrabile, come molti credono? Polizza vita impignorabile ? Quando una polizza vita può essere pignorata? Quali sono gli investimenti non pignorabili? Scopriamo la realtà.

POLIZZA VITA IMPIGNORABILE? NON E’ VERO. LA GIURISPRUDENZA

Quali sono le polizze impignorabili e insequestrabili? Da anni la Cassazione ha demolito la portata dell’art. 1923 cc, già dal 2008 (ma anche da prima) la suprema corte recitava: ” Le somme derivanti dal riscatto di una polizza assicurativa sulla vita sono assoggettabili a sequestro conservativo se, avuto riguardo alle concrete pattuizioni contrattuali, alla stessa debbano riconoscersi natura e finalità non previdenziali, ma di strumento finanziario (V. Sez. un. civ. 31 marzo 2008, n. 8271).” Ma tale processo giurisprudenziale, sempre conforme, è continuato in tale misura sino ad arrivare ad una giurisprudenza uniforme che ammette costantemente la pignorabilità e la sottoposizione a sequestro delle polizze vita che, quindi, non solo non valgono nulla (o molto poco) a livello di tutela patrimoniale, ma sono facilmente pignorabili dai terzi creditori. Esistono altri strumenti di tutela patrimoniale più certi e maggiormente performanti.

POLIZZA VITA IMPIGNORABILE? LA CASSAZIONE DEL 13 MARZO 2017 N. 11945

Difatti, la Suprema Corte, con sentenza del 13 marzo 2017, n. 11945 ha stabilito la legittimità del sequestro preventivo quando è finalizzato alla confisca per equivalente ex articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000 anche in caso di contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo.

La Cassazione ha infatti evidenziato, conformandosi alla giurisprudenza prevalente, che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare di cui all’articolo 1923 c.c.. è riferita esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non a quella della disciplina della responsabilità penale, come evidenziato nel caso preso in esame dove i premi pagati erano frutto di reati tributari di omessa e infedele dichiarazione dei redditi per importi complessivamente superiori a 2 milioni di Euro.

La Suprema Corte è giunta a questa sentenza anche, in considerazione, della possibilità di revoca del beneficio ex articolo 1921 c.c. e della possibilità di riscatto e riduzione della polizza ex articolo 1925 c.c. da parte del contraente considerando pertanto le somme versate a titolo di premio non definitivamente uscite dal patrimonio di quest’ultimo, anche se queste vengono accantonate ai fini del successivo pagamento al beneficiario.

POLIZZA VITA IMPIGNORABILE? NO: SONO PIGNORABILI IN MOLTISSIMI CASI

L’attenzione riportata alla sopra citata sentenza, vuole mettere l’accento a tutti quei casi in cui si sentono definire le polizze vita come strumenti giuridici impignorabili ed insequestrabili soprattutto quando si ci si pone in un’ottica di gestione del passaggio generazionale del patrimonio di famiglia.

Ricordiamo che, anche al di là di questioni di rilevanza penale la giurisprudenza conforme significa che, in tema di impignorabilità ed insequestrabilità delle polizze “vita“, le polizze “index linked” sono assoggettabili a pignoramento non potendosi applicare alle medesime l’eccezione di cui all’art. 1923 c.c. in quanto la causa giuridica di tali polizze non è assicurativa, di garanzia, ma trattasi, in maniera prevalente, di prodotti finanziari a tutti gli effetti che possono essere riscattati in qualsiasi momento e nulla garantiscono per l’assicurato, nemmeno il recupero del valore investito, contrariamente a quanto si verifica per le polizze vita tradizionali.

Qualora venga a mancare la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, il prodotto oggetto dell’intermediazione deve essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte degli assicurati e non una polizza assicurativa sulla vita. Mentre nel contratto d’assicurazione sulla vita il rischio è assunto dall’assicuratore, il cui margine di profitto è direttamente proporzionale alla frazione di tempo intercorrente tra la stipula del contratto e l’evento della vita in esso dedotto, nello strumento finanziario, invece, l’assicurato/investitore si accolla il rischio di investimento relativo alla somma versata a titolo di premio: la performance del prodotto è slegata dal fattore tempo, giacché dipende dalle dinamiche dei mercati mobiliari, dal rendimento del titolo e dalla solvibilità dell’emittente.

