TRASPARENZA BANCARIA BENEFICIARY OWNERS
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Trasparenza bancaria beneficiary owners; il cambio delle norme. Gentili lettori, la norma che andremo a commentare rappresenta l’ennesimo tassello verso la concreta distruzione della riservatezza bancaria e finanziaria, come già avevamo previsto in questo articolo: il Parlamento europeo, infatti, ha approvato i piani per rendere evidente e strutturato l’elenco dei “beneficiary owners” delle imprese tenuti presso i registri centrali dei paesi dell’Unione Europea. Tale cambiamento normativo, se da un lato può sembrare, ed è, l’ennesimo tassello volto alla distruzione del mondo finanziario del XX secolo, dall’altro apre, per l’imprenditore oculato, interessanti spunti che possono comunque portare a positive prospettive di successo economico ed imprenditoriale. Le regole cambiano, ci si adegua alle regole cambiate, e si trova il modo, agendo con profonda conoscenza delle norme, di agire comunque legalmente per poter continuare a fare business.
Articolo a cura dello Studio Legale Internazionale Bertaggia di Ferrara.
Studiamo la norma:
Sempre per restare in tema di trasparenza bancaria beneficiary owners, specifichiamo quanto segue.
I beneficiary owners delle società, secondo questa ultima normativa, dovranno essere specificatamente elencati nei registri centrali nei paesi dell’UE, aperti sia alle autorità che alle persone con un “interesse legittimo qualificato”, come i giornalisti investigativi.
La quarta direttiva sull’antiriciclaggio obbligherà gli Stati membri dell’UE a tenere registri centrali contenenti informazioni sui beneficiary owners effettivi delle persone giuridiche, società o altre entità, quali, ad esempio, i trust o le fondazioni, ingiustificatamente visti in Italia come impropri strumenti di occultamento patrimoniale. Il requisito non è stato incluso nella proposta iniziale della Commissione Europea, ma è stato inserito dai membri del Parlamento europeo (MEP) durante i negoziati. I deputati lo hanno comunque votato a favore della direttiva modificata in data 20 Maggio. I registri saranno accessibili alle autorità ed alle loro unità di informazione finanziaria, alle “entità obbligate” (ad esempio alle banche che svolgono compiti di adeguata verifica della clientela, che quindi conosceranno sempre chi è il reale beneficiario di una qualunque entità giuridica), ed al pubblico indeterminato, con specifiche limitazioni.
Le informazioni sui trust e sulle fondazioni saranno accessibili esclusivamente alle autorità ed alle entità obbligate.
Sarà vero? chi scrive non crede che il terrorismo si finanzi con transazioni bancarie, con trust o con fondazioni, evidentemente tale norma è posta in essere, come sempre, all’unico fine di controllare i movimenti di danaro dei cittadini dell’EU: ciò non toglie che, stante questa norma, a cui sarà necessario adeguarsi, i normali comportamenti imprenditoriali volti alla tutela del patrimonio dovranno necessariamente adeguarsi al mutato piano normativo.
Bisognerà lavorare di più, più seriamente e con lo scopo di fare tutto seguendo strettamente la norma: ciò però rappresenta una positività per l’imprenditore serio che potrà sempre contare su consulenti legali in grado di fargli compiere la scelta giusta, evitando le trappole di chi si autodefinisce “esperto” del diritto societario internazionale senza conoscerne neppure l’apparenza. Clicca qui per vedere come il nostro Studio Internazionale agisce in materia di attività estere.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo –Trasparenza bancaria beneficiary owners-, in www.avvocatobertaggia.com/blog
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Articolo aggiornato al 08 Giugno 2015