PROCEDIMENTO CIVILE EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ
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Procedimento civile europeo, una opportunità molto poco utilizzata, soprattutto per le controversie di recupero crediti esteri.
Articolo a cura dello Studio Legale Internazionale Bertaggia di Ferrara
PROCEDIMENTO CIVILE EUROPEO: COSA E’, COME FUNZIONA
Cerchiamo di capire cosa è e come funziona: il Regolamento CE n. 861/2007, approvato l’11 luglio 2007 dal Consiglio e dal Parlamento Europeo, ha istituito un procedimento europeo per le controversie transfrontaliere di modesta entità. Tale nuova procedura venne istituita al fine di velocizzare, semplificare e contenere i costi delle vertenze transfrontaliere di valore non superiore ai 2.000 euro e costituisce un’alternativa ai procedimenti previsti nei vari Stati membri. Ulteriore scopo del Regolamento, enunciato all’art. 1, è quello di “eliminare i procedimenti intermedi necessari per il riconoscimento e l’esecuzione in uno Stato membro di sentenze rese in un altro Stato membro nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità”. Il nuovo procedimento civile europeo si applica alle controversie, civili e commerciali, il cui valore, al netto di spese, interessi e diritti, ammonta ad una somma non superiore ai 2.000 euro. All’art. 2 vengono enumerate alcune categorie di vertenze escluse dall’applicazione della procedura semplificata, quali ad esempio le controversie fiscali , amministrative e quelle concernenti lo stato o la capacità giuridica delle persone. Come specificato, le controversie devono essere transfrontaliere: ciò comporta che una delle parti debba avere il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adìto. I vantaggi che questa procedura apporta sono numerosi, a partire dal fatto che le parti non devono essere obbligatoriamente assistite da un legale. Inoltre le udienze vengono tenute, se possibile, tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici e le modalità di notificazione comprendono la via postale o la telematica.
PROCEDIMENTO CIVILE EUROPEO: LA PROCEDURA
2. La nuova procedura.
Il procedimento civile europeo si svolge in forma scritta e l’attore lo introduce compilando il modulo standard A, corredato dalla descrizione delle prove e da eventuali documenti a sostegno della sua pretesa, e trasmettendolo all’autorità giurisdizionale competente.
Gli organi giurisdizionali competenti con riferimento al procedimento civile europeo per le controversie di modesta entità sono il giudice di pace oppure, nei casi di competenza esclusiva per materia previsti dalla legislazione italiana, il tribunale ordinario civile o la corte di appello in funzione di giudice in unico grado.
Dopo aver ricevuto il modulo A il giudice compila la prima parte del modulo di replica standard C, e quest’ultimo, unitamente alla copia del modulo A con la documentazione, viene trasmesso al convenuto entro 14 giorni dalla ricezione del modulo di domanda A. A questo punto il convenuto ha a disposizione 30 giorni per replicare, compilando la seconda parte del modulo di replica C, che andrà poi ritrasmesso al giudice, il quale provvederà ad inoltrarlo all’attore. Le domande riconvenzionali vanno presentate utilizzando il modulo standard A.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle repliche il giudice emette la sentenza, se ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari. In caso contrario può ordinare la comparizione delle parti ad un’udienza oppure assumere le prove, ricorrendo al metodo più semplice e meno oneroso. Entro 30 giorni dall’eventuale udienza il giudice adotta la sentenza.
3. Esecutorietà, riesame e impugnazione della sentenza.
La sentenza emessa ad esito di detta procedura è esecutiva indipendentemente dalla possibilità di impugnazione e viene eseguita alle stesse condizioni di una sentenza emessa nello Stato membro di esecuzione. Al fine dell’esecuzione non è necessaria una dichiarazione di esecutività.
Il convenuto può chiedere il riesame della sentenza davanti al giudice competente dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza quando:
– il modulo di domanda o la citazione a comparire sono stati notificati con un metodo che non consente di dimostrare che gli atti sono stati ricevuti da lui personalmente;
– le notificazioni o comunicazioni non sono state effettuate in tempo utile per presentare la propria replica;
– il convenuto non ha potuto replicare alle pretese dell’attore per cause di forza maggiore o circostanze a lui non imputabili.
Se il giudice decide che il riesame è fondato la sentenza adottata nella procedura semplificata viene dichiarata nulla, in caso contrario la stessa resta esecutiva.
Per ciò che concerne l’impugnazione, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento “gli Stati membri informano la Commissione se il loro diritto processuale prevede la possibilità di impugnazione contro una sentenza resa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità specificando i termini in cui presentare l’impugnazione”.
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Articolo aggiornato al 07 Giugno 2022