POLIZZA VITA IMPIGNORABILE? DISTINGUERE FRA PREVIDENZA E INVESTIMENTO

L’art. 1923 c.c. esclude le somme dovute dall’assicuratore in forza di assicurazione sulla vita, dal novero dei beni sequestrabili o pignorabili. Tali polizze, infatti, sono funzionali al conseguimento dello scopo di previdenza e tale finalità può dirsi raggiunta solo nel caso in cui il contratto abbia raggiunto il suo scopo tipico, ossia la reintegrazione del danno provocato dall’evento morte e/o sopravvivenza attraverso la prestazione dell’assicuratore preventivamente stimata, idonea a soddisfare l’interesse leso da tale evento, e non anche quello in cui l’assicurato, mercé l’esercizio del diritto di recesso “”ad nutum“”, recuperi al suo patrimonio somme che, pur realizzando lo scopo di “risparmio“, non integrano altresì gli estremi della funzione “previdenziale“.  Ne consegue che in tale ipotesi seppur venga a realizzarsi la funzione di risparmio, totalizzando il beneficiario risorse monetarie recuperate dai premi versati, non si raggiunge il fine previdenziale e in siffatta ipotesi viene meno la ragione di ritenere impignorabili e/o insequestrabili tali somme, che potranno quindi essere tranquillamente sequestrate.

La giurisprudenza continua ad essere univoca in tale settore, fra le tante citeremo la sentenza più recente in materia di polizza vita pignorabile: ” Cassazione penale, sez. VI, 12/09/2017,  n. 47012. Sequestrabile la somma riscattata di un polizza assicurativa sulla vita se contratta per finalità finanziarie e non previdenziali. Le somme derivanti dal riscatto di una polizza assicurativa sulla vita sono assoggettabili a sequestro conservativo se, considerate le concrete pattuizioni contrattuali, la polizza presenta natura e finalità non previdenziali, ma di strumento finanziario.”

Infatti anche per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati prima dell’entrata in vigore della L. 28 dicembre 2005, n. 262 e del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, al fine di stabilire se l’impresa emittente, l’intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall’art. 1337 cod. civ., occorre interpretare il contratto, al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita oppure si concreti nell’investimento in uno strumento finanziario. Conformemente: Tribunale Milano Sez. lavoro, 01/07/2014 “Si sottraggono alla regola della impignorabilità di cui all’art. 1923 c.c. i diritti del contraente nei confronti della compagnia di assicurazioni derivanti da polizze che, pur essendo classificate come previdenziali, svolgano in concreto una prevalente funzione di investimento.”

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POLIZZA VITA IMPIGNORABILE: CONSIDERAZIONI GIURIDICHE

Si premette che la norma, evidentemente datata, ma tutt’ora in vigore che regolamenta la materia, e che trae in inganno molto spesso, data la sua formulazione necessariamente vaga, le persone non esperte di diritto, è il seguente:
“1923 c.c. :Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le Disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni.”
Apparentemente quindi tutte le somme investite o comunque utilizzate ai fini assicurativi sembrerebbero non essere sottoposte al vincolo di pignorabilità.

ART. 1923 C.C – CONTRATTI ASSICURATIVI

I contratti stipulati con imprese assicurative, qualora privi del rischio demografico, non possono essere qualificati contratti assicurativi puri, ed in quanto tali rimangono sottratti all’applicazione dell’art. 1923, comma 1, c.c.. Particolarmente ciò è vero in ordine alla pignorabilità di polizze “unit linked” per il rischio morte a vita intera con il pagamento del premio in un’unica soluzione. Tale vincolo di pignorabilità anzi tempo espresso dal legislatore ha subito delle radicali modifiche da parte della giurisprudenza rendendo tale articolo sempre più desueto e di difficile applicazione, soprattutto in ambito finanziario e moderno in cui l’utente medio cerca di avere il massimo vantaggio monetario che possa derivare dall’utilizzo delle proprie sostanza economiche, ed essendo altresì il mercato finanziario globale sempre alla ricerca di performances che possano essere satisfattive sia della soddisfazione della clientela sia che delle aspettative di guadagno del gestore delle somme di danaro medesime.
Le polizze hanno molti difetti e qualche beneficio. Tra i benefici vi è l’insequestrabilità e l’impignorabilità che dovrebbe garantire gli importi versati. Tale peculiarità, però, vaconsiderata in contesti differenti che spesso possono far decadere il beneficio.

