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Sede assente fornitore falso? Non sempre.

Assenza sede operativa e contabilità non provano la fittizietà del fornitore. Cassazione Ordinanza numero 19098 del 2022.

di Avv. Daniele Bertaggia
Maggio 2, 2025
in Penale
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Sede assente fornitore falso
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SEDE ASSENTE FORNITORE FALSO. NON SEMPRE

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      • SEDE ASSENTE FORNITORE FALSO. LE PREMESSE
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        • SEDE ASSENTE FORNITORE FALSO. LA CASSAZIONE
        • SEDE ASSENTE FORNITORE FALSO. LA VITTORIA DEL CONTRIBUENTE. LE MOTIVAZIONI
      • ✅ SINTETICHE CONCLUSIONI – ORDINANZA CASSAZIONE N. 19098/2022
      • ⚖️ PERCHÉ È NECESSARIO RIVOLGERSI ALLO STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE BERTAGGIA
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INFO LINE SEDE ASSENTE FORNITORE FALSO:+393483610420

Sede assente fornitore falso? Ma è sempre così scontato che in mancanza di una sede operativa e di una contabilità il fornitore debba necessariamente essere falso? Non sempre è così: a dirlo è la Cassazione, con ordinanza numero 19098 del 2022. Analizziamola assieme.

Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara→.

SEDE ASSENTE FORNITORE FALSO. LE PREMESSE

L’assenza completa di una sede operativa e della relativa contabilità non provano la fittizietà del fornitore

Nel caso di contestazione di un’indebita detrazione IVA relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, è l’Agenzia delle Entrate onerata alla relativa prova. Così afferma la Corte di Cassazione nell’Ordinanza numero 19098 del 2022. Deve essere inoltre fornita adeguata prova della consapevolezza del destinatario in merito alla partecipazione a una frode.

“In tema di detrazione dell’IVA correlata ad operazioni inesistenti, la prova che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione dei beni si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto può essere fornita dall’Amministrazione anche mediante presunzioni, valorizzando elementi sintomatici della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante. Ciononostante, l’allegazione dell’assenza di contabilità del soggetto interposto non risulta sufficiente a ritenere presunta la conoscibilità, da parte del soggetto passivo, in ordine alla fittizietà delle operazioni, in quanto circostanza dallo stesso ragionevolmente non percepibile.”

SEDE ASSENTE FORNITORE FALSO. INDEBITA DETRAZIONE IVA

Per poter contestare l’indebita detrazione IVA relativa a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti deve essere l’Amministrazione finanziaria a dover provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consequenziale consapevolezza del destinatario volta alla partecipazione ad una frode.

Tale prova può essere fornita con la dimostrazione in via presuntiva, sulla base di elementi oggettivi e specifici, dei quali il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza, relativi alla sostanziale inesistenza del contraente.

Elementi del genere l’assenza di contabilità e di una sede operativa del fornitore non sono sufficienti a dimostrare la consapevolezza del cessionario in quanto elementi non oggettivamente percepibili.

Questro è ciò che afferma l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19098/2022.

SEDE ASSENTE FORNITORE FALSO. LA CASSAZIONE

Tutto inizia a seguito del ricorso contro l’atto impositivo notificato dall’Agenzia delle entrate ad una società per indebita detrazione dell’IVA relativa a fatture per operazioni inesistenti→ emesse da una società terza.

Il ricorso è risultato vincente sia innanzi alla CTP che alla CTR: tali giudici hanno ritenuto che l’assenza di una sede operativa adeguata in rapporto all’attività dichiarata e il non aver mai osservato gli obblighi di tenuta della contabilità non fossero circostanze tali da dover far dubitare del ruolo di soggetto meramente interposto dell’interlocutore con cui aveva a che fare la società ricorrente.

Come sempre accade, l’Agenzia delle Entrate ha impugnato le  sentenze di cui sopra, innanzi alla Corte di cassazione la quale, ritenendo errati ed inficiati da errore i motivi di doglianza, ha cassato il ricorso della parte pubblica.

L’agenzia delle entrate pretendeva che circostanze quali l’assenza di una sede operativa adeguata e della contabilità fossero indizi gravi, concordanti e sufficienti a far dubitare la società ricorrente della fittizietà del fornitore e del fatto che l’operazione si inserisse in una frode fiscale.

Invero, per ciò che riguarda l’onere probatorio nel caso di questioni riguardanti fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve essere obbligata a provare, non solo l’oggettiva esistenza della fittizietà del fornitore, ma, soprattutto, anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via meramente presuntiva, ed in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente fosse stato conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente.

