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sabato 10 maggio 2008
 
 
Sentenze recupero crediti PDF Stampa E-mail

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Raccolta di giurisprudenza in materia di recupero crediti. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti. 

 

 

In materia di crediti derivanti da rapporti di pubblico impiego, l'amministrazione è obbligata, in caso di emolumenti già erogati al dipendente, al recupero della somma relativa, con estensione alle obbligazioni accessorie di interessi legali e rivalutazione monetaria. Ciò in ossequio al disposto dell'art. 117 comma 2, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, secondo il quale «il dipendente che abbia conseguito indennità per una volta tanto è tenuto a rifonderla [...] con l'interesse al saggio legale decorrente dalla data di inizio del nuovo rapporto».
Consiglio Stato , sez. VI, 25 settembre 2007 , n. 4929


 L'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone, in altri termini, di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli. (Nella specie, relativa a controversia in materia di opposizione a cartelle esattoriali per il recupero di crediti riconducibili al pagamento di contributi e sanzioni pretesi dalla Cnpaf nei confronti di alcuni avvocati, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che si era uniformata al principio di diritto enunciato, rilevando come il contenuto delle dichiarazioni inviate dai professionisti non avrebbe potuto impedire alla Cassa previdenziale di controllare la veridicità dei dati trasmessi, acquisendo le necessarie informazioni dai competenti uffici finanziari ai sensi dell'art. 17 della legge n. 576 del 1980).

Cassazione civile , sez. lav., 17 aprile 2007 , n. 9113

 Gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta ex art. 7 legge 388/2000 costituiscono atti equivalenti agli avvisi di liquidazione dei tributi, per cui rientrano a pieno titolo fra quelli la cui impugnabilità è prevista dall’art. 19 d.lg. n. 546 del 1992. Pertanto, la cartella di pagamento emessa in conseguenza della mancata impugnazione di un avviso di recupero non può considerarsi il primo atto impositivo e sarà impugnabile soltanto per vizi propri.

Comm. trib. reg. Bari, sez. I, 19 febbraio 2007 , n. 8



 

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