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venerdì 03 settembre 2010
 
 
Legge Finanziaria 2009 PDF Stampa E-mail

Legge finanziaria per il 2009 (L. 203 del 22.12.2008), le principali novità.

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In data 19.12.2008 è stata definitivamente approvata la Legge 22.12.2008 n. 203
(legge Finanziaria per il 2009), pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30.12.2008 ed entrata in vigore il 01.01.2009.
Si evidenzia che, a differenza di quanto avvenuto in passato, la finanziaria di quest’anno ha un contenuto particolarmente ridotto, essendo composta di soli quattro articoli; in effetti la L. 203 si inserisce nella programmazione triennale 2009 -2011 le cui disposizioni di carattere fiscale sono già contenute in diversi provvedimenti, tra i quali si ricordano:

DL. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008, cosiddetta manovra d’estate

DL. 185/2008 del 29 novembre 2008, ancora da convertire in Legge, conosciuto anche come decreto anticrisi, per il testo completo clicca

DL. 207 del 30 dicembre 2008, sulla proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e finanziarie urgenti (c.d. mille proroghe), in attesa di conversione in legge

D.P.C.M. del 10 dicembre 2008, sulle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci d’esercizio ed altri atti al registro imprese, in vigore già per i bilanci 2008

Si riassumono di seguito in modo sintetico le principali novità di carattere fiscale dei vari provvedimenti di cui sopra.

Restituzioni dei minori acconti versati a dicembre 2008

Il decreto cosiddetto Mille proroghe, in corso di discussione presso il Parlamento, molto probabilmente accoglierà l’emendamento proposto che dovrebbe eliminare l’obbligo di restituzione dei minori acconti versati lo scorso mese di dicembre.

Iva di cassa

A decorrere dall’esercizio 2009, il DL. 185/08 ha introdotto un sistema che subordina l’esigibilità dell’Iva e la relativa detrazione dell’imposta all’effetivo pagamento del corrispettivo (c.d. Iva di cassa).
Su detta misura si attende però il via libera di Bruxelles; in seguito con apposito decreto attuativo ed in base alle risorse disponibili saranno individuati i soggetti che potranno usufruirne.

Detrazioni d’imposta e riduzione Iva 10% nel settore edile

La Legge 203/2008 prevede la proroga fino al 2011 della detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1 comma 17 e 18 della Legge 24.12.2007 n. 244, nel limite di 48.000,00 euro per unità immobiliare. É inoltre prorogata la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 36% da parte degli acquirenti o assegnatari di un’unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di un’impresa di costruzione o ristrutturazione e da una cooperativa edilizia. L’agevolazione riguarda gli interventi eseguiti nel periodo compreso tra l’1.1.2008 ed il 31.12.2011, a condizione che l’immobile sia ceduto/assegnato entro il 30.6.2012
Prorogata inoltre, sempre fino al 2011, la possibilità di applicare l’aliquota Iva ridotta del 10% alle prestazioni di servizio aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, co.1, lett.a), b), c) e d) della L. n.457/78, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. L’agevolazione si applica nei limiti del valore dei beni significativi, così come dettagliato nel DM del 29.12.99.

Altre detrazioni


Anche per il 2009 è riconosciuta a favore dei docenti la detrazione Irpef del 19%delle spese documentate rimaste effettivamente a carico per un importo massimo di 500 euro per l’aggiornamento e la formazione.
Anche per le spese sostenute nel 2009 relativamente all’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale è riconosciuta la detrazione Irpef del 19% nel limite di 250 euro.
Riconosciuta a regime la detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette degli asili nido fino a un massimo di 632 euro annui per ciascun figlio.

Riallineamenti e rivalutazioni

Il D.L. n. 185/08 introduce la possibilità di effettuare il riallineamento dei valori fiscali ai valori civili con riconoscimento del maggiore valore fiscale in capo alla società; prevista inoltre la possibilità della rivalutazione dei beni immobili. La rivalutazione, che riguarda i beni immobili escluse le aree fabbricabili e gli immobili merce, va effettuata nel bilancio 2008 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione si imputa al capitale o in una apposita riserva in sospensione d’imposta, affrancabile con imposta sostitutiva dei redditi ed Irap del 10%.
In particolare, il DL. 185 prevede le seguenti possibilità:
Riallineamento ai fini Ires, Irap ed addizionali delle differenze tra valori civili e fiscali venutisi a creare per effetto della adozione degli Ias ed ancora esistenti alla data dell’inizio del secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.07;
Riallineamento delle differenze di valore generate per effetto di conferimenti, fusioni e scissioni in relazione ad avviamento, marchi ed altre attività immateriali, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 16%;
Riallineamento delle differenze di valore generatesi per effetto di conferimenti, fusioni e scissioni in relazione a beni diversi da quelli di cui al punto precedente, con pagamento delle normali imposte;
Rivalutazione, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, del valore dei beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007. La rivalutazione occorre che sia eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 29.11.08. La rivalutazione deve riguardare, come visto, tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea; gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili si intendono compresi in distinte categorie. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, in sospensione d’imposta; si applica un'imposta sostitutiva del 10% (immobili ammortizzabili) e 7% (immobili non ammortizzabili). È anche prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione con l’applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in misura pari al 10%. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione, decorre dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata. La cessione anticipata del bene rivalutato comporta il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione con l’effetto che le plusvalenze e le minusvalenze
saranno determinate senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione. L’imposta può essere versata a scelta in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in cui la rivalutazione è eseguita. Tale termine scade quindi normalmente il 16.6/16.7.2009. Oppure in tre rate, di cui la prima entro il termine di cui sopra e le successive entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei periodi d’imposta successivi. Le rate successive alla prima vanno maggiorate degli interessi nella misura del 3% annuo. La base imponibile dell’imposta sostitutiva è pari alla differenza tra il valore attribuito al bene a seguito della rivalutazione e il costo non ammortizzato dello stesso. Alcuni emendamenti in discussione in questi giorni potrebbero modificare gli importi percentuali dell’imposta sostitutiva e il periodo temporale di sospensione degli effetti.

