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lunedì 15 marzo 2010
 
 
Legge Finanziaria 2010 PDF Stampa E-mail
 LEGGE FINANZIARIA 2010 I PRIMI COMMENTI
 
 
Le principali novità della finanziaria 2010 che attengono in particolare alla proroga della detrazione IRPEF del 36% per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, alla fissazione dell’aliquota IVA al 10% anche per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, nonché alla riproposizione della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.Si evidenzia che non sono state riproposte le “consuete” proroghe di alcune agevolazioni, tra le quali il regime agevolato in materia di imposte di registro e ipocatastali a favore della piccola proprietà contadina e il beneficio legato al contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile a favore degli autotrasportatori.La Finanziaria 2010 ha un contenuto “ridotto” poiché si inserisce nella programmazione economica/ finanziaria per il periodo 2010 – 2013.Infatti, le principali disposizioni di natura fiscale, volte a “favorire le imprese, soprattutto attraverso la detassazione del valore degli investimenti in macchinari ed attrezzature” nonché ad aumentare le “misure di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale”, sono state inserite nel “Decreto anti-crisi” (DL n. 185/2008 convertito dalla Legge n. 2/2009) e nella c.d. “Manovra d’estate” (DL n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009).  La Finanziaria 2010 si compone di 2 articoli e le disposizioni rilevanti di natura fiscale sono contenute nell’art. 2, composto di 253 commi.

RIDUZIONE ACCONTO IRPEF 2009 (art. 2, commi da 6 a 8)
Come noto con il DL n. 168/2009 il Legislatore ha previsto il differimento di una quota (20%) dell’acconto IRPEF 2009 il cui versamento doveva essere effettuato entro il 30.11.2009. Considerato che il citato Decreto non sarà convertito in legge, la Finanziaria 2010 al comma 251 si preoccupa innanzitutto di dare la “copertura” agli effetti ed ai rapporti giuridici sorti sulla base dello
stesso Decreto. Ora con i commi in esame viene gestita la procedura per il recupero delle somme versate / trattenute in eccesso rispetto alla nuova percentuale del 79% “riