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Home News giuridico finanziarie

Truffa Trading Sentenza Vittoriosa

Studio Legale Internazionale Bertaggia di Studio Legale Internazionale Bertaggia
Gennaio 13, 2025
in News giuridico finanziarie, Trading online: recupero somme
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TRUFFA TRADING SENTENZA VITTORIOSA
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Contents

  • 1. TRUFFA TRADING SENTENZA VITTORIOSA
      • 1.0.1. TRUFFA TRADING SENTENZA VITTORIOSA INFOLINE: +393483610420
      • 1.0.2. TRUFFA TRADING SENTENZA VITTORIOSA: CONSIDERAZIONI GIURIDICHE
      • 1.0.3. TRUFFA TRADING SENTENZA VITTORIOSA: RIFERIMENTI NORMATIVI
      • 1.0.4. TRUFFA TRADING SENTENZA VITTORIOSA: CONCLUSIONI
  • 2. Avv. Daniele Bertaggia

TRUFFA TRADING SENTENZA VITTORIOSA

TRUFFA TRADING SENTENZA VITTORIOSA INFOLINE: +393483610420

Truffa trading Sentenza Vittoriosa: Sintesi della Sentenza Vittoriosa

Il Tribunale di Lecce, con la Seconda Sezione Civile, in data 12 Ottobre 2023, ha emesso una sentenza vittoriosa:  N.-R.G.-9271-2022-tribunale lecce→ di grande rilevanza nel contesto del trading online, a favore di un investitore, rappresentato dall’Avv. Daniele Bertaggia. Il caso, iscritto al numero d’ordine 9271 del 2022, ha riguardato, una società estera con sede in Estonia, contumace nel procedimento. La controversia verteva sull’inesistenza di una causa reale e/o di un contratto che giustificasse un bonifico di €2.500,00 effettuato dall’attrice per investimenti finanziari.

La mancanza di un contratto quadro, richiesto dall’art. 23 del Testo Unico della Finanza (TUF), ha portato alla dichiarazione di nullità dell’operazione di bonifico.

Articolo a cura dello Studio Legale Avvocato Bertaggia di Ferrara→.

TRUFFA TRADING SENTENZA VITTORIOSA: CONSIDERAZIONI GIURIDICHE

La sentenza del Tribunale di Lecce offre spunti importanti sul piano giuridico, soprattutto in materia di protezione degli investitori nel settore del trading online→. La normativa italiana, tramite articolo 23 TUF→, stabilisce che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento devono essere redatti per iscritto. Questa prescrizione normativa non solo garantisce trasparenza nelle operazioni finanziarie, ma rappresenta una forma di “nullità di protezione“, azionabile esclusivamente dall’investitore.

A questo riguardo ricordiamo che, dalla funzione sistematica assegnata all’obbligo informativo gravante sull’intermediario, preordinato al riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell’investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati.

Il contratto di gestione di portafoglio di investimento stipulato con un intermediario finanziario deve essere redatto per iscritto a pena di nullità ai sensi dell’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell’art. 30, comma 1, del Regolamento Consob, n. 11522 del 1998; tale forma scritta, prevista dalla legge a protezione dell’investitore, non ammette equipollenti o ratifiche, cosicché non è idonea ad integrare il requisito formale la sottoscrizione del documento sui rischi generali di cui all’art. 28 del citato Regolamento Consob, che assolve unicamente ad una funzione strumentale e propedeutica alla stipulazione del contratto di gestione e serve a rendere l’investitore più consapevole rispetto ai rischi dell’investimento e del mandato gestorio conferito all’intermediario.

In tema di intermediazione finanziaria, l’inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare un’alterazione dell’equilibrio contrattuale, atteso che l’assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all’investitore.

TRUFFA TRADING SENTENZA VITTORIOSA: RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 23 TUF (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58):
“I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati dalla direttiva 2014/65/UE, e un esemplare consegnato ai clienti.”

La violazione di questa disposizione comporta la nullità del contratto, che è una nullità di protezione, azionabile solo dall’investitore.

Art. 2033 c.c. (Codice Civile):
“Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, inclusi gli interessi legali dal giorno del pagamento.”
Nel caso in esame, la mancanza di un contratto quadro valido ha portato alla ripetibilità dell’importo di €2.500,00 versato dalla sig.ra XXXXXX, con la condanna della XXXXX alla restituzione della somma, oltre agli interessi legali.

TRUFFA TRADING SENTENZA VITTORIOSA: CONCLUSIONI

Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia continua a lavorare nella difesa dei diritti degli investitori→. La recente vittoria contro la società di trading truffa estone, è un’ulteriore testimonianza della nostra dedizione nel tutelare i clienti da frodi finanziarie nel trading online. Questo successo non solo rende giustizia all’investitore, ma stabilisce anche una linea giurisprudenziale importante per la tutela degli investitori contro le pratiche commerciali ingannevoli e fraudolente, e contro gli illeciti guadagni derivanti da truffe in ambito di trading online. Clicca→ se vuoi leggere altre sentenze vittoriose dello Studio Legale Internazionale Bertaggia in ambito di trading online.

Se sei stato vittima di una truffa nel trading online, non rimanere in silenzio. La complessità delle normative finanziarie e la necessità di un’azione legale tempestiva richiedono il supporto di professionisti esperti. Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia è qui per offrirti una difesa solida e competente.

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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo TRUFFA TRADING SENTENZA VITTORIOSA, in www.avvocatobertaggia.com/blog

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.

Articolo aggiornato al 29 Giugno 2024

pignoramento conti esteri

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Avv. Daniele Bertaggia, fondatore dello Studio Legale Internazionale Bertaggia

Autore dell’approfondimento

Avv. Daniele Bertaggia

Avvocato Cassazionista · Fondatore dello Studio Legale Internazionale Bertaggia

Avvocato dal 1993 e Cassazionista dal 2009, assiste imprenditori, professionisti e privati in materia di tutela patrimoniale, società estere, fiscalità internazionale, diritto internazionale, penale internazionale e recupero di somme sottratte tramite truffe online.

Tutela patrimoniale Società estere Residenza fiscale News giuridico-finanziarie Recupero truffe online
Pubblicato: 29/06/2024 Aggiornato: 13/01/2025
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