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Legge finanziaria per il 2009 (L.
203 del 22.12.2008), le principali novità.
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In data 19.12.2008 è stata definitivamente approvata la Legge 22.12.2008 n. 203
(legge Finanziaria per il 2009), pubblicata sul Supplemento Ordinario alla
Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30.12.2008 ed entrata in vigore il 01.01.2009.
Si evidenzia che, a differenza di quanto avvenuto in passato, la finanziaria di
quest’anno ha un contenuto particolarmente ridotto, essendo composta di soli
quattro articoli; in effetti la L.
203 si inserisce nella programmazione triennale 2009 -2011 le cui disposizioni
di carattere fiscale sono già contenute in diversi provvedimenti, tra i quali
si ricordano:
•
DL. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008, cosiddetta manovra d’estate
•
DL. 185/2008 del 29 novembre 2008, ancora da convertire in Legge, conosciuto
anche come decreto anticrisi, per il testo completo clicca
•
DL. 207 del 30 dicembre 2008, sulla proroga dei termini previsti da
disposizioni legislative e finanziarie urgenti (c.d. mille proroghe), in attesa
di conversione in legge
•
D.P.C.M. del 10 dicembre 2008, sulle specifiche tecniche del formato
elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci d’esercizio ed
altri atti al registro imprese, in vigore già per i bilanci 2008
Si riassumono di seguito in modo sintetico le principali novità di carattere
fiscale dei vari provvedimenti di cui sopra.
Restituzioni dei minori acconti versati a dicembre 2008
Il decreto cosiddetto Mille proroghe, in corso di discussione presso il
Parlamento, molto probabilmente accoglierà l’emendamento proposto che dovrebbe
eliminare l’obbligo di restituzione dei minori acconti versati lo scorso mese
di dicembre.
Iva di cassa
A decorrere dall’esercizio 2009, il DL. 185/08 ha introdotto un sistema che
subordina l’esigibilità dell’Iva e la relativa detrazione dell’imposta
all’effetivo pagamento del corrispettivo (c.d. Iva di cassa).
Su detta misura si attende però il via libera di Bruxelles; in seguito con
apposito decreto attuativo ed in base alle risorse disponibili saranno
individuati i soggetti che potranno usufruirne.
Detrazioni d’imposta e riduzione Iva 10% nel settore edile
La Legge
203/2008 prevede la proroga fino al 2011 della detrazione Irpef del 36% delle
spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui
all’art. 1 comma 17 e 18 della Legge 24.12.2007 n. 244, nel limite di 48.000,00
euro per unità immobiliare. É inoltre prorogata la possibilità di usufruire
della detrazione IRPEF del 36% da parte degli acquirenti o assegnatari di
un’unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a
restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di
un’impresa di costruzione o ristrutturazione e da una cooperativa edilizia.
L’agevolazione riguarda gli interventi eseguiti nel periodo compreso tra
l’1.1.2008 ed il 31.12.2011, a condizione che l’immobile sia ceduto/assegnato
entro il 30.6.2012
Prorogata inoltre, sempre fino al 2011, la possibilità di applicare l’aliquota
Iva ridotta del 10% alle prestazioni di servizio aventi ad oggetto interventi
di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, co.1, lett.a), b), c) e
d) della L. n.457/78, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione
abitativa privata. L’agevolazione si applica nei limiti del valore dei beni
significativi, così come dettagliato nel DM del 29.12.99.
Altre detrazioni
Anche per il 2009 è riconosciuta a favore dei docenti la detrazione Irpef del
19%delle spese documentate rimaste effettivamente a carico per un importo
massimo di 500 euro per l’aggiornamento e la formazione.
Anche per le spese sostenute nel 2009 relativamente all’acquisto di abbonamenti
ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale è
riconosciuta la detrazione Irpef del 19% nel limite di 250 euro.
Riconosciuta a regime la detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute dai
genitori per il pagamento delle rette degli asili nido fino a un massimo di 632
euro annui per ciascun figlio.
