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venerdì 12 marzo 2010
 
 
Cassazione civile , sez. lav., 06 marzo 2008 , n. 6065 PDF Stampa E-mail
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Cassazione civile , sez. lav., 06 marzo 2008 , n. 6065

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                           SEZIONE LAVORO                           
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. MATTONE    Sergio                           -  Presidente   - 
Dott. MONACI     Stefano                          -  Consigliere  - 
Dott. DI NUBILA  Vincenzo                    -  rel. Consigliere  - 
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo                        -  Consigliere  - 
Dott. DI CERBO   Vincenzo                         -  Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:                                            
S.E., domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE         
SUPREMA  DI  CASSAZIONE, rappresentata e difesa  dall'avvocato  MARRA
ALFONSO LUIGI, giusta delega in atti;                               
                                                       - ricorrente -
contro                                                              
MINISTERO DELL'INTERNO, BANCA D'ITALIA;                             
                                                         - intimati -
avverso la sentenza n. 3467/04 del Tribunale di NAPOLI, depositata il
14/09/04 R.G.N. 45776/96;                                    
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
24/01/08 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;                  
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.        
                
Fatto

S.E. procedeva al pignoramento presso terzi (Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale di Avellino) onde ottenere soddisfacimento del credito vantato nei confronti del Ministero dell'Interno per interessi legali e rivalutazione sul tardivo pagamento di prestazioni assistenziali, credito riconosciuto con sentenza. Il Pretore di Avellino respingeva l'opposizione all'esecuzione proposta dal Ministero, ma il Tribunale di Napoli, accogliendo l'appello dell'Amministrazione, dichiarava la nullità della procedura esecutiva e del pignoramento. A sostegno della decisione il Tribunale osservava che il D.L. n. 313 del 1994, art. 1, convertito con modificazioni nella L. n. 460 del 1994, dispone che i pignoramenti e i sequestri aventi ad oggetto le somme affluite nella contabilità speciale delle prefetture dovevano essere eseguiti, a pena di nullità rilevabile di ufficio, con atto notificato al direttore di ragioneria della prefettura nella cui circoscrizione risiedono i privati interessati e che non sono ammessi atti di pignoramento e sequestro presso le sezioni di tesoreria dello Stato.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'interessato, deducendo cinque motivi, dei quali l'ultimo suddiviso in quattro profili.
Il Ministero dell'Interno e la Banca d'Italia sono rimasti intimati.

