| Sentenze recupero crediti |
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Raccolta di giurisprudenza in materia di recupero crediti. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti. Per richieste e consulenze cliccare.
In materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde proprio all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e che, d'altra parte, si tratta di un'azione diretta, incidente, in quanto tale, direttamente sul patrimonio del terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, non facente parte del patrimonio del fallito, possa comportare un danno alle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata.
Cassazione civile , sez. lav., 17 aprile 2007 , n. 9113 Gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta ex art. 7 legge 388/2000 costituiscono atti equivalenti agli avvisi di liquidazione dei tributi, per cui rientrano a pieno titolo fra quelli la cui impugnabilità è prevista dall’art. 19 d.lg. n. 546 del 1992. Pertanto, la cartella di pagamento emessa in conseguenza della mancata impugnazione di un avviso di recupero non può considerarsi il primo atto impositivo e sarà impugnabile soltanto per vizi propri. Comm. trib. reg. Bari, sez. I, 19 febbraio 2007 , n. 8 |

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