REVISIONE ASSEGNO DIVORZIO AL CONIUGE
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Assegno divorzio: in materia di revisione dell’assegno di divorzio, o assegno divorzile, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto ed ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.
Articolo a cura dell‘Avvocato Nerina Russo dello Studio Legale Bertaggia di Ferrara.
ASSEGNO DIVORZIO, REVISIONE: I PARAMETRI DELLA CASSAZIONE
La Suprema Corte ha confermato una sentenza, che aveva respinto la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, assumendo che il marito non poteva eludere il suo obbligo di mantenimento della moglie creando una esposizione debitoria dovuta ad un acquisto immobiliare, e che l’accertamento, a carico del primo, di un’evasione fiscale rendeva incerto l’ammontare dei suoi redditi attuali, comunque evidentemente superiori a quanto dichiarato.
ASSEGNO DIVORZIO: MARITO IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA, SUSSISTE L’OBBLIGO
In altri termini non si ravvisano possibilità, per il marito anche in difficoltà economica, di poter diminuire o cessare la contribuzione alimentare all’ex moglie, neppure se lo stesso siasi nel frattempo indebitato, esistendo una presunzione che il medesimo abbia comunque un reddito tale da consentire di pagare l’assegno alla moglie, quand’anche la stessa lavori. Questo consolidato andamento giurisprudenziale ravvisa, a nostro parere, un notevole problema che rischia di impoverire grandemente il coniuge di sesso maschile (spesso svantaggiato e soccombente nei confronti di quello di sesso femminile, sovente privilegiato nelle decisioni giurisprudenziali).
Cassazione civile sez. un., 11/07/2018, n.18287
Cassa App. Bologna 15 giugno 2017
Sempre in merito ai criteri atti a determinare l’assegno divorzile, riportiamo l’importante sentenza della Cassazione Civile a Sezioni Unite dell’11/07/18, n. 18287, che specifica nel dettaglio tale argomento, e precisamente:
posto che l’assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principi di eguaglianza e di solidarietà di cui agli art. 2 e 29 cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), il giudice:
a) procede, anche a mezzo dell’esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall’art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l’assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
ASSEGNO DIVORZILE E TUTELA DEL PATRIMONIO: VALUTARE E CONTEMPERARE I DUE ASPETTI
Pare essere maggiormente positivo, nel momento stesso in cui ci si sposa, prevenire i tempi (non certi né auspicabili ma purtroppo probabili) della separazione e del divorzio effettuando debiti atti, da parte del coniuge possidente volti a tutelare nettamente il suo patrimonio personale. Purtroppo se si attendono i tempi non facili della separazione o del divorzio vi è il fondato rischio di mettere a repentaglio il proprio intero patrimonio. Si tenga presente che non di rado può accadere che mariti obbligati a corrispondere somme altissime alle mogli divorziate non solo divengano indigenti, ma che non riescano neppure più ad aiutare concretamente i figli, soggetti incolpevoli delle tematiche di divorzio dei loro genitori, e sempre meritevoli di tutela. Puoi chiedere un consulto ad un avvocato divorzista del nostro Studio.
Pensateci quando vi sposate: tutelare il patrimonio o perderlo, chiedi una consulenza in materia di revisione dell’assegno di divorzio, telefona al +390532240071 per una consulenza in materia di divorzio.
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Dobbiamo infatti ricordare, in finale, che, per giurisprudenza ampiamente consolidata, l’assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi (Cass. N. 2156 del 2010). In particolare la sentenza in esame precisa che “Correttamente il provvedimento impugnato precisa che il marito non può eludere il suo obbligo di mantenimento della moglie, creando una esposizione debitoria, e che l’accertamento di una evasione fiscale rende incerto l’ammontare dei suoi attuali redditi, comunque evidentemente superiore a quanto dichiarato.”
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Articolo aggiornato al 07/05/21
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo –Revisione assegno divorzio al coniuge-, in www.avvocatobertaggia.com/blog