ART. 1923 C.C. – I REQUISITI DELL’IMPIGNORABILITA’

Secondo l’art.1923 cc “le somme dovute dall’assicurazione al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva cautelare”. La norma ha lo scopo di proteggere i
diritti che la polizza assicurativa garantisce al contraente o al beneficiario dalle pretese di eventuali creditori e degli eredi di questi. Ma la norma non si applica incondizionatamente, anzi perde efficacia con la lesione di alcuni diritti. Si rammenta altresì che, in ogni caso, anche l’assicurazione sulla vita cosiddetta pura ha un termine, e che nel momento in cui il contraente incassa le somme dovute dall’assicuratore e le fa confluire su un conto corrente diventano uno strumento monetario liquido immediatamente pignorabile da qualsivoglia creditore che abbia avuto la pazienza di interrompere la prescrizione nei confronti del suo eventuale debitore.
Diciamo subito che la polizza deve avere come finalità la “natura previdenziale”. A stabilirlo è sempre l’art 1923 cc che per esclusione non menziona invece le polizze “a sfondo finanziario”. Se, infatti, il capitale accumulato in una polizza a scopo previdenziale viene completamente escluso in caso di fallimento, tale garanzia non è invece applicabile in quelle polizze dove prevale la finalità finanziaria. Tale caratteristica è propria di quelle polizze dove il versamento del premio avviene in un’unica soluzione (polizze a premio unico) a differenza di quelle polizze dove l’accantonamento avviene in modo periodico o parcellizzato.
L’art.1923 cc si può, quindi, inquadrare come un articolo che limita la responsabilità patrimoniale del debitore così come dettato dall’art. 2740 cc (il debitore è chiamato a rispondere delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri).
La norma, però, si scontra con i limiti imposti dalla dottrina, infatti, nel caso in cui il contraente, attraverso il pagamento del premio, abbia voluto danneggiare i suoi creditori riducendo il suo patrimonio, i creditori possono far valere i propri diritti sulle somme dovute dall’assicuratore, ma solo nei limiti dell’importo dei premi corrisposti per il contratto.
Abbiamo, quindi, tracciato i primi tre punti:
1. La polizza deve avere scopo previdenziale;
2. Gli importi devono essere antecedenti ad eventuali atti fallimentari;
3. Si parla di fallimento…
Inoltre, sempre rispetto alle somme versate, sono salve le disposizioni riguardanti:
• La lesione di legittima;
• La revocatoria fallimentare e ordinaria;
• Il sequestro preventivo.
Anche la Suprema Corte è intervenuta sull’argomento; infatti, se dalla polizza non emergono elementi previdenziali (come un rendimento minimo garantito o la restituzione del capitale)
essa va considerata come uno strumento finanziario (index/unit linked), dove i premi versati sono investiti in prodotti finanziari e l’alea (il pericolo) contrattuale grava completamente sull’assicurato. Si ricorda che si parla dei premi versati in determinate polizze.
Infatti, se nella polizza vi è sia la parte previdenziale che finanziaria (come spesso accade) la protezione ricade solo sulla parte del premio non investita in strumenti finanziari.
L’ampia giurisprudenza non è, però, concorde nella definizione di polizze vita impignorabili.
Dalla discussione emergono due diverse interpretazioni.

Contratti illeciti

POLIZZA VITA IMPIGNORABILE – LE OPINIONI GIURISPRUDENZIALI

 La prima riguarda la NATURA ASSICURATIVA, ovvero quando essa nasce effettivamente.
Sebbene nelle polizze vi siano sempre degli elementi riconducibili ad operazioni finanziarie, le varie sentenze hanno evidenziato che esse hanno sempre e comunque una natura assicurativa (e non solo finanziaria) attinente la vita, la prestazione da esse fornita è comunque legata ad un evento della vita umana.
La seconda interpretazione riguarda la NATURA FINANZIARIA; secondo altri giudizi, la natura finanziaria di tali prodotti fa decadere il concetto di funzione previdenziale del prodotto assicurativo e, quindi, verrebbe perciò meno la tutela dell’art.1923 cc.
Secondo la Corte di Cassazione (10333/2018) le polizze unit e index linked rappresentano investimenti finanziari a tutti gli effetti e non inquadrabili come polizze assicurative se a scadenza non garantiscono la restituzione del capitale interamente investito.
L’ art. 1923 cc ha ancora un’ulteriore limitazione in quanto non impedisce il sequestro preventivo operato dalla magistratura. Le assicurazioni sulla vita possono essere oggetto di confisca diretta qualora presentino un tentativo di occultare delle somme derivanti da reato. La finalità perseguita, dunque, dalla confisca prevale su quella alla base dell’art.1923 cc.
Bisogna sottolineare poi se il contrente è persona fisica o giuridica. Se tale distinzione non è importante ai fini del sequestro operato dalla magistratura, esso è importante, invece, rispetto alle azioni cautelari operate dai creditori.

