| Consiglio di stato, sez. IV, 26 aprile 2007 , n. 1896 |
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Consiglio di stato, sez. IV, 26 aprile 2007 , n. 1896
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 9145/2006, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (e, ove occorra, Compagnia della Guardia di Finanza di Caserta) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ex lege e domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, CONTRO MATTIELLO Remo rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Patierno ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'Avv. Paolo Canepuccia, Via Paolo Emilio n. 57; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, Sez. V, n. 7258 del 17 luglio 2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione di Mattiello Remo; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta, alla Camera di Consiglio del 12 gennaio 2007 la relazione del Consigliere Bruno Mollica; Uditi, altresì, l'Avv. Francesco Patierno e l'Avvocato dello Stato Greco; Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1.- Con istanza depositata il 28.2.2006 il signor Remo Mattiello, militare in servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Caserta, ha chiesto, tramite il proprio legale, ai sensi dell'art. 391 quater C.p.p., il rilascio di copia di documenti in possesso dell'Amministrazione, concernenti l'ordine di servizio n. 171/2005, l'elenco dei contribuenti controllati durante il turno del 23.12.2005, dei verbali di constatazione redatti nella circostanza. L'Amministrazione ha denegato l'accesso con atto in data 7 marzo 2006; il diniego è stato impugnato dall'interessato dinanzi al T.A.R. per la Campania, che ha accolto il ricorso. La pronuncia di primo grado viene gravata in appello dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne deduce l'erroneità e ne chiede l'annullamento sulla base dei seguenti motivi, ulteriormente illustrati in memoria difensiva: 1) Inammissibilità del ricorso al T.A.R. avverso un provvedimento adottato a fronte di un'istanza presentata ex art. 391 quater C.p.p. e non ai sensi della legge n. 241/90; 2) Inammissibilità dell'istanza di accesso perché presentata dal difensore in assenza di procura speciale; 3) Inaccessibilità dei documenti richiesti a norma dell'art. 4, lett. i) D.M. n. 603/1996. Resiste con memoria difensiva il Mattiello. 2.- Il ricorso si palesa fondato. Al fine dell'acquisizione della documentazione di cui trattasi il Mattiello si è invero avvalso della disciplina normativa concernente l'istituto delle investigazioni difensive, e non già di quella relativa al diritto di accesso ex L. 241/90, con le correlate conseguenze sul piano della tutela giurisdizionale. Il detto istituto, introdotto dalla legge 397/2000 nell'ambito del processo penale, in attuazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost., al fine di consentire agli interessati, per il tramite del difensore, di svolgere attività utili all'acquisizione di elementi di prova, si inserisce di norma nella fase delle indagini preliminari; l'attività di investigazione ben può svolgersi, peraltro, anche in relazione ad un eventuale futuro processo a norma dell'art. 391 quater C.p.p.. Nel caso che ne occupa, il difensore del Mattiello ha chiesto all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 391 quater C.p.p., il rilascio della riferita documentazione ai fini delle indagini difensive relative al "procedimento penale R.G.N.R. n. 1339/06 pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C. V.", in cui l'interessato risultava indagato. E in tale quadro si colloca la nota di rigetto del Comando Compagnia G.d.F.. Orbene, il 3° comma della precitata disposizione stabilisce che, a fronte del diniego dell'Amministrazione, "si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368", che contemplano, rispettivamente, la richiesta scritta al pubblico ministero e, per il caso che quest'ultimo ritenga di non aderire alla istanza dell'interessato, la trasmissione della stessa, con il parere del P.M., al giudice per le indagini preliminari. Il sistema normativo prevede quindi, per siffatta ipotesi, un mezzo di tutela giurisdizionale demandato a diverso giudice, e non al giudice avente giurisdizione per la fattispecie del diniego di accesso disciplinato dalla legge n. 241/90. Ne discende l'improponibilità in prime cure della domanda azionata dal Mattiello e, di conseguenza, l'accoglimento del ricorso in appello proposto dall'Amministrazione. 3.- Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione fra le parti. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di 1° grado. Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2007 con l'intervento dei signori: Paolo SALVATORE Presidente Luigi MARUOTTI Consigliere Pier Luigi LODI Consigliere Antonino ANASTASI Consigliere Bruno MOLLICA Consigliere, rel. DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 APR. 2007. |







