| DL. 10.02.2009 n. 5: le novità del Decreto incentivi. |
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DL. 10.02.2009 n. 5: le novità del Decreto incentivi.
In data 11.2.2009 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 il DL. 10.2.2009
n. 5, recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”, in vigore dalla stessa data dell’11.2.2009. Tra gli interventi più rilevanti si segnalano gli incentivi per la rottamazione dei veicoli e la detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nell’ambito di un intervento di recupero edilizio cui si applichi l’agevolazione del 36%. Sono inoltre state modificate alcune disposizioni del Decreto anti-crisi (DL. 185/2008) prevedendo una ulteriore riduzione della misura dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili e un ulteriore inasprimento della sanzione per l’indebito utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta nel mod. F24. Infine si segnalano alcune disposizioni agevolative relative alle imprese appartenenti ai distretti produttivi e alle società che risulteranno da operazioni di aggregazione d’imprese. Ambito d’intervento del decreto incentivi: agevolazioni per la sostituzione e l’acquisto di autovetture, veicoli commerciali, motocicli e ciclomotori; detrazioni per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici; incentivi a difesa dell’occupazione; agevolazioni per le aggregazioni aziendali; agevolazioni per i distretti produttivi, rivalutazione degli immobili; novità in materia di accertamento sulle imposte indirette (di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni). Agevolazioni per la sostituzione di autovetture nuove È previsto un contributo di 1.500,00 euro per incentivare la sostituzione di autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo appartenenti alle categorie “euro 0”, “euro 1” o “euro 2”, immatricolati fino al 31.12.99, con autovetture nuove: • appartenenti alla categoria “euro 4” o “euro 5”; • che emettano non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro, se a benzina; • che emettano non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro, se a gasolio.
Agevolazioni per la sostituzione di veicoli commerciali
E’ previsto un contributo di 2.500,00 euro quale incentivo per la sostituzione di veicoli di peso non superiore a 3.500 chilogrammi, appartenenti alle categorie “euro 0”, “euro 1” o “euro 2”, ed immatricolati entro il 31.12.99, con veicoli nuovi appartenenti alla categoria “euro 4” o “euro 5”. Il contributo viene erogato per la sostituzione, mediante demolizione, di veicoli che soddisfino determinati requisiti. In particolare i veicoli da demolire, per fruire dell’agevolazione in esame, devono appartenere ad una delle categorie di cui all’art. 54 co. 1 lett. c), d), f), g) ed m) del DLgs. 30.4.92 n. 285, quali: • autoveicoli per trasporto promiscuo aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose, contenenti al massimo 9 posti compreso quello del conducente; • autocarri destinati al trasporto di cose; • autoveicoli per trasporti specifici di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti di particolari attrezzature relative a tale scopo; • autovetture per uso speciale, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio; • autocaravan adibiti al trasporto e alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. Gli autoveicoli appartenenti alle categorie sopra elencate devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti: • avere una massa massima non superiore a 3.500 chilogrammi; • appartenere alle categorie “euro 0”, “euro 1”, “euro 2”; • essere stati immatricolati entro il 31.12.99. Caratteristiche dei nuovi veicoli da acquistare Gli autoveicoli demoliti devono essere sostituti con autoveicoli nuovi appartenenti alle medesime categorie indicate nell’art. 54 co. 1 lett. c), d), f), g) ed m) del DLgs. 30.4.92 n. 285, ovvero: • avere una massa massima di peso non superiore a 3.500 chilogrammi; • appartenere alla categoria “euro 4” o “euro 5”. Agevolazioni per l’acquisto di autovetture ecologiche
Per
l’acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal
costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o
doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione
elettrica ovvero ad idrogeno, ferma restando la misura del precedente
contributo (previsto dall’art. 1, commi 228 e 229, della legge
Finanziaria 2007), il contributo è aumentato di euro 1.500 nel caso in
cui il veicolo acquistato, nell’alimentazione ivi considerata, abbia
emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro.
Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle previste per la sostituzione delle autovetture inquinanti. Agevolazioni per l’acquisto di veicoli commerciali ecologici Per l’acquisto di autocarri, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o "euro 5", nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, ferma restando la misura del precedente contributo (previsto dall’art. 1, commi 228 e 229, della legge Finanziaria 2007), il contributo è incrementato fino ad euro 4.000. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di mezzi di trasporto inquinanti. Agevolazioni per l’acquisto di motocicli e ciclomotori
In
caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di
categoria "euro 3" con contestuale rottamazione di un motociclo o di un
ciclomotore di categoria "euro 0" o "euro 1", realizzata attraverso la
demolizione, è concesso un contributo di euro 500.
Aiuti “de minimis” Le agevolazioni precedenti possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006. Installazioni di impianti GPL e gas metano A decorrere dal 7 febbraio 2009, è rideterminata nella misura di euro 500 la misura dell’incentivo per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano. Detrazioni per l’acquisto di mobili e elettrodomestici
È
riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda IRPEF nella misura del
20% delle spese documentate sostenute dal 7.2.2009 al 31.12.2009 e fino
a un importo massimo di spesa pari a € 10.000, da ripartire in 5 quote
annuali (quindi con risparmio teorico massimo di €. 400), per
l’acquisto di:
• mobili; • elettrodomestici ad alta efficienza energetica, ossia di classe di efficienza energetica A +, nonché apparecchi televisivi e computer. La detrazione è riservata a coloro che fruiscono della detrazione del 36% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ex art. 1 della L. 449/97, iniziati a partire dall’1.7.2008 ed effettuati su singole unità immobiliari residenziali. La norma specifica che l’acquisto deve essere finalizzato all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Rivalutazione dei beni immobili: nuove aliquote d’imposta sostitutiva
Vengono
nuovamente modificate dall’art. 5 del decreto le aliquote dell’imposta
sostitutiva dovuta per ottenere il riconoscimento fiscale del valore
degli immobili d’impresa oggetto di rivalutazione ai sensi dell’art.
15, DL n. 185/2008. Non sono modificate le altre disposizioni in
materia di rivalutazione circa il differimento temporale dell’efficacia
fiscale della rivalutazione, né l’aliquota dovuta per l’affrancamento
della riserva in sospensione d’imposta. In particolare nella
rivalutazione degli immobili ammortizzabili la nuova aliquota passa dal
7% al 3%, per la rivalutazione immobili non ammortizzabili passa dal 4%
al 1,5%. Invariata come visto al 10% l’aliquota per l’affrancamento
delle riserve di rivalutazione.
Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti
E’
previsto un ulteriore inasprimento delle sanzioni a carico dei
contribuenti che effettuino compensazioni indebite mediante il mod.
F24. La sanzione prevista dall’art. 27, comma 18, DL n. 185/2008 in
misura compresa tra il 100 e il 200% dell’importo indebitamente
utilizzato in compensazione viene aumentata al 200% in caso di indebito
utilizzo per un importo superiore a € 50.000 per anno solare.
Ulteriori provvedimenti contenuti nel decreto riguardano:
Distretti produttivi: previsione di un nuovo regime fiscale per le imprese appartenenti ai distretti produttivi, che potranno optare per la tassazione unitaria con gli stessi criteri previsti per il consolidato fiscale, anche su base concordataria triennale. (Tale provvedimento verrà approfondito non appena ci saranno gli auspicati chiarimenti ministeriali.) Aggregazioni fra imprese: proroga per l’anno 2009 del cosiddetto bonus aggregazioni per le società che risulteranno da operazioni di fusione, scissione e conferimento, per le quali sarà possibile il riconoscimento fiscale gratuito, fino a 5 milioni di euro, dei maggiori valori iscritti, senza pagamento di alcuna imposta sostitutiva, sempre che l’operazione non avvenga all’interno di gruppi già esistenti; Di seguito si riporta il collegamento per il testo integrale del decreto incentivi. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Fisco e Diritto d’Impresa dello Studio Legale Bertaggia. DL. 10 febbraio 2009 n.5 |