POLIZZA VITA IMPIGNORABILE – LE AZIONI CAUTELARI

Le azioni cautelari del creditore sono due:
• Il PIGNORAMENTO
• Il SEQUESTRO CONSERVATIVO

Il PIGNORAMENTO è il procedimento attraverso il quale il creditore, fornito di un titolo esecutivo (cambiale, assegno, sentenza definitiva) può aggredire il patrimonio del debitore attraverso l’espropriazione forzata di beni mobili o immobili tramite il pignoramento. Quando il debitore teme che possa esserci uno spossessamento di beni in modo fraudolento atto a danneggiarlo, può richiedere il SEQUESTRO CONSERVATIVO. In tal modo gli effetti del pignoramento vengono anticipati ed il creditore si assicura, in via preventiva, il soddisfacimento del proprio credito. Abbiamo, però, detto che le somme corrisposte dalla compagnia assicurativa non sono soggette ad azione esecutiva (impignorabilità) e cautelare (insequestrabilità), ma SOLO FINO A QUANDO RESTANO IN POLIZZA. Se, infatti, esse vengono pagate seguiranno inevitabilmente le sorti del creditore.
Differente poi se la polizza è stipulata da una persona fisica (ditta individuale) o da una società.
• PERSONA FISICA: in caso di fallimento di una ditta individuale il fallimento riguarderà la sola attività di quella persona e non la persona stessa, in quanto una persona fisica non può fallire. Perciò se la polizza è stata stipulata non come “Mario Rossi elettricista”, ma semplicemente “Mario Rossi”, la polizza resta impignorabile ed insequestrabile.
• PERSONA GIURIDICA: nel caso in cui a fallire fosse una società il curatore fallimentare può richiedere il riscatto della polizza in quanto lo si può definire un nuovo amministratore: egli è colui che ha il potere di operare per nome e per conto della società fallita/imprenditore.
Sono sempre validi i concetti già esposti in caso di reati penali o tributari e la distrazione dalla massa fallimentare da chiunque commessi.

POLIZZA VITA IMPIGNORABILE – LE CONCLUSIONI IN AMBITO DI PIGNORABILITA’

Se, dunque, il contratto di assicurazione sulla vita. “tradizionale” è quello con il quale l’assicuratore, dietro pagamento di un premio da parte del contraente-assicurato, si obbliga a pagare un capitale al beneficiario al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato, con la finalità di garantirgli una rendita sicura (e, quindi, risulta di tipo previdenziale e/o di risparmio) con la sottrazione delle stesse dalle azioni esecutive e cautelari (impignorabilità ex art. 1923 c.c.), le polizze miste o indicizzate (unit-linked e index-linked) sono caratterizzate da una forte componente
finanziaria, connessa ad una traslazione del rischio dall’assicuratore all’assicurato (c.d. rischio speculativo) ed una prestazione dovuta dall’assicuratore non predeterminata in misura certa, ma rapportata ai risultati finanziari esterni. Il riferimento è in particolare alle polizze unit e index linked, che trovano il proprio riferimento normativo nell’art. 2 del Codice delle Assicurazioni Private
(D.Lgs. n. 209 del 2005) il cui rendimento, nel primo caso, è parametrato all’andamento di fondi comuni di investimento e, nel secondo, ad indici di vario tipo, generalmente titoli azionari.
L’elemento caratterizzante tale tipologie di polizze è dunque il rischio finanziario, che, nelle così dette linked “pure” grava interamente sull’assicurato, poiché la compagnia non garantisce né
la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi, mentre le polizze linked garantite assicurano la restituzione del capitale al concludersi del periodo contrattuale.
La natura finanziaria delle polizze pone problemi diversi, come quello relativo alla applicabilità dell’art. 1923 c.c., comma 1, secondo cui le somme dovute dall’assicuratore in base a un’assicurazione sulla vita “non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”. Si osserva che questo regime di favore per l’assicurato consistente nella impignorabilità e nella insequestrabilità della prestazione assicurativa – si giustificherebbe in base al fatto che le polizze vita sono strumenti volti alla previdenza e al risparmio. Ove, per contro, una polizza sia contratta a fini esclusivamente speculativi (ravvisabili, anche solo in parte, nei contratti linked), essa non potrà godere della specifica tutela riconosciuta dalla norma (Cass. civ. 29583/2021).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno sostenuto che, indipendentemente dal “nomen iuris” attribuito dalle parti al contratto, se dalla polizza non emergono elementi previdenziali (come un rendimento minimo o la restituzione del capitale), essa va considerata come uno strumento finanziario poiché i premi versati dall’assicurato sono investiti in prodotti finanziari e l’alea contrattuale grava completamente su di lui. In particolare, un’ipotesi di rischio esclusivamente o prevalente in capo all’assicurato si ravvisa qualora il costo della copertura per il caso di morte sia detratto dal premio netto ovvero al beneficiario non siano garantiti né un rendimento minimo, né la restituzione del valore nominale del capitale versato al verificarsi dell’evento morte (ex pluribus Cass. civ. n. 6061.2012; Cass. civ. n. 10333.2018; Cass. civ. n. 6319.2019; Cass. civ. sez. II, 22/10/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 22/10/2021), n.29583; Trib. Savona 2/2021; Corte appello Catanzaro sez. III, 05/11/2021, (ud. 28/09/2021, dep. 05/11/2021), n.1433; Corte appello Lecce sez. I, 27/01/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 27/01/2021), n.106; Tribunale Firenze sez. III, 30/03/2020, (ud. 29/03/2020, dep. 30/03/2020), n.852; Corte appello Firenze sez. II, 28/09/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 28/09/2018) n.2214).

