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venerdì 12 marzo 2010
 
 
Sentenze recupero crediti PDF Stampa E-mail
sentenze_recupero_crediti

 

Raccolta di giurisprudenza in materia di recupero crediti. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti. Per richieste e consulenze cliccare. 
 

Imposte in genere: accertamento in genere.
È illegittima l'attività di recupero dei crediti d'imposta effettuata con la procedura prevista dall'art. 36 bis d.P.R. n. 600/73, riferendosi questa normativa ai casi di mero controllo cartolare dei dati dichiarati dallo stesso contribuente e non anche a quelli, di maggiore complessità ed elaborazione, ove la pretesa fiscale consegua alla rettifica sostanziale dei dati esposti dal contribuente. In tale ultima ipotesi, pertanto, si rende indispensabile un atto di accertamento motivato con il quale l'ufficio finanziario dia piena contezza delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della diversa pretesa tributaria, con l'assegnazione dei rituali termini per chiarire, contraddire e documentare.

Agenzia di recupero crediti per conto terzi - Attività di recupero stragiudiziale dei crediti - Necessità di ulteriori licenze per l'esercizio dell'attività in province diverse da quella in cui la licenza è già operante - Esclusione.Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi, non sono necessarie ulteriori licenze per l'esercizio del recupero crediti in province diverse da quella in cui la licenza stessa è già operante, né sono necessari ulteriori locali nei luoghi interessati da detta attività.

 
La Corte Costituzionale ha messo fine all'impignorabilità delle pensioni Enasarco con la sentenza n. 183 del 26 giugno 2009. Fine di un privilegio incomprensibile per gli agenti e i rappresentanti di commercio, infatti le pensioni erogate dall'Enasarco non potevano essere pignorate in virtù dell’articolo 28 della legge 12 del 1973 (legge che istituisce l'Enasarco). In particolare l'articolo in questione recita al primo comma: " I crediti degli iscritti verso l'Enasarco non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili".La disparità di trattamento rispetto alle pensioni erogate da altri enti previdenziali, non è stata stranamente messa in discussione fino all'ottobre 2007, quando il tribunale di Treviso ha sollevato la questione di legittimità costituzionale nell'ambito di un'opposizione ad un procedimento di esecuzione.I giudici costituzionali hanno deciso che la questione è fondata e hanno dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione l'art. 28 comma 1 della L. 12/1973. In futuro la pensione di agenti e rappresentanti sarà pignorabile (entro i limiti previsti dalla legge) similmente a quanto accade per le altre pensioni.

 
Società di capitali - Bilancio - Contenuto e criteri di redazione - Valutazione dei crediti - Criteri e principi ispiratori - Scelta discrezionale degli amministratori - Insussistenza - Valutazione secondo principi di razionalità - Necessità - Fattispecie

L'art. 2425 n. 6 c.c. (nella vecchia formulazione), disponendo che, ai fini dell'iscrizione nell'attivo del bilancio di società per azioni, i crediti «devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione», non attribuisce agli amministratori una discrezionalità assoluta, ma implica una valutazione fondata sulla situazione concreta, secondo principi di razionalità. (Nella fattispecie, la S.C. confermato la decisione di merito che, nel valutare la responsabilità degli amministratori convenuti in giudizio ex art. 149 l. fall. e 2449 c.c., aveva ritenuto che l'appostamento di un recupero crediti non era fondato su di una seria indagine sull'effettiva esperibilità di un'azione legale).
  

Segnaliamo questa decisione del Garante per la concorrenza sul mercato, veramente importante, considerate le modalità ingannevoli con cui molte agenzie di recupero crediti si pubblicizzanno. ( ndr )

Pubblicità - Pubblicità ingannevole - Recupero crediti - Carattere eccessivamente assertivo - Caratteristiche e modalità di espletamento del servizio - Garanzia di recupero in tempi brevi - Periodo di prescrizione dei crediti - Tecniche di gestione delle pratiche - Tecniche altamente innovative - Tecniche non adeguatamente documentate.

Sono ingannevoli i messaggi pubblicitari che, per il loro carattere eccessivamente assertivo, relativamente alle caratteristiche e modalità di espletamento del servizio di recupero crediti pubblicizzato, inducano i consumatori a ritenere, contrariamente al vero, che il servizio reclamizzato sia in grado di garantire, in tempi brevi (nella fattispecie, pari o inferiori a 240 ore), il recupero di crediti vantati nei confronti di debitori morosi, anche oltre il previsto periodo di prescrizione ed anche contando su tecniche di gestione delle pratiche di recupero «altamente innovative» ancorché non adeguatamente documentate.