Diritto

2. Col primo motivo del ricorso, parte ricorrente deduce improcedibilità della domanda per carenza di interesse, sotto il profilo che le somme sono state incassate ed esse sarebbero comunque irripetibili.
3. Con il secondo motivo del ricorso, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, del D.L. n. 313 del 1994, convertito con modificazioni nella L. n. 460 del 1994, sotto il profilo che nessuna norma vieta il pignoramento delle somme ed il pignoramento stesso non è caduto su fondi di contabilità speciale.
4. Col terzo motivo del ricorso, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, delle norme indicate al secondo motivo e dell'art. 2697 c.c., sotto il profilo che non è stata fornita la prova dell'impignorabilità delle somme in questione.
5. Col quarto motivo del ricorso, parte ricorrente deduce ulteriore violazione di legge - art. 547 c.p.c., e art. 2967 c.c., L. n. 460 del 1994, deducendo il falso presupposto in base al quale il pignoramento sarebbe caduto su fondi di contabilità speciale, circostanza questa che doveva essere provata dal debitore opponente.
6. Col quinto motivo, viene dedotta violazione dell'art. 1, prot. add., e artt. 13 e 14, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dei "diritti fondamentali dell'Unione Europea".
Richiamato il potere - dovere del Giudice nazionale di disapplicare le norme configgenti con le fonti comunitarie - le quali sarebbero sovraordinate alla stessa Costituzione Italiana - parte ricorrente denuncia la violazione dello spirito e dei presupposti della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dell'art. 6 della Convenzione, della regola di equità e imparzialità del giudizio e del diritto ad una equa soddisfazione della parte lesa. La normativa interna finisce per sottrarre alla garanzia del soddisfacimento un diritto riconosciuto da una sentenza.
7. I vari motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi. Essi risultano infondati.
8. Il Ministero ha certamente un interesse ad impugnare la sentenza di primo grado, che ha erroneamente considerato valido un pignoramento presso terzi effettuato con violazione di legge rilevabile di ufficio.
9. Per quanto attiene ai motivi 2, 3 e 4, il D.L. n. 313 del 1994, art. 1, convertito con modificazioni nella L. n. 460 del 1994, dispone che i fondi di contabilità speciale a disposizione delle Prefetture, destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale, di sicurezza pubblica e al pagamento di emolumenti e pensioni, sono soggetti ad esecuzione forzata solo nei casi previsti dal capo 5 del titolo 6^ del libro 1 del Codice Civile, nonchè nei casi previsti dalle norme concernenti il pagamento di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (comma 1); i pignoramenti ed i sequestri aventi ad oggetto le somme affluite nelle contabilità speciali delle prefetture si eseguono "esclusivamente a pena di nullità rilevabile di ufficio" secondo le disposizioni del libro 3^ capo 2 del Codice di Procedura Civile con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile, il quale è tenuto a vincolarne l'ammontare, "sempre che esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1" (comma 2); non sono ammessi pignoramenti presso le sezioni di tesoreria dello stato "a pena di nullità rilevabile di ufficio" (comma 3).
10. Nella specie è pacifico che l'esecutante, per recuperare il suo credito nei confronti del Ministero del Tesoro, ha eseguito un pignoramento presso il terzo - Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Avellino - sul conto intestato alla Prefettura di Avellino. Il Tribunale di Napoli, con accertamento in fatto non suscettibile di riesame in questa sede e tale da rendere irrilevanti le deduzioni in ordine al (mancato assolvimento dell'onere della prova, ha stabilito che il pignoramento è stato effettuato sul conto nel quale confluiscono le contabilità speciali indicate dalla L. n. 313 del 1994. Le censure che parte ricorrente muove a questa affermazione del Tribunale sono prive di consistenza e non riproducono le dichiarazioni del terzo pignorato. Ne consegue che rettamente il Tribunale ha dichiarato la nullità del pignoramento presso terzi, in quanto eseguito in difformità da quanto previsto dalla citata L. n. 313 del 1994.
11. Infondate sono anche le censure mosse col quinto motivo di ricorso, doglianze che muovono dall'assoluta impignorabilità dei fondi di contabilità speciale. La Corte Costituzionale con sentenza n. 350 del 1998 ha respinto le eccezioni di illegittimità costituzionale del D.L. n. 313 del 1994, osservando che la regolamentazione stabilita per i pignoramenti di fondi di contabilità speciale non configura una disciplina tale da determinare l'impignorabilità dei fondi assegnati alle Prefetture, ma tende invece ad adeguare la procedura di esecuzione forzata alle particolari modalità di gestione contabile dei fondi stessi ed alla impignorabilità di quella parte soltanto di essi che risulti già destinata a servizi qualificati dalla legge come essenziali. Si tratta, in altri termini, di equilibrare l'interesse del creditore con quello dei fruitori di servizi essenziali. In tale contesto, prosegue la Corte Costituzionale, è giustificato disporre che gli atti di pignoramento delle somme affluite nelle contabilità speciali siano notificati al direttore della ragioneria responsabile, il quale, senza esercitare alcun potere discrezionale, è tenuto a vincolare l'ammontare pignorato. Di conseguenza il cittadino che abbia ottenuto una sentenza di condanna del Ministero dell'Interno non è privato del diritto di eseguirla coattivamente per conseguire il dovuto, ma è soltanto tenuto ad osservare la particolare procedura prevista dalla normativa in esame, per ragioni di pubblico interesse valutate come legittime dal Giudice delle leggi.
12. Le considerazioni che precedono assorbono le ulteriori censure di violazione delle nonne della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la cui violazione si risolverebbe comunque in una questione di legittimità costituzionale, già valutata dal Giudice delle Leggi nazionale con la citata sentenza n. 350 del 1998.
13. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Non essendosi la controparte costituita, non vi è luogo a pronunciare sulle spese.

  P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2008
 

 
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