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Segnatamente, pur avendo le polizze unit linked natura mista (finanziaria ed assicurativa sulla V.) e, pur essendo prevalente la componente finanziaria su quella assicurativa, quest’ultima deve rispettare i criteri delineati sia dal codice civile sia dal codice delle assicurazioni: si deve valutare con particolare riferimento al rischio demografico, l’entità della copertura assicurativa desumibile dall’ammontare del premio versato dal contraente rispetto al capitale garantito, dall’orizzonte temporale e dalla tipologia dell’investimento. Rientrano senz’altro nella fattispecie tipica di cui all’art. 1882 c.c., le polizze che operano la sostituzione della prestazione fissa dell’assicuratore con una variabile, agganciata a parametri di mercato, ma che mantengono comunque il rischio demografico; in tal caso, pur attuandosi un parziale trasferimento del rischio dall’assicuratore sull’assicurato in ordine al valore finale della prestazione, il contratto mantiene comunque una funzione assicurativa, individuabile quale causa concreta del contratto, secondo gli ordinari criteri ermeneutici.
Nella specie, utilizzando a fini ermeneutici il criterio di rilevanza causale del rischio assicurato, ossia della sua collocazione a carico dell’una e dell’altra parte, si giunge al convincimento, sulla base del concreto ed effettivo contenuto del negozio, che la polizza oggetto di discussione, pur rientrando nella categoria di quelle polizze cosiddette “miste”, cioè caratterizzate dalla compresenza di aspetti assicurativi e speculativi, presenta una forte e prevalente connotazione dell’elemento legatoall’investimento ed alla speculazione in cui l’evento morte dell’assicurato incide solo in modo marginale sul quantum debeatur mancando un bilanciamento tra l’entità della prestazione garantita in caso morte e il capitale versato. Il che non contrasta con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-166/11 del 1.3.2012) che, affermando che i contratti c.d. unit linked sono normali in diritto delle assicurazioni, non ha per ciò solo esentato l’interprete dalla preliminare verifica della qualificazione del contratto come contratto assicurativo sotto il profilo della concreta e reale assunzione del rischio da parte dell’assicuratore.
E che nella fattispecie la finalità di investimento finanziario sia prevalente sulla funzione previdenziale si evince dal fatto che il premio sia stato unico (cioè versato dal contraente in un’unica soluzione anticipata), che i rischi finanziari di ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati o di ottenere un capitale caso morte inferiore ai premi versati sono a carico del contraente; che rispetto al rischio demografico l’entità della copertura assicurativa non risulta bilanciata con l’ammontare del premio versato dal contraente in funzione anche all’orizzonte temporale ed alla tipologia dell’investimento.