Le decisioni in commento sono entrambe riferibili al settore della pubblicità in materia di servizi al consumatore che vantano caratteristiche diverse da quelle reclamizzate. Per ciò che concerne il settore del servizio assicurativo per la copertura della tutela giudiziaria (spese legali e di giustizia), vanno segnalati altri provvedimenti dell'Agcm, tra i quali: PI5551, xxxxxxxxxxxxxx Assistenza infortunistica stradale, provv. 28 maggio 2007 n. 16904, in Boll. 18 giugno 2007 n. 22, con il quale l'Autorità ha deliberato l'ingannevolezza del messaggio, così motivando: «Con riferimento al merito del procedimento si rileva che, se il volantino e l'affissionale lasciano intendere che l'operatore offra, senza nessuna spesa anticipata, taluni servizi ben specificati, lo spot radiofonico lascia intendere che sia possibile ottenere il risarcimento senza anticipare un solo euro, inducendo il consumatore a pensare che non debba anticipare alcunché per alcun servizio. Tanto il volantino quanto lo spot radiofonico specificano, inoltre, che la parcella sarà liquidata dalla compagnia di assicurazione avversaria. In realtà, dallo stesso contratto di mandato che viene fatto sottoscrivere dallo Studio  xxxxxxxxx ai propri clienti, depositato agli atti, si rileva come le spese di consulenti, tecnici o medici legali, incaricati dal tribunale o dal giudice di pace, sono a carico del mandante e che, quest'ultimo, riconosce allo Studio il rimborso delle spese e degli onorari per le sue prestazioni (per un ammontare pari al 10 per cento più le spese pratiche amministrative più Iva dell'importo liquidato), oltre a quanto eventualmente riconosciuto dalla compagnia di assicurazione. Dalla stessa memoria depositata dall'operatore si rileva, inoltre, come la certezza della liquidazione delle spese legali non sia principio certo ed indiscusso e che per alcuni sinistri l'infortunistica non ha ricevuto il pagamento delle spese legali che, di fronte ad un vuoto legislativo, nessuna norma autorizza a richiedere per via giudiziaria. Indipendentemente dal caso di specie, e dalle obbligazioni che discendono direttamente dalla stipula di un contratto, il volantino e lo spot radiofonico in esame, quindi, appaiono ingannevoli in considerazione del fatto che quanto in esso indicato appare relativizzato e limitato dalle stesse indicazioni contenute nel contratto di mandato che viene fatto sottoscrivere alle parti e che le stesse indicazioni non sono riportate, né si possano evincere, in alcun modo, dal messaggio. Lo spot radiofonico oggetto di valutazione appare idoneo, quindi, ad ingenerare, nei consumatori, l'erroneo convincimento che il servizio offerto sia totalmente gratuito fino alla definizione della pratica, mentre tanto il volantino quanto lo spot radiofonico appaiono idonei ad ingenerare, erroneamente, nei consumatori, il convincimento che la parcella sia sempre e totalmente liquidata dalla compagnia di assicurazione avversaria, risultando, in questo modo, potenzialmente in grado di orientarne le scelte economiche di acquisto sulla base di un presupposto ingannevole. Le considerazioni svolte dall'operatore con riguardo al periodo in cui sarebbero stati diffusi i volantini oggetto della richiesta di intervento appaiono, oltretutto, in parte contraddittorie. Ciò, tra l'altro, anche considerando le indicazioni apposte sul retro del volantino che portano a far escludere categoricamente che risalga al 1998. Tuttavia, in considerazione del fatto che, dalle evidenze documentali depositate agli atti, lo Studio xxxxxxxxxx ha effettivamente prodotto un nuovo volantino nel quale l'indicazione "La nostra parcella sarà liquidata dalla compagnia di assicurazione avversaria" è stata eliminata e che lo stesso affissionale (il mezzo di diffusione del messaggio che, per tipologia, più si avvicina al volantino), esposto da luglio 2004 ad oggi, non riporta la suddetta indicazione, si può ritenere che il volantino oggetto della richiesta di intervento non sia, ad oggi, effettivamente più in distribuzione e che, risultando in diffusione precedentemente all'entrata in vigore della l. 6 aprile 2005 n. 49, con riferimento allo stesso non sia da irrogare alcuna sanzione». Per ciò che concerne il settore del servizio assicurativo per il recupero dei crediti nei confronti di debitori morosi, vanno segnalati: PI4734, xxxxxxxxxxxx, provv. 27 aprile 2005 n. 14277, in Boll. 16 maggio 2005 n. 17, con il quale l'Autorità ha così motivato: «Il messaggio pubblicitario in esame lascia, nel suo complesso, intendere che la società xxxxxxxxxxxx s.a.s. offra uno specifico servizio, consistente nell'attività di recupero crediti a livello internazionale. A tal riguardo si rileva che dalla presenza, nella pagina oggetto di segnalazione e nell'intero sito, di espressioni relative a "crediti incagliati all'estero", "recupero stragiudiziale condotto dal Paese ove ha sede il debitore", attivazione dello "studio legale o società specializzata che fa parte della rete di servizi di impresa che ha sede nel Paese del debitore", una "rete di studi legali e società specializzate in tutto il mondo, in modo che le pratiche vengano seguite da personale esperto direttamente nel Paese dove ha sede l'impresa debitrice", ed infine alla "azione giudiziale che viene condotta dai nostri legali di fiducia (italiani e stranieri) incaricati [...] a mezzo di procura ed [...] avviata nel Paese ove ha sede il debitore", si desume con sufficiente chiarezza che l'attività della xxxxxxxxxxxxxx s.a.s. è rivolta verso l'estero. In realtà, dalle risultanze istruttorie è emerso come l'attività svolta dalla xxxxxxxxxxxxxxxxx s.a.s. consista in una mera intermediazione tra il cliente e le aziende estere che concretamente si occupano del recupero dei crediti, come dimostrano anche l'assenza di dipendenti, il fatto che la sua attività si basi esclusivamente sull'apporto lavorativo del socio accomandatario e l'inesistenza di moduli, formulari, lettere, solleciti inviati o comunque comunicati ad un qualunque debitore residente nello Stato italiano. (Quasi tutte le imprese che promettono cose analoghe sono nella stessa, miserevole condizione. ndr) Tuttavia il messaggio in esame presenta l'operatore pubblicitario in primo luogo definendolo espressamente come una "società di recupero crediti", affermazione che, a prescindere dal fatto che sussista o meno l'autorizzazione, è di per sé stessa suscettibile di indurre in errore il destinatario, in quanto lascia intendere che la società xxxxxxxxxxxxxxx s.a.s. effettivamente svolga l'attività tipica di "recupero crediti". In tale contesto il messaggio in esame risulta, dunque, suscettibile di indurre in errore i destinatari in merito all'effettiva qualifica dell'operatore pubblicitario, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico in quanto esso lascia intendere che la società xxxxxxxxxxxxxx s.a.s. sia tale da offrire la garanzia di qualità e di affidabilità normalmente riconducibile al possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla questura alle imprese che esercitano l'attività tipica di "recupero crediti"».
In senso conforme, PI4557, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, provv. 22 dicembre 2004 n. 13902, in Boll. 10 gennaio 2005 n. 52/2004.

