| Sentenze recupero crediti |
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La norma di cui all'art. 429 c.p.c., secondo cui il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito a causa della svalutazione monetaria, non è applicabile alla somma liquidata a titolo di pensione d'invalidità dell'I.N.P.S. Infatti, mentre nei confronti di questo ente pubblico non sussiste l'esigenza che sussiste per il datore di lavoro privato - ed è alla base dell'art. 429 - di porre una remora al ritardo nell'adempimento, nè l'esigenza di riequilibrare le posizioni delle parti con il recupero in favore del lavoratore dell'arricchimento conseguito dal datore di lavoro; d'altro canto la necessaria diversità del credito di lavoro e della pensione d'invalidità, per la sua natura compositamente assicurativa ed alimentare, esclude l'applicabilità alle controversie relative a quest'ultima del disposto risarcitorio dell'art. 429 c.p.c.
Cassazione civile , sez. lav., 04 aprile 1978 , n. 1543
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