SEDE ASSENTE FORNITORE FALSO. LA VITTORIA DEL CONTRIBUENTE. LE MOTIVAZIONI

Difatti, la Suprema Corte afferma che, in realtà: “Non di meno, pur non esplicando effetti di cosa giudicata, la pronuncia citata merita di avere continuità. Ed infatti, l’assenza di contabilità del soggetto interposto non risulta poter essere percepibile dagli altri operatori con cui entra in contatto, nè la percezione (soggettiva) dell’adeguatezza della sede operativa può -da sola – essere elemento idoneo per far presumere la consapevolezza in capo al contribuente di essere parte di una più ampia frode. Si tratta, infatti, di un apprezzamento di valore estremamente variabile, tanto per il ciò che viene percepito, quanto per la considerazione che il percepito può avere nella diversa coscienza di ciascuno. Donde la presunzione cui fa riferimento questa Corte per indicare ciò che un operatore diligente sapeva o doveva sapere si misura secondo un criterio di prognosi postuma su dati oggettivi forniti dall’Ufficio, tali da assurgere ad indizi e, quindi, reggere la presunzione che consente l’inversione dell’onere della prova.”

Per quel riguarda gli indiuzi possono essere valutati elementi sintomatici della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante, l’assenza della minima dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione, l’immediatezza dei rapporti, una palese inidoneità allo svolgimento dell’attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta nell’operazione.

Ciò nonostante,  l’assenza di contabilità del soggetto interposto non risulta poter essere immediatamenmte e palesemente visibile agli altri operatoti con cui entra in contatto, né la percezione, che per sua stessa definizione è soggettiva, dell’adeguatezza della sede operativa può – da sola – essere elemento idoneo per far presumere la consapevolezza in capo al contribuente di essere parte di una più ampia frode.

Ordinanza equilibrata che tirene conto della buona fede del soggetto sanzionato che non può trasformarsi in investigatore→ per poter valutare e percepire, da solo, gli elementi della frode.

✅ SINTETICHE CONCLUSIONI – ORDINANZA CASSAZIONE N. 19098/2022

  1. La sola assenza di sede operativa e contabilità non è prova sufficiente a dimostrare la fittizietà del fornitore.

  2. L’onere della prova ricade sull’Agenzia delle Entrate, che deve dimostrare, anche in via presuntiva, la partecipazione consapevole del contribuente alla frode.

  3. La percezione soggettiva dell’adeguatezza della sede del fornitore o dell’assenza di struttura non può essere usata per presumere automaticamente la malafede del contribuente.

  4. Il contribuente non è tenuto a essere un investigatore: deve agire con normale diligenza, ma non può essere sanzionato solo per non aver scoperto, da solo, irregolarità non evidenti.

  5. La Cassazione tutela dunque il principio della buona fede fiscale, impedendo automatismi sanzionatori fondati su mere apparenze strutturali del fornitore.


⚖️ PERCHÉ È NECESSARIO RIVOLGERSI ALLO STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE BERTAGGIA

La normativa fiscale italiana e le sue interpretazioni giurisprudenziali sono estremamente complesse e tecnicamente articolate. In casi di contestazione per operazioni soggettivamente inesistenti, indebita detrazione IVA o presunta frode, difendersi senza un supporto legale altamente qualificato può risultare disastroso, anche per imprenditori in assoluta buona fede.

Affidarsi allo Studio Legale Internazionale Bertaggia significa:

  • Essere seguiti da un team legale con oltre 35 anni di esperienza in diritto tributario, penale tributario e diritto internazionale;

  • Avere accesso a una difesa tecnica e strategica, che utilizza le pronunce più recenti e favorevoli – come l’ordinanza n. 19098/2022 – per costruire una linea difensiva efficace;

  • Ottenere analisi documentale e fiscale approfondita, che consenta di smontare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria quando prive di reale fondamento;

  • Ricevere un parere legale motivato e documentato, utile sia in fase di contraddittorio preventivo che in giudizio;

  • Essere rappresentati in giudizio davanti a Commissioni Tributarie, Corte di Cassazione e autorità europee, in caso di contestazioni transfrontaliere o coinvolgimento di fornitori esteri.

Lo Studio Bertaggia non si limita a difendere, ma agisce anche in prevenzione, suggerendo prassi virtuose e protocolli di verifica per evitare situazioni di rischio fiscale.


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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Sede assente fornitore falso? Non sempre, in www.avvocatobertaggia.com/blog

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.

Articolo aggiornato al 08 Gennaio 2023

 

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Avv. Daniele Bertaggia

Avv. Daniele Bertaggia

Avvocato dal 1993, Cassazionista dal 2009. Collaboro con imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale e nella creazione di società estere. Mi occupo anche di penale internazionale ed italiano. Coadiuvo uno Studio con numerosi collaboratori professionisti, sia avvocati che commercialisti. Se hai una questione giuridica da risolvere, contattami, troverò le risposte legali adeguate.

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