| Cassazione civile sez. III 24 aprile 2008 n. 10654 |
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Cassazione civile sez. III 24 aprile 2008 n. 10654
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZA Fabio - Presidente - Dott. TALEVI Alberto - Consigliere - Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere - Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere - Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: COMUNE DI BRINDISI, in persona del Sindaco pro tempore M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANTEGAZZA 24 presso il cav. LUIGI GARDIN, difeso dall'avvocato LAPENNA GIUSEPPE, giusta delega in atti; - ricorrente - contro C.G., C.D. e D.S.R. e A. quali eredi di C.A., elettivamente domiciliati in ROMA LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato COGO GIAMPAOLO MARIA, che li difende unitamente all'avvocato NICOLA MASSARI con procura speciale del notaio dr. Roberto Braccio, in Brindisi, del 17/12/07.
rep. 17789; - controricorrenti - e contro UNICREDIT BANCA SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 247/04 del Tribunale di BRINDISI, emessa il 12/02/04, depositata il 3/03/04, R.G. 1957/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/07 dal Consigliere Dott. Giacinto BISOGNI; udito l'Avvocato Giuseppe LAPENNA; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A., G. e C.D. promuovevano l'azione esecutiva nei confronti del Comune di Brindisi per il pagamento di L. 719.858.156, somma a loro spettante in forza di una sentenza della Corte di appello di Lecce del 2 maggio 1996. I sigg.ri C. pignoravano tutte le somme dovute al Comune dalla ROLO Banca sino alla concorrenza di L. 750.000.000.
Il Comune si costituiva nella procedura esecutiva eccependo l'impignorabilità delle somme e la falsità della dichiarazione resa dal terzo pignorato relativamente alla attestazione di disponibilità della somma assoggettata al pignoramento. Il Giudice dell'esecuzione assegnava l'importo sopra indicato ai creditori procedenti con ordinanza del 5 ottobre 2000 avverso la quale il Comune proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per i seguenti motivi: a) l'ordinanza di assegnazione era stata emessa in assenza di un titolo esecutivo e infatti della sentenza era stata rilasciata una sola copia esecutiva mai acquisita agli atti della procedura esecutiva; b) la dichiarazione resa dal terzo (nella persona del tesoriere della Rolo Banca) era erronea e viziata da falsità; c) il credito del Comune verso la Banca non era assoggettabile a esecuzione forzata in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 77 del 1995; d) la somma oggetto del pignoramento non era stata determinata correttamente. La Rolo Banca (costituendosi eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione relativa alla impignorabilità dei beni perchè proponibile solo, ex art. 615 c.p.c., con opposizione all'esecuzione e contestava le affermazioni sulla falsità della dichiarazione del tesoriere che riteneva altresì lesive dell'immagine della banca. I sigg.ri C. si costituivano eccependo la tardi vita dell'opposizione e contestando fra l'altro la dedotta assenza del titolo esecutivo al momento del provvedimento di assegnazione. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza 12 febbraio - 3 marzo 2004, rigettava l'opposizione, dopo averne ritenuto la tempestività, per decorrenza del termine di 5 giorni di cui all'art. 617 c.p.c., dalla comunicazione dell'ordinanza di assegnazione emessa fuori udienza. Il Tribunale rilevava che l'esecuzione era stata intrapresa sulla base di un titolo esecutivo che non solo era sicuramente esistente e conoscibile dalla parte ma era stato altresì menzionato al momento della iscrizione a ruolo della procedura esecutiva come depositato nella procedura n. 699/1999. La dichiarazione resa dal tesoriere non era a giudizio del Tribunale affetta da falsità. A seguito della notifica del pignoramento il Comune aveva adottato una delibera che dichiarava la non assoggettabilità a esecuzione forzata dell'importo di L. 70.000.000.000 nel periodo 1 gennaio 2000 - 30 giugno 2000. Secondo il Comune la falsità sarebbe consistita nell'aver dichiarato la esistenza di una ulteriore somma disponibile oltre quella dichiarata non assoggettata a esecuzione dal Comune. Ma in realtà - secondo il Tribunale di Brindisi - il tesoriere aveva reso una dichiarazione conforme al disposto dell'art. 547 c.p.c., che riguarda la specificazione di cose o somme di cui il terzo è in possesso e del tempo in cui va effettuata la consegna. Peraltro, rileva il Tribunale di Brindisi, che il procedimento penale instaurato su denuncia del Comune si era chiuso con decreto di archiviazione. Il primo giudice riteneva insussistente nella fattispecie il vincolo di indisponibilità D.Lgs. n. 77 del 1995, ex art. 113, perchè il vincolo di indisponibilità può essere apposto e avere efficacia solo per il futuro mentre il vincolo di indisponibilità derivante dall'atto di pignoramento viene in essere e si perfeziona ex art. 546 c.p.c., con la notifica. Infine la censura relativa alla non corretta determinazione della somma veniva a sua volta ritenuta indeterminata perchè generica e immotivata. Ricorre per cassazione il Comune di Brindisi affidandosi a cinque motivi di impugnazione. Si difendono con controricorso i C..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 bis e 59 quater, nonchè degli artt. 225, 226 disp. att. c.p.c., art. 279 disp. att. c.p.c., comma 2, artt. 101 e 65 disp. att. c.p.c.. Secondo il ricorrente la sentenza è nulla per violazione dei predetti articoli che prescrivono l'attribuzione al Tribunale in composizione collegiale della decisione sulla querela di falso.Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., e art. 112 c.p.c.. La omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Secondo il ricorrente erroneamente il Tribunale ha ritenuto ormai superata la falsità della dichiarazione per effetto della pronuncia di archiviazione del procedimento penale che è ormai del tutto autonomo sotto il profilo probatorio dal procedimento civile sullo stesso fatto.