Irap

Dal periodo di imposta in corso al 31.12.08, è ammesso in deduzione un importo pari al 10% dell’Irap di competenza, forfetariamente riferita all’imposta dovuta sugli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, ovvero, sulle spese per personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti. Negli stessi limiti quantitativi, si concederà il rimborso ai soggetti che, alla data del 29 novembre 2008 abbiano presentato istanza di rimborso del tributo regionale per le annualità pregresse al 2008.
Per coloro che alla data del 29 novembre 2008 non avessero già presentato l’istanza, verrà predisposto un meccanismo per la richiesta in forma telematica, nel limite temporale dei 48 mesi previsti dall’art.38 del DPR n.602/73.
I rimborsi verranno effettuati nei limiti di un prefissato stanziamento di risorse, secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Permangono tuttavia ancora alcuni problemi interpretativi della norma.
Per i soggetti operanti nel settore agricolo e le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi, di cui all’art. 10 del DPR 601/73, la legge Finanziaria 2009 fissa a regime l’aliquota IRAP all’1,9% per il periodo d’imposta in corso all’1.1.2008. Questa misura riguarderà anche i periodi d’imposta successivi al 2008.

Deposito del bilancio in forma XBRL

È stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che individua le specifiche tecniche per il deposito del bilancio con utilizzo del formato XBRL; tale modalità, diviene obbligatoria a decorrere dall’esercizio in corso al 31 marzo 2008, pertanto, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, risulta già obbligatorio dal bilancio 2008.

Ravvedimento Operoso

Il DL. 185/08 è intervenuto sull’istituto del ravvedimento operoso riducendo le sanzioni, che passano da 1/8 ad 1/12 del minimo se il versamento del tributo avviene entro 30 giorni dalla data della sua commissione o se la dichiarazione viene presentata con un ritardo inferiore a 90 giorni. Inoltre le sanzioni ridotte passano da 1/5 ad 1/10 del minimo se gli errori o omissioni vengono regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o entro un anno dall’omissione/errore. Le nuove misure si applicano ai ravvedimenti perfezionati a decorrere dal 29 novembre 2008 a prescindere dal momento in cui è stata compiuta la violazione.

Preu


A decorrere dal 2009 viene fissata al 13,40% la misura del prelievo unico erariale (Preu) calcolata sulle somme giocate con gli apparecchi del cosiddetto gioco lecito.

Agevolazioni

La legge Finanziaria contiene anche per il 2009 una serie di agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori, gli operatori nel settore dell’agricoltura e della pesca.
In particolare è prevista la proroga al periodo d’imposta in corso al 31.12.2008 della deduzione forfetaria delle spese non documentate sostenute dagli autotrasportatori per le trasferte nel territorio comunale; la deduzione spetta nel limite del 35% dell’importo riconosciuto con riferimento ai medesimi trasporti effettuati nell’ambito della regione o delle regioni confinanti.
Il riconoscimento, per il 2009, di un credito d’imposta pari ad una quota della tassa automobilistica pagata per ciascun veicolo, posseduto e utilizzato per l’attività di autotrasporto merci di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate.
La possibilità di utilizzare le somme versate nel 2008 a titolo di contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile auto per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto merci, in compensazione dei versamenti effettuati dall’1.1.2009 al 31.12.2009, fino alla concorrenza di 300,00 euro per ciascun veicolo;
la proroga, a decorrere dall’1.1.2009, della riduzione del 40% dell’accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno, ad eccezione degli utilizzatori termoelettrici;
la proroga al 31.12.2009 delle agevolazioni tributarie (esenzione dall’imposta di bollo e riduzione delle imposte ipotecarie e di registro) per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina;
la proroga dell’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali degli atti effettuati nell’anno 2009 relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende di servizi o in persone giuridiche private, di cui al DLgs. 207/2001;
quelle previste dagli artt. 4 e 6 del DL 457/97, conv. L. 30/98 concernenti benefici sul trattamento fiscale e gli sgravi contributivi per la gente di mare che, a decorrere dall’1.1.2009, sono estese nel limite dell’80% alle imprese che esercitano la pesca costiera e alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Per eventuali chiarimenti cliccare
 

 

 

 
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