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Raccolta di giurisprudenza in materia di recupero crediti. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti. Per richieste e consulenze cliccare.
Imposte in genere: accertamento in genere.
È illegittima l'attività di recupero dei crediti d'imposta effettuata con la procedura prevista dall'art. 36 bis d.P.R. n. 600/73, riferendosi questa normativa ai casi di mero controllo cartolare dei dati dichiarati dallo stesso contribuente e non anche a quelli, di maggiore complessità ed elaborazione, ove la pretesa fiscale consegua alla rettifica sostanziale dei dati esposti dal contribuente. In tale ultima ipotesi, pertanto, si rende indispensabile un atto di accertamento motivato con il quale l'ufficio finanziario dia piena contezza delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della diversa pretesa tributaria, con l'assegnazione dei rituali termini per chiarire, contraddire e documentare.
Agenzia di recupero crediti per conto terzi - Attività di recupero stragiudiziale dei crediti - Necessità di ulteriori licenze per l'esercizio dell'attività in province diverse da quella in cui la licenza è già operante - Esclusione.Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi, non sono necessarie ulteriori licenze per l'esercizio del recupero crediti in province diverse da quella in cui la licenza stessa è già operante, né sono necessari ulteriori locali nei luoghi interessati da detta attività.
La Corte Costituzionale ha messo fine all'impignorabilità delle pensioni Enasarco con la sentenza n. 183 del 26 giugno 2009. Fine di un privilegio incomprensibile per gli agenti e i rappresentanti di commercio, infatti le pensioni erogate dall'Enasarco non potevano essere pignorate in virtù dell’articolo 28 della legge 12 del 1973 (legge che istituisce l'Enasarco). In particolare l'articolo in questione recita al primo comma: " I crediti degli iscritti verso l'Enasarco non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili".La disparità di trattamento rispetto alle pensioni erogate da altri enti previdenziali, non è stata stranamente messa in discussione fino all'ottobre 2007, quando il tribunale di Treviso ha sollevato la questione di legittimità costituzionale nell'ambito di un'opposizione ad un procedimento di esecuzione.I giudici costituzionali hanno deciso che la questione è fondata e hanno dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione l'art. 28 comma 1 della L. 12/1973. In futuro la pensione di agenti e rappresentanti sarà pignorabile (entro i limiti previsti dalla legge) similmente a quanto accade per le altre pensioni.
Società di capitali - Bilancio - Contenuto e criteri di redazione -
Valutazione dei crediti - Criteri e principi ispiratori - Scelta
discrezionale degli amministratori - Insussistenza - Valutazione
secondo principi di razionalità - Necessità - Fattispecie
L'art. 2425 n. 6 c.c. (nella vecchia
formulazione), disponendo che, ai fini dell'iscrizione nell'attivo del
bilancio di società per azioni, i crediti «devono essere valutati
secondo il presumibile valore di realizzazione», non attribuisce agli
amministratori una discrezionalità assoluta, ma implica una valutazione
fondata sulla situazione concreta, secondo principi di razionalità.
(Nella fattispecie, la S.C. confermato la decisione di merito che, nel
valutare la responsabilità degli amministratori convenuti in giudizio
ex art. 149 l. fall. e 2449 c.c., aveva ritenuto che l'appostamento di
un recupero crediti non era fondato su di una seria indagine
sull'effettiva esperibilità di un'azione legale).
Segnaliamo questa decisione del Garante per la concorrenza sul mercato, veramente importante, considerate le modalità ingannevoli con cui molte agenzie di recupero crediti si pubblicizzanno. ( ndr ) Pubblicità - Pubblicità ingannevole - Recupero crediti - Carattere eccessivamente assertivo - Caratteristiche e modalità di espletamento del servizio - Garanzia di recupero in tempi brevi - Periodo di prescrizione dei crediti - Tecniche di gestione delle pratiche - Tecniche altamente innovative - Tecniche non adeguatamente documentate. Sono ingannevoli i messaggi pubblicitari che, per il loro carattere eccessivamente assertivo, relativamente alle caratteristiche e modalità di espletamento del servizio di recupero crediti pubblicizzato, inducano i consumatori a ritenere, contrariamente al vero, che il servizio reclamizzato sia in grado di garantire, in tempi brevi (nella fattispecie, pari o inferiori a 240 ore), il recupero di crediti vantati nei confronti di debitori morosi, anche oltre il previsto periodo di prescrizione ed anche contando su tecniche di gestione delle pratiche di recupero «altamente innovative» ancorché non adeguatamente documentate.
