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Prescrizione accertamenti fiscali

Aumento sotterraneo della prescrizione fiscale da 4 ad 8 anni?

di Avv. Daniele Bertaggia
Gennaio 4, 2021
in Civile, News giuridico-finanziarie
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Prescrizione accertamenti fiscali
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PRESCIZIONE ACCERTAMENTI FISCALI

IL FISCO PUO’ EFFETTUARE CONTROLLI ANCHE DOPO 8 ANNI: Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 16-07-2020) 30-10-2020, n. 24093

INFO LINE ACCERTAMENTI FISCALI E RELATIVE OPPOSIZIONI:+390532240071

Prescrizione accertamenti fiscali. Due tipologie di credito di imposta, da sempre tenute ben distinte dal legislatore, sono state equiparate dalla Corte Suprema attraverso un’ordinanza della Cassazione Civile: Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 16-07-2020) 30-10-2020, n. 24093 che stabilisce che il temine di decadenza di 8 anni per gli accertamenti relativi ai crediti inesistenti venga esteso anche ai cosiddetti crediti non spettanti, dando quindi ragione all’Agenzia delle Entrate.

Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.

La decisione della Corte Suprema avviene a seguito dell’impugnazione dell’atto di recupero di un credito di imposta dell’Agenzia delle Entrate da parte di un contribuente. Quest’ultimo infatti contestava il grande ritardo nella notifica del provvedimento consistente nell’andare ben oltre la decadenza dello stesso.

In base all’Art. 46 DPR 600/73, il contribuente aveva rilevato che il termine ultimo della comunicazione sarebbe dovuto essere il 31 dicembre del quarto anno successivo all’emissione dell’atto, periodo di fatto non raddoppiabile fino agli 8 anni per la mancanza di alcun elemento di rilevanza penale nella violazione che gli era stata contestata.

La tesi avanzata dal contribuente, nei primi gradi di giudizio, era stata confermata dai giudici.

L’Agenzia delle Entrate, convinta che la norma fosse stata applicata in modo completamente errato, aveva successivamente fatto ricorso in Cassazione, con la motivazione che non fosse stata applicata la regola prevista dall’Art. 27 nei commi 16 e 17 (DI 185/2008) che stabiliva invece un termine di decorrenza di 8 anni per gli atti di recupero crediti. Da notare che il provvedimento citato si riferiva in modo specifico ai crediti inesistenti e non a quelli non spettanti, come nel caso del contribuente e rimarcato più volte dai suoi legali.

A questo punto avviene l’inversione della Cassazione che stabilisce che la norma di 8 anni per il recupero di crediti inesistenti compensati, non fosse stata prodotta per creare l’inesistenza del credito come categoria distinta da quella della non spettanza, bensì prodotta solo al fine di permettere di avere più tempo per effettuare verifiche:
ecco perché questa distinzione risulterebbe priva di base logico-giuridica per la Corte Suprema.

In definitiva, in base alla norma Art.43 Dpr 600/73, il periodo di 4 anni previsto viene direttamente tramutato in 8.

Indubbiamente una decisione discutibile, dal momento che per i crediti inesistenti e non spettanti la legge stessa abbia creato una evidente distinzione: infatti sia le sanzioni amministrative che quelle penali previste sono ben diverse:

• le sanzioni per il credito inesistente vanno dal 100 fino al 200% con possibilità di reclusione da 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni;
• le sanzioni per il credito non spettante arrivano massimo al 30% e penalmente una reclusione dai 6 mesi ai 2 anni.

Sono quindi due situazioni ben differenti e distinte dal legislatore, che aveva definito il credito “inesistente” per creare una tipologia a parte.

Appare evidente che questa distinzione non ha più ragione di esistere, dal momento che i giudici della Cassazione hanno equiparato le due tipologie di credito, creando così una forte contraddizione nell’ordinamento.

Prescrizione accertamenti fiscali. Noi continuiamo a credere nelle Leggi e nell’Ordinamento, sperando che questa sia una decisione che resti isolata e non maggioritaria, sopratutto in considerazione deel terribile periodo di disastro economico che viviamo a causa della pandemia da COVID 19.

INFO LINE ACCERTAMENTI FISCALI E RELATIVE OPPOSIZIONI:+390532240071

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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo –Prescrizione accertamenti fiscali-, in www.avvocatobertaggia.com/blog

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Tags: Agenzia delle EntrateArt. 46 DPR 600/73avvocato bertaggiaCovid19crediti inesistentipandemiaprescrizione fiscale
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