Riallineamenti e rivalutazioni
Il D.L. n. 185/08 introduce la possibilità di effettuare il riallineamento dei
valori fiscali ai valori civili con riconoscimento del maggiore valore fiscale
in capo alla società; prevista inoltre la possibilità della rivalutazione dei
beni immobili. La rivalutazione, che riguarda i beni immobili escluse le aree
fabbricabili e gli immobili merce, va effettuata nel bilancio 2008 e deve
riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo
attivo di rivalutazione si imputa al capitale o in una apposita riserva in
sospensione d’imposta, affrancabile con imposta sostitutiva dei redditi ed Irap
del 10%.
In particolare, il DL. 185 prevede le seguenti possibilità:
Riallineamento ai fini Ires, Irap ed addizionali delle differenze tra valori
civili e fiscali venutisi a creare per effetto della adozione degli Ias ed
ancora esistenti alla data dell’inizio del secondo periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31.12.07;
Riallineamento delle differenze di valore generate per effetto di conferimenti,
fusioni e scissioni in relazione ad avviamento, marchi ed altre attività
immateriali, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 16%;
Riallineamento delle differenze di valore generatesi per effetto di
conferimenti, fusioni e scissioni in relazione a beni diversi da quelli di cui
al punto precedente, con pagamento delle normali imposte;
Rivalutazione, per i soggetti che non adottano i principi contabili
internazionali nella redazione del bilancio, del valore dei beni immobili, ad
esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al
cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso
al 31 dicembre 2007. La rivalutazione occorre che sia eseguita nel bilancio o
rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per
il quale il termine di approvazione scade successivamente al 29.11.08. La
rivalutazione deve riguardare, come visto, tutti i beni appartenenti alla
stessa categoria omogenea; gli immobili ammortizzabili e quelli non
ammortizzabili si intendono compresi in distinte categorie. Il saldo attivo
risultante dalla rivalutazione eseguita deve essere imputato al capitale o
accantonato in una speciale riserva, in sospensione d’imposta; si applica
un'imposta sostitutiva del 10% (immobili ammortizzabili) e 7% (immobili non
ammortizzabili). È anche prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo
di rivalutazione con l’applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sul
reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società,
dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in
misura pari al 10%. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori conseguenti
alla rivalutazione, decorre dal terzo esercizio successivo a quello con
riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata. La cessione
anticipata del bene rivalutato comporta il venir meno degli effetti fiscali
della rivalutazione con l’effetto che le plusvalenze e le minusvalenze
saranno determinate senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di
rivalutazione. L’imposta può essere versata a scelta in un’unica soluzione
entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al
periodo d’imposta in cui la rivalutazione è eseguita. Tale termine scade quindi
normalmente il 16.6/16.7.2009. Oppure in tre rate, di cui la prima entro il
termine di cui sopra e le successive entro il termine per il versamento a saldo
delle imposte sui redditi dei periodi d’imposta successivi. Le rate successive
alla prima vanno maggiorate degli interessi nella misura del 3% annuo. La base
imponibile dell’imposta sostitutiva è pari alla differenza tra il valore
attribuito al bene a seguito della rivalutazione e il costo non ammortizzato
dello stesso. Alcuni emendamenti in discussione in questi giorni potrebbero
modificare gli importi percentuali dell’imposta sostitutiva e il periodo temporale
di sospensione degli effetti.
Irap
Dal periodo di imposta in corso al 31.12.08, è ammesso in deduzione un importo
pari al 10% dell’Irap di competenza, forfetariamente riferita all’imposta
dovuta sugli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi
attivi e proventi assimilati, ovvero, sulle spese per personale dipendente e
assimilato al netto delle deduzioni spettanti. Negli stessi limiti
quantitativi, si concederà il rimborso ai soggetti che, alla data del 29
novembre 2008 abbiano presentato istanza di rimborso del tributo regionale per
le annualità pregresse al 2008.
Per coloro che alla data del 29 novembre 2008 non avessero già presentato
l’istanza, verrà predisposto un meccanismo per la richiesta in forma
telematica, nel limite temporale dei 48 mesi previsti dall’art.38 del DPR
n.602/73.