Garante concorr. mercato  08 marzo 2007  n. 16591

  
Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione, con la quale si vogliano contestare vizi formali della cartella esattoriale, deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 d.P.R. 602/1973, si identifica nella cartella esattoriale.
Cassazione civile , sez. lav., 24 ottobre 2008 , n. 25757
 
L'art. 2425 n. 6 c.c. (nella vecchia formulazione), disponendo che, ai fini dell'iscrizione nell'attivo del bilancio di società per azioni, i crediti "devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione", non attribuisce agli amministratori una discrezionalità assoluta, ma implica una valutazione fondata sulla situazione concreta, secondo principi di razionalità. (Nella fattispecie, la S.C. confermato la decisione di merito che, nel valutare la responsabilità degli amministratori convenuti in giudizio ex art. 149 l. fall. e 2449 c.c., aveva ritenuto che l'appostamento di un recupero crediti non era fondato su di una seria indagine sull'effettiva esperibilità di un'azione legale).
 
 
Obbligazioni e contratti - Contratto - Vendita di partecipazioni sociali - Assunzione da parte dei venditori di responsabilità solidale per le sopravvenienze passive - Impegno di riacquistare i crediti sociali inesigibili - Conseguenze - Esecuzione in forma specifica nei confronti di alcuni soltanto dei promittenti - Ammissibilità - Fondamento
La clausola contrattuale con cui i soci di una società di capitali, nel trasferire ad un terzo le proprie partecipazioni, abbiano assunto una responsabilità solidale per le sopravvenienze passive non risultanti dal bilancio, obbligandosi a riacquistare, al loro valore nominale, i crediti della società, qualora gli stessi si rivelino inesigibili entro un termine prefissato, e prestando fideiussione a garanzia di tale impegno, prefigura una forma di rimborso di parte del prezzo, in dipendenza di una sopravvenienza passiva eccedente il fondo di svalutazione dei crediti , che risulta incompatibile con l'esclusione dell'ammissibilità dell'esecuzione in forma specifica nei confronti di alcuni soltanto dei promittenti, instaurandosi tra questi ultimi un vincolo di solidarietà passiva, che impedisce di configurarli come parte complessa di un contratto avente ad oggetto un bene indivisibile.
 
 Cassazione civile  sez. I  13 giugno 2008  n. 16010
 
Sentenza di particolare importanza ed innovativa. ( ndr ) 
 


 

 
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