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venerdì 03 settembre 2010
 
 
Tribunale Bari sez. II 07 aprile 2008 n. 868 PDF Stampa E-mail
Tribunale  Bari  sez. II 07 aprile 2008  n. 868
 
Fatto
Svolgimento del processo
Sulla base di decreto ingiuntivo 11 aprile 2005 n. 998 del Tribunale del lavoro di Bari, dichiarato provvisoriamente esecutivo, e di susseguente precetto di pagamento notificato il 15 aprile 2005 per l'importo di euro 10.782,42 oltre successive spese e accessori, G. F. promuoveva esecuzione forzata nei confronti della s.r.l. Due C Distribuzione con sede in Modugno, sottoponendo a pignoramento con atto notificato il 27 maggio 2005 le somme alla stessa dovute dalla Unicredit Banca, agenzia n. 3 di Bari, e dalla Banca Antonveneta, agenzia n. 7 di Bari, sino alla concorrenza del credito pignorato. Con ricorso 1 giugno 2005 la s.r.l. Due C Distribuzione, in persona del legale rappresentante, proponeva opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Premesso che il precetto era stato notificato a mani di tale G. G. dipendente della s.r.l. S.I.A. avente sede nello stesso luogo ma in locali diversi da quelli costituenti sede della deducente, eccepiva la nullità del pignoramento, in quanto notificato presso le filiali di Bari degli istituti di credito, anziché presso le rispettive sedi legali in Bologna e in Padova; aggiungeva che la azione esecutiva avrebbe dovuto essere di conseguenza instaurata dinanzi ai Tribunali di dette città, e non dinanzi al Tribunale di Bari, incompetente per territorio; chiedeva pertanto che fosse dichiarata la nullità (della notifica) del pignoramento e la incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, con vittoria di spese. Si costituiva il procedente, contestando i motivi della opposizione e chiedendone il rigetto.Acquisite le dichiarazioni dei terzi e rigettata la richiesta di sospensione della esecuzione, il G.E. con ordinanza 12 dicembre 2005 assegnava in favore del procedente la complessiva somma di euro 11.422,00 quale dovuta dalla Unicredit Banca, dichiarando liberate dal vincolo le somme pignorate preso la Banca Antonveneta e rimettendo le parti ad udienza di merito per la trattazione della opposizione.Si costituivano in tale fase entrambe le parti, richiamando le precedenti difese.Sulle conclusioni precisate alla udienza del 21 dicembre 2006, la causa veniva riservata per la decisione, con successivo deposito di comparsa conclusionale a cura del solo opposto.
Diritto
Motivi della decisione
Con l'unico motivo richiamato nelle conclusioni del ricorso la s.r.l. Due C Distribuzione ha dedotto la nullità del pignoramento, in quanto notificato ai due istituti di credito presso le filiali in Bari anziché presso le rispettive sedi legali in Bologna e in Padova ai sensi dell'art. 543 n. 4 c.p.c., e, correlativamente, la incompetenza del Tribunale di Bari a norma dell'art 26 c.p.c., avendo appunto i terzi pignorati sede in altri circondari. Il motivo è infondato.È noto invero che la competenza per la esecuzione presso il terzo persona giuridica è radicata, in generale, in base al luogo in cui il terzo ha la sede legale o, in alternativa, del luogo in cui esso ha uno stabilimento o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda (tra le tante, Cass. 19 giugno 2002 n. 8920).Ove poi il terzo sia una banca, competente è anche il giudice del luogo in cui si trova la agenzia o la filiale presso la quale i beni (somme, titoli, o altro) materialmente si trovino, sempre che vi sia un rappresentante autorizzato a rendere la corrispondente dichiarazione.In particolare, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che, in caso di pignoramento presso istituto di credito, la competenza si radica nel luogo in cui trovasi la filiale ovvero la agenzia che ha in carico il rapporto da cui scaturisce il credito del debitore esecutato, pur se il soggetto abilitato a rendere la dichiarazione non sia autorizzato a stare in giudizio per quel determinato rapporto, in quanto il terzo rimane estraneo alla esecuzione e rappresenta solo lo strumento necessario per consentire la aggressione del patrimonio del debitore (Cass. 20 febbraio 2001 n. 2465).Nella specie, non è dubbio, e risulta dalle dichiarazioni dei terzi, che i rapporti di conto corrente bancario fossero in carico presso le agenzie della Unicredit Banca e della Banca Antonveneta indicate nell'atto di pignoramento; così come non è contestato che i rappresentanti di dette agenzie fossero autorizzati a rendere le dichiarazioni in base alle norme statutarie.La opposizione va pertanto rigettata.Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
pronunciando sulla opposizione proposta dalla s.r.l. Due C Distribuzione con sede in Modugno, con ricorso 1 giugno 2005, avverso il pignoramento eseguito il 27 maggio 2005 da G. F. presso i terzi Unicredit Banca e Banca Antonveneta (RGE n. 2841/05), così provvede:1) rigetta la opposizione;2) condanna la opponente alla rifusione in favore del G. delle spese del giudizio, liquidate in difetto di nota in euro 800,00 ( di cui euro 450,00 onorario) oltre accessori.
Così deciso in Bari, il 28 marzo 2008.Giudice Luigi Di Lalla
 

 
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