| Sentenze Investigazioni Difensive |
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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, denunciata con riferimento all'art. 3 cost., nell'art. 195 comma 4 c.p.p., nella parte in cui esclude che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possano deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni. La disciplina differenziata della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria risponde, infatti, a criteri di ragionevolezza, in quanto sanziona l'obbligo di documentazione delle attività investigative, al fine di assicurare la conoscibilità delle prove di accusa alla chiusura delle indagini preliminari, e tiene conto, da un canto, della situazione di potere-dovere che si manifesta nelle investigazioni di polizia giudiziaria, dall'altro della disciplina di favore riconosciuta agli atti della polizia giudiziaria, che, a differenza dei risultati documentali delle investigazioni difensive , possono essere utilizzati per le contestazioni in dibattimento. La disposizione, d'altro canto, si inquadra nell'ambito delle tradizionali limitazioni alla possibilità di testimoniare previste dall'art. 197 lettera d) c.p.p., laddove stabilisce l'incompatibilità con l'ufficio di testimone per coloro che abbiano svolto funzioni di giudice, di pubblico ministero o di loro ausiliario.
Corte assise Lanciano, 11 giugno 1991
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