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CLASS ACTION
La Legge Finanziaria 2008,
entrata in vigore l'1 gennaio, introduce nel nostro ordinamento
giuridico la c.d. class action, consistente nell'"azione collettiva
risarcitoria a tutela dei consumatori".
Si tratta di un "nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle
misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e
degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa
comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela".
Dal punto di vista della tecnica legislativa, la legge 244/2007
introduce un nuovo articolo (140-bis. - Azione collettiva risarcitoria)
nel codice del consumo, approvato con d. lgs. n. 206/2005.
Tale nuovo istituto entrerà in vigore tra 180 giorni.
Si riporta qui di seguito il testo della riforma (arti. 2, commi da 445
a 449 della Finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28
dicembre.
Legge 24 dicembre 2007 n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
(G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 285)
(...)
Articolo 2
(Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie
con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e
sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza;
Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia
e diversificazione delle fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo
delle imprese; Diritto alla mobilita'; Infrastrutture pubbliche e
logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione;
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela
della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e
paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti
sociali, solidarieta' sociale e famiglia; Politiche previdenziali;
Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei
diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche) (...)
comma 445. Le disposizioni di cui ai commi da 446 a 449 istituiscono e
disciplinano l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori,
quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure
nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli
utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria
volti ad innalzare i livelli di tutela.
comma 446. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il seguente:
"Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria).
- 1. Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri
soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad
agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli
utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa
l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla
restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti
nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai
sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di
atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di
comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una
pluralita' di consumatori o di utenti.
2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e
comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi
collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi
della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per
iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva.
L'adesione puo' essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino
all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai
sensi del comma 1 e' sempre ammesso l'intervento dei singoli
consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto.
L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva,
l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interruttivi
della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.
3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando
occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilita' della
domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che
pronuncia in camera di consiglio. La domanda e' dichiarata
inammissibile quando e' manifestamente infondata, quando sussiste un
conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa
l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela
ai sensi del presente articolo. Il giudice puo' differire la pronuncia
sull'ammissibilita' della domanda quando sul medesimo oggetto e' in
corso un'istruttoria davanti ad un'autorita' indipendente. Se ritiene
ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto
l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicita' dei contenuti
dell'azione proposta e da' i provvedimenti per la prosecuzione del
giudizio.
4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai
quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli
consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono
intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il
giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun
consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione
della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto
sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in
cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o
utente costituisce titolo esecutivo.
5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1
fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito
all'azione collettiva. E' fatta salva l'azione individuale dei
consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non
intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.
6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al
comma 4 o non vi e' stata accettazione nel termine di sessanta giorni
dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale
competente ai sensi del comma 1 costituisce un'unica camera di
conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da
restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione
collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno
domanda. La camera di conciliazione e' composta da un avvocato indicato
dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato
indicato dall'impresa convenuta ed e' presieduta da un avvocato
nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo
speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione
quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini
e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il
verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa,
su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e
dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la
composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di
conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in
cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni".
comma 447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano
efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
comma 448. All'articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente:
"7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206".
comma 449. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, la rubrica del titolo II della parte V e'
sostituita dalla seguente: "Accesso alla giustizia".
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