I due motivi vanno considerati inammissibili in quanto come il Comune di Brindisi ha espressamente riferito nel suo ricorso la presente impugnazione è stata proposta ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione contro la sentenza emessa a seguito della opposizione agli atti esecutivi proposta contro il provvedimento di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Per quanto riguarda la querela di falso proposta dal Comune nel corso del giudizio di opposizione agli atti esecutivi è lo stesso ricorrente a rilevare che avendo il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica deciso, contra legem, anche su di essa il Comune ha impugnato tale decisum con appello. Il ricorso, proposto ex art. 111 Cost., non può riprodurre, quindi, le cen-sure mosse con l'appello e relative alla querela di falso. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 543 e 547 c.p.c., e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. E' errata, secondo il ricorrente, la in-terpretazione del Tribunale sugli effetti della formazione del vincolo di indisponibilità conseguente alla dichiarazione del Comune. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità del credito si produce, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., con la notificazione dell'atto di pignoramento, ed esso genera l'inopponibilità, rispetto al creditore pignorante, di qualsiasi fatto sopravvenuto, che determini l'estinzione totale o parziale del credito (nella specie: compensazione parziale) al di fuori del procedimento esecutivo (Cassazione civile, sezione 3^, n. 4970 del 26 settembre 1919, Rv. 401627). Per quanto riguarda poi specificamente la dichiarazione resa da un Comune, a norma del D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 113, che le somme di sua pertinenza, giacenti presso il tesoriere comunale, sono vincolate a fini speciali, dichiarazione che ha per effetto quello di creare un vincolo d'indisponibilità esecutiva delle somme stesse, la giurisprudenza precisa che tale dichiarazione non è opponibile al creditore procedente ove sia successiva alla notificazione dell'atto contenente l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c., (Cassazione civile, sezione 3^, n. 496 del 18 gennaio 2000, Rv. 532931). Ciò esclude anche che la dichiarazione possa avere effetti retroattivi. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 474, 479, 480, 488 c.p.c., e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. La procedura esecutiva è stata iniziata e completata, rileva il ricorrente, senza che fosse depositato agli atti il titolo esecutivo costituito dalla sentenza. Il motivo è inammissibile in quanto non attiene alla esistenza del titolo ma al deposito nella procedura e-secutiva di una sua copia autentica. In quanto tale l'irregolarità dedotta dal ricorrente non attiene all'atto esecutivo specificamente impugnato con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., e deve considerarsi preclusa. Vanno considerate peraltro pertinenti le osservazioni del Tribunale di Brindisi dato che la funzione del deposito del titolo esecutivo e del precetto, è quella di consentire al giudice di accertare la loro regolarità formale, al fine di procedere all'espropriazione immobiliare, cosicchè la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che non è soggetto a termine perentorio (art. 557 c.p.c., comma 2), e pertanto non è nulla l'ordinanza di vendita, se tali atti sono allegati al fascicolo dell'esecuzione in un momento successivo a quello disposto dalla norma (Cassazione civile, sezione 3^, n. 6957 del 22 marzo 2007, Rv. 596759 e n. 5906 del 17 marzo 2006, Rv. 592235). Infine con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c., e art. 112 c.p.c., per ultra ed extra petizione nonchè la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Secondo il ricorrente il Tribunale ha attribuito ai C. interessi anatocistici e spese processuali relative a procedimenti esecutivi dichiarati estinti con ordinanze del giudice dell'esecuzione e relativi a procedimenti di opposizione a tali ordinanze rigettate con pronunce definitive della Cassazione. Il motivo difetta del requisito dell'autosufficienza perchè il ricorrente avrebbe dovuto riportare nel ricorso il testo dell'atto di opposizione al fine di consentire un controllo sulla pretesa omissione di valutazione delle censure che avrebbe mosso in maniera analitica alla liquidazione, contrariamente a quanto è stato rilevato dalla sentenza (cfr. fra le molte, Cassazione civile sezione 1^, n. 15952 del 17 luglio 2007, che ribadisce il principio per cui il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito). Il motivo difetta conseguentemente anche del requisito della ammissibilità sotto il profilo della esclusiva deducibilità per mezzo del ricorso ex art. 111 Cost., di violazioni di diritto che non risultano chiaramente comprensibili e valutabili per il difetto di autosufficienza sopra evidenziato che investe comunque anche gli stessi profili di contestazione della liquidazione della somma assegnata. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del Comune ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 9.100,00 di cui 100,00 per spese,oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008 |