I rimborsi verranno effettuati nei limiti di un prefissato stanziamento di
risorse, secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Permangono tuttavia ancora alcuni problemi interpretativi della norma.
Per i soggetti operanti nel settore agricolo e le cooperative di piccola pesca
e i loro consorzi, di cui all’art. 10 del DPR 601/73, la legge Finanziaria 2009
fissa a regime l’aliquota IRAP all’1,9% per il periodo d’imposta in corso
all’1.1.2008. Questa misura riguarderà anche i periodi d’imposta successivi al
2008.
Deposito del bilancio in forma XBRL
È stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che
individua le specifiche tecniche per il deposito del bilancio con utilizzo del
formato XBRL; tale modalità, diviene obbligatoria a decorrere dall’esercizio in
corso al 31 marzo 2008, pertanto, per le società con esercizio coincidente con
l’anno solare, risulta già obbligatorio dal bilancio 2008.
Ravvedimento Operoso
Il DL. 185/08 è intervenuto sull’istituto del ravvedimento operoso riducendo le
sanzioni, che passano da 1/8 ad 1/12 del minimo se il versamento del tributo
avviene entro 30 giorni dalla data della sua commissione o se la dichiarazione
viene presentata con un ritardo inferiore a 90 giorni. Inoltre le sanzioni
ridotte passano da 1/5 ad 1/10 del minimo se gli errori o omissioni vengono
regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa
all’anno in cui è stata commessa la violazione o entro un anno
dall’omissione/errore. Le nuove misure si applicano ai ravvedimenti
perfezionati a decorrere dal 29 novembre 2008 a prescindere dal momento in cui è stata
compiuta la violazione.
Preu
A decorrere dal 2009 viene fissata al 13,40% la misura del prelievo unico
erariale (Preu) calcolata sulle somme giocate con gli apparecchi del cosiddetto
gioco lecito.
Agevolazioni
La legge Finanziaria contiene anche per il 2009 una serie di agevolazioni
fiscali per gli autotrasportatori, gli operatori nel settore dell’agricoltura e
della pesca.
In particolare è prevista la proroga al periodo d’imposta in corso al
31.12.2008 della deduzione forfetaria delle spese non documentate sostenute
dagli autotrasportatori per le trasferte nel territorio comunale; la deduzione
spetta nel limite del 35% dell’importo riconosciuto con riferimento ai medesimi
trasporti effettuati nell’ambito della regione o delle regioni confinanti.
Il riconoscimento, per il 2009, di un credito d’imposta pari ad una quota della
tassa automobilistica pagata per ciascun veicolo, posseduto e utilizzato per
l’attività di autotrasporto merci di massa massima complessiva non inferiore a
7,5 tonnellate.
La possibilità di utilizzare le somme versate nel 2008 a titolo di contributo
al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile auto per i danni
derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto merci, in
compensazione dei versamenti effettuati dall’1.1.2009 al 31.12.2009, fino alla
concorrenza di 300,00 euro per ciascun veicolo;
la proroga, a decorrere dall’1.1.2009, della riduzione del 40% dell’accisa sul
gas metano per combustione per uso industriale, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi
per anno, ad eccezione degli utilizzatori termoelettrici;
la proroga al 31.12.2009 delle agevolazioni tributarie (esenzione dall’imposta
di bollo e riduzione delle imposte ipotecarie e di registro) per la formazione
e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina;
la proroga dell’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali
degli atti effettuati nell’anno 2009 relativi al riordino delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende di servizi o in persone
giuridiche private, di cui al DLgs. 207/2001;
quelle previste dagli artt. 4 e 6 del DL 457/97, conv. L. 30/98 concernenti
benefici sul trattamento fiscale e gli sgravi contributivi per la gente di mare
che, a decorrere dall’1.1.2009, sono estese nel limite dell’80% alle imprese
che esercitano la pesca costiera e alle imprese che esercitano la pesca nelle
acque interne e lagunari.
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