Le
decisioni in commento sono entrambe riferibili al settore della
pubblicità in materia di servizi al consumatore che vantano
caratteristiche diverse da quelle reclamizzate. Per ciò che concerne il
settore del servizio assicurativo per la copertura della tutela
giudiziaria (spese legali e di giustizia), vanno segnalati altri
provvedimenti dell'Agcm, tra i quali: PI5551, xxxxxxxxxxxxxx Assistenza
infortunistica stradale, provv. 28 maggio 2007 n. 16904, in Boll. 18
giugno 2007 n. 22, con il quale l'Autorità ha deliberato
l'ingannevolezza del messaggio, così motivando: «Con riferimento al
merito del procedimento si rileva che, se il volantino e l'affissionale
lasciano intendere che l'operatore offra, senza nessuna spesa
anticipata, taluni servizi ben specificati, lo spot radiofonico lascia
intendere che sia possibile ottenere il risarcimento senza anticipare
un solo euro, inducendo il consumatore a pensare che non debba
anticipare alcunché per alcun servizio. Tanto il volantino quanto lo
spot radiofonico specificano, inoltre, che la parcella sarà liquidata
dalla compagnia di assicurazione avversaria. In realtà, dallo stesso
contratto di mandato che viene fatto sottoscrivere dallo Studio
xxxxxxxxx ai propri clienti, depositato agli atti, si rileva come le
spese di consulenti, tecnici o medici legali, incaricati dal tribunale
o dal giudice di pace, sono a carico del mandante e che, quest'ultimo,
riconosce allo Studio il rimborso delle spese e degli onorari per le
sue prestazioni (per un ammontare pari al 10 per cento più le spese
pratiche amministrative più Iva dell'importo liquidato), oltre a quanto
eventualmente riconosciuto dalla compagnia di assicurazione. Dalla
stessa memoria depositata dall'operatore si rileva, inoltre, come la
certezza della liquidazione delle spese legali non sia principio certo
ed indiscusso e che per alcuni sinistri l'infortunistica non ha
ricevuto il pagamento delle spese legali che, di fronte ad un vuoto
legislativo, nessuna norma autorizza a richiedere per via giudiziaria.
Indipendentemente dal caso di specie, e dalle obbligazioni che
discendono direttamente dalla stipula di un contratto, il volantino e
lo spot radiofonico in esame, quindi, appaiono ingannevoli in
considerazione del fatto che quanto in esso indicato appare
relativizzato e limitato dalle stesse indicazioni contenute nel
contratto di mandato che viene fatto sottoscrivere alle parti e che le
stesse indicazioni non sono riportate, né si possano evincere, in alcun
modo, dal messaggio. Lo spot radiofonico oggetto di valutazione appare
idoneo, quindi, ad ingenerare, nei consumatori, l'erroneo convincimento
che il servizio offerto sia totalmente gratuito fino alla definizione
della pratica, mentre tanto il volantino quanto lo spot radiofonico
appaiono idonei ad ingenerare, erroneamente, nei consumatori, il
convincimento che la parcella sia sempre e totalmente liquidata dalla
compagnia di assicurazione avversaria, risultando, in questo modo,
potenzialmente in grado di orientarne le scelte economiche di acquisto
sulla base di un presupposto ingannevole. Le considerazioni svolte
dall'operatore con riguardo al periodo in cui sarebbero stati diffusi i
volantini oggetto della richiesta di intervento appaiono, oltretutto,
in parte contraddittorie. Ciò, tra l'altro, anche considerando le
indicazioni apposte sul retro del volantino che portano a far escludere
categoricamente che risalga al 1998. Tuttavia, in considerazione del
fatto che, dalle evidenze documentali depositate agli atti, lo Studio
xxxxxxxxxx ha effettivamente prodotto un nuovo volantino nel quale
l'indicazione "La nostra parcella sarà liquidata dalla compagnia di
assicurazione avversaria" è stata eliminata e che lo stesso
affissionale (il mezzo di diffusione del messaggio che, per tipologia,
più si avvicina al volantino), esposto da luglio 2004 ad oggi, non
riporta la suddetta indicazione, si può ritenere che il volantino
oggetto della richiesta di intervento non sia, ad oggi, effettivamente
più in distribuzione e che, risultando in diffusione precedentemente
all'entrata in vigore della l. 6 aprile 2005 n. 49, con riferimento
allo stesso non sia da irrogare alcuna sanzione». Per ciò che concerne
il settore del servizio assicurativo per il recupero dei crediti nei
confronti di debitori morosi, vanno segnalati: PI4734, xxxxxxxxxxxx,
provv. 27 aprile 2005 n. 14277, in Boll. 16 maggio 2005 n. 17, con il
quale l'Autorità ha così motivato: «Il messaggio pubblicitario in esame
lascia, nel suo complesso, intendere che la società xxxxxxxxxxxx s.a.s.
