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venerdì 03 settembre 2010
 
 
Sentenze recupero crediti PDF Stampa E-mail
   
 
Anche un credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, da cui deriva che l'eventuale separata pendenza di giudizio di accertamento di quel credito non potrebbe influire sul processo per revocatoria. Pertanto, nel caso in cui il marito che ha ricevuto il ricorso per separazione, qualche giorno prima dell'udienza presidenziale venda la casa coniugale al figlio di prime nozze, ben si può ritenere che questi fosse effettivamente consapevole, anche a mente di quanto previsto dall'art. 2729 c.c., del pregiudizio che il trasferimento immobiliare oggetto di causa avrebbe arrecato alla ex moglie (e ai figli minori alla stessa poi affidati), essendo senz'altro idoneo ad assottigliare la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. costituita dai beni dello stesso o a rendere, quanto meno, più difficoltosa la possibilità per la resistente di vedere soddisfatte le proprie ragioni creditorie nei suoi confronti anche con riferimento alla casa coniugale, a nulla valendo l'eventuale, ma non comprovata, sussistenza di altri beni in capo al debitore da potersi sottoporre ad esecuzione da parte della moglie, che, ancorché, in ipotesi, risultassero pignorabili per il recupero dei crediti da alimenti, di certo non potrebbero supplire l'esigenza abitativa della stessa e dei figli minori, infungibile con riferimento alla ex casa coniugale. Quanto alla parte acquirente, va rammentato come, per pacifica giurisprudenza, anche la scientia fraudis in capo al medesimo possa essere comprovata mediante presunzioni, purché precise, gravi e concordanti, alla stregua di quanto previsto dall'art. 2729 comma 1 c.c., senza che sia necessaria da parte dell'avente causa la specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione ex art. 2901 c.c., bastando a tal fine la consapevolezza che l'atto compiuto possa arrecare pregiudizio alle ragioni di creditori in genere dell'alienante e rendere più difficile la soddisfazione di questi ultimi. Ed uno degli elementi probatori dai quali può desumersi tale consapevolezza è ritenuto il mancato versamento del prezzo dichiarato nell'atto di compravendita intercorso. Va, in proposito, osservato che attore e terzo citato, di fronte alla riconvenzionale proposta dalla convenuta, non hanno dimostrato in alcun modo - necessariamente documentale, attesa l'entità della somma in questione - l'effettivo versamento del corrispettivo di acquisto dell'immobile per cui è causa; anzi, l'attore ha riferito, di fronte all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui all'ordinanza dell’11 novembre 2005, di non avere la disponibilità di alcun documento al riguardo, per cui, evidenziata l'inutilità a tal fine della quietanza rilasciata nell'atto di compravendita, riferita a pagamento dichiarato come eseguito non avanti al notaio, ma precedentemente, da cui si deve escludere l'invocabilità in proposito di quanto previsto dall'art. 2700 c.c.; devesi concludere che nessuna somma l'acquirente abbia versato in favore dell'alienante per l'acquisto oggetto di lite. E, d'altra parte, l'acquirente ben sapeva che il suo dante causa risiedeva ancora, all'epoca della vendita, nell'immobile in questione con la propria famiglia e, in specie, con la moglie qui resistente (cfr., anche sul punto il rogito, doc. 2 dell'attore, in cui il venditore aveva dichiarato la propria, residenza all'interno dell'appartamento de quo). Quanto sopra, unitamente al rilevante rapporto di stretta parentela fra le parti contraenti, porta a concludere che anche il terzo chiamato fosse all'epoca della compravendita per cui è causa, ex art. 2729 c.c., a conoscenza del pregiudizio che l'atto in questione avrebbe potuto arrecare ai creditori del padre e, fra questi, alla moglie del medesimo. Conseguentemente, va revocato ex art. 2901 c.c. in favore della ex moglie, per l'effetto, dichiarato inefficace nei confronti della stessa l'atto di compravendita della casa coniugale.
Tribunale Milano, 13 giugno 2006
 
 

 
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