In particolare, nel caso in cui si verifichi l’evento caratteristico che connota il contratto di assicurazione sulla vita, ossia la morte del contraente, non è previsto che la compagnia corrisponda alcun indennizzo ai beneficiari o agli eredi che sia obiettivamente correlato all’ammontare del premio pagato, essendo il prodotto caratterizzato da un grado di rischiosità maggiore in ragione dell’investimento dell’importo del premio in Fondi assicurativi e speculativi, su cui la compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento.

Si ritiene inoltre che il rischio demografico che dovrebbe connotare la causa del contratto di assicurazione sulla vita sia, nel caso di specie, sostanzialmente irrisorio, poiché, in caso di decesso
del contraente, l’assicurazione si è obbligata a liquidare ai beneficiari percentuali minime del controvalore del contratto senza garantire la restituzione del valore nominale del capitale versato al verificarsi dell’evento morte. Ed infatti, per la parte del premio investito nei Fondi assicurativi e speculativi, che costituisce la percentuale maggiore in cui il premio è stato investito, la durata della vita dell’assicurato non ha alcuna rilevanza e incidenza ai fini della determinazione della prestazione gravante sull’assicuratore (l’ammontare di tale prestazione non è determinata sulla base di ipotesi di sopravvivenza) e il decesso dell’assicurato costituisce soltanto l’occasione per il pagamento di una prestazione, la cui entità non è certa e predeterminata nel suo ammontare alla conclusione del contratto, ma dipende dal valore delle quote dei fondi, senza “alcuna garanzia sull’investimento” o di rendimento minimo.
Per concludere: diversamente dallo schema tipico dell’assicurazione sulla vita, nella quale l’impresa di assicurazione assume sia il rischio finanziario collegato al contratto sia il rischio cosiddetto demografico (ossia il rischio connesso alla durata della vita umana), nel caso in oggetto, non solo, come detto, il rischio finanziario ricade integralmente sull’assicurato, ma, a ben vedere, l’impresa di assicurazione non ha nemmeno assunto il rischio demografico, atteso che la prestazione della stessa non è legata ad un evento attinente alla vita umana ma al valore di strumenti finanziari. Le condizioni di contratto sono strutturate in modo tale da rendere, di fatto, l’entità e l’effettiva erogazione della prestazione, per il caso di morte, indipendente dalla durata della vita della testa assicurata, essendo appunto correlato il capitale spettante ai beneficiari (e la maggiorazione sullo stessa applicata) esclusivamente al valore delle variazioni in funzione delle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, delle quote del fondo di investimento.
In definitiva, si ritiene che nel caso di specie difettino sia la funzione previdenziale sia l’assunzione del rischio demografico da parte dell’assicuratore, che rientrano tra gli elementi caratterizzanti l’assicurazione sulla vita (Cass. 2015/8412).

A a nostro parere, quindi, tali prodotti sono esclusi dalla impignorabilità ex art. 1923 c.c., e, in caso di debenza verso terzi delll’assicurato, tali investimenti ben potranno essere appresi dai creditori attesa la loro natura squisitamente finanziaria.

POLIZZA VITA IMPIGNORABILE: ALTRE SENTENZE RECENTI

Le polizze vita a contenuto finanziario – caratterizzate, per l’appunto, dal rischio finanziario che, in quelle cd. “linked” “pure”, grava interamente sull’assicurato, non garantendo la compagnia la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi – conferiscono all’impresa di assicurazioni, al posto dell’obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l’investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l’andamento del mercato o dei titoli (polizze cd. “unit linked” ed “index linked”, il cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all’andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). In esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita cd. “tradizionali” ex art. 1882 c.c., con la stipulazione delle quali l’assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l’importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto. (Rigetta, CORTE D’APPELLO CATANIA, 10/01/2019)

Cass. pen., Sez. III, 05/10/2021, n. 40563
Il sequestro preventivo ai fini della confisca può avere a oggetto una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare stabilito dall’art. 1923 c.c. attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo
ambito ricade il sequestro preventivo; inoltre, il diritto acquistato dal beneficiario non esclude la sequestrabilità dei premi versati, posto che essi non possono considerarsi come definitivamente usciti dal patrimonio del contraente, data la revocabilità del beneficio e la possibilità di riscatto e riduzione della polizza.

Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 28/02/2020, n. 13660 (rv. 279269-01)
MISURE CAUTELARI – Reali – Sequestro preventivo – Oggetto – Somme accantonate in fondo pensione in fase di accumulo – Sequestrabilità a fini di confisca – Ragioni Il sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca può avere ad oggetto le somme di danaro versate in favore di un fondo pensione in fase di accumulo, trattandosi di uno strumento finanziario che, pur avendo una finalità riconducibile al genus previdenziale, è assimilabile alle assicurazioni sulla vita – avuto riguardo sia alla formazione della provvista, alimentata da somme non immediatamente ricollegabili alla nozione di corrispettivo di rapporto lavorativo oggetto di accantonamento, che alla successiva fase di erogazione della prestazione periodica. (In motivazione la Corte ha, inoltre, escluso che tali strumenti di previdenza complementare vadano ad integrare quel nucleo essenziale di prestazioni soggette a espressa garanzia di intangibilità sotto il profilo civile e penale). (Rigetta, TRIB. LIBERTA’ PALERMO, 08/08/2019)

Cass. pen., Sez. II, 10/01/2018, n. 8584
Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o ai beneficiari che, ai sensi dell’art. 1923 c.c. non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, sono da ricollegare ai rapporti civilistici con la conseguenza che il sequestro penale può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita in quanto le finalità di tale misura cautelare reale, funzionale alla confisca, non risentono delle limitazioni riguardanti i rapporti tra privati.

Cass. pen., Sez. III, 10/11/2016, n. 11945
E’ possibile procedere a confisca per equivalente – e prima ancora a sequestro preventivo – di una polizza assicurativa sulla vita, posto che il divieto di cui all’art. 1923 c.c. attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non opera nel processo penale e comunque, nel caso in cui la polizza sia stata sottoscritta a favore di terzi, è comunque possibile procedere a confisca dei premi versati dall’indagato.

Corte d’Appello Milano, Sez. IV, 11/05/2016, n. 1800
Poiché le polizze unit linked, con rischio interamente a carico dell’assicurato, hanno una forte componente finanziaria e una debole componente assicurativa, vale la disciplina dettata in tema di intermediazione finanziaria, posto che al contratto a causa mista – nel caso in cui possa ravvisarsi anche una debole causa assicurativa-previdenziale – deve applicarsi la disciplina del rapporto prevalente. Ricondotta la polizza nell’ampia categoria degli strumenti finanziari, incombe sull’assicuratore l’obbligo di informazione previsto dall’art. 28 del Regolamento Consob n. 11522/1998, che impone un esame della figura e delle prospettive del singolo investitore.

POLIZZA VITA E SUA PIGNORABILITA’: LE CONCLUSIONI

In definitiva è possibile affermare come, qualora venga a mancare la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, il prodotto oggetto dell’intermediazione deve essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte degli assicurati e non una polizza assicurativa sulla vita.

Mentre nel contratto d’assicurazione sulla vita il rischio è assunto dall’assicuratore, il cui margine di profitto è direttamente proporzionale alla frazione di tempo intercorrente tra la stipula del contratto e l’evento della vita in esso dedotto, nello strumento finanziario, invece, l’assicurato/investitore si accolla il rischio di investimento relativo alla somma versata a titolo di premio: la performance del prodotto è slegata dal fattore tempo, giacché dipende dalle dinamiche dei mercati mobiliari, dal rendimento del titolo e dalla solvibilità dell’emittente. Tutelare il patrimonio con le polizze vita è un po’ come tutelarlo tramite il fondo patrimoniale: in entrambi i casi la tutela può essere smontata con facilità.

Si sottraggono alla regola della impignorabilità di cui all’art. 1923 c.c. i diritti del contraente nei confronti della compagnia di assicurazioni derivanti da polizze che, pur essendo classificate come previdenziali, svolgano in concreto una prevalente funzione di investimento

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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Polizza vita impignorabile? No, sequestrabile!, in www.avvocatobertaggia.com/blog

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.

Articolo aggiornato al 23 Novembre 2022

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Avv. Daniele Bertaggia

Avv. Daniele Bertaggia

Avvocato dal 1993, Cassazionista dal 2009. Collaboro con imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale e nella creazione di società estere. Mi occupo anche di penale internazionale ed italiano. Coadiuvo uno Studio con numerosi collaboratori professionisti, sia avvocati che commercialisti. Se hai una questione giuridica da risolvere, contattami, troverò le risposte legali adeguate.

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