offra uno specifico servizio, consistente nell'attività di recupero
crediti a livello internazionale. A tal riguardo si rileva che dalla
presenza, nella pagina oggetto di segnalazione e nell'intero sito, di
espressioni relative a "crediti incagliati all'estero", "recupero
stragiudiziale condotto dal Paese ove ha sede il debitore", attivazione
dello "studio legale o società specializzata che fa parte della rete di
servizi di impresa che ha sede nel Paese del debitore", una "rete di
studi legali e società specializzate in tutto il mondo, in modo che le
pratiche vengano seguite da personale esperto direttamente nel Paese
dove ha sede l'impresa debitrice", ed infine alla "azione giudiziale
che viene condotta dai nostri legali di fiducia (italiani e stranieri)
incaricati [...] a mezzo di procura ed [...] avviata nel Paese ove ha
sede il debitore", si desume con sufficiente chiarezza che l'attività
della xxxxxxxxxxxxxx s.a.s. è rivolta verso l'estero. In realtà, dalle
risultanze istruttorie è emerso come l'attività svolta dalla
xxxxxxxxxxxxxxxxx s.a.s. consista in una mera intermediazione tra
il cliente e le aziende estere che concretamente si occupano del
recupero dei crediti, come dimostrano anche l'assenza di dipendenti, il
fatto che la sua attività si basi esclusivamente sull'apporto
lavorativo del socio accomandatario e l'inesistenza di moduli,
formulari, lettere, solleciti inviati o comunque comunicati ad un
qualunque debitore residente nello Stato italiano. (Quasi tutte le imprese che promettono cose analoghe sono nella stessa, miserevole condizione. ndr) Tuttavia
il messaggio in esame presenta l'operatore pubblicitario in primo luogo
definendolo espressamente come una "società di recupero crediti",
affermazione che, a prescindere dal fatto che sussista o meno
l'autorizzazione, è di per sé stessa suscettibile di indurre in errore
il destinatario, in quanto lascia intendere che la società
xxxxxxxxxxxxxxx s.a.s. effettivamente svolga l'attività tipica di
"recupero crediti". In tale contesto il messaggio in esame risulta,
dunque, suscettibile di indurre in errore i destinatari in merito
all'effettiva qualifica dell'operatore pubblicitario, potendo, per tale
motivo, pregiudicarne il comportamento economico in quanto esso lascia
intendere che la società xxxxxxxxxxxxxx s.a.s. sia tale da offrire la
garanzia di qualità e di affidabilità normalmente riconducibile al
possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla questura alle imprese che
esercitano l'attività tipica di "recupero crediti"».
In senso conforme, PI4557, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, provv. 22 dicembre 2004 n. 13902, in Boll. 10 gennaio 2005 n. 52/2004.
Garante concorr. mercato 08 marzo 2007 n. 16591
Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione, con la quale si vogliano contestare vizi formali della cartella esattoriale, deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 d.P.R. 602/1973, si identifica nella cartella esattoriale.
Cassazione civile , sez. lav., 24 ottobre 2008 , n. 25757
L'art. 2425 n. 6 c.c. (nella vecchia formulazione), disponendo che, ai fini dell'iscrizione nell'attivo del bilancio di società per azioni, i crediti "devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione", non attribuisce agli amministratori una discrezionalità assoluta, ma implica una valutazione fondata sulla situazione concreta, secondo principi di razionalità. (Nella fattispecie, la S.C. confermato la decisione di merito che, nel valutare la responsabilità degli amministratori convenuti in giudizio ex art. 149 l. fall. e 2449 c.c., aveva ritenuto che l'appostamento di un recupero crediti non era fondato su di una seria indagine sull'effettiva esperibilità di un'azione legale).
Obbligazioni e contratti - Contratto - Vendita di partecipazioni sociali - Assunzione da parte dei venditori di responsabilità solidale per le sopravvenienze passive - Impegno di riacquistare i crediti sociali inesigibili - Conseguenze - Esecuzione in forma specifica nei confronti di alcuni soltanto dei promittenti - Ammissibilità - Fondamento
La clausola contrattuale con cui i soci di una società di capitali, nel trasferire ad un terzo le proprie partecipazioni, abbiano assunto una responsabilità solidale per le sopravvenienze passive non risultanti dal bilancio, obbligandosi a riacquistare, al loro valore nominale, i crediti della società, qualora gli stessi si rivelino inesigibili entro un termine prefissato, e prestando fideiussione a garanzia di tale impegno, prefigura una forma di rimborso di parte del prezzo, in dipendenza di una sopravvenienza passiva eccedente il fondo di svalutazione dei crediti , che risulta incompatibile con l'esclusione dell'ammissibilità dell'esecuzione in forma specifica nei confronti di alcuni soltanto dei promittenti, instaurandosi tra questi ultimi un vincolo di solidarietà passiva, che impedisce di configurarli come parte complessa di un contratto avente ad oggetto un bene indivisibile.
Sentenza di particolare importanza ed innovativa. ( ndr )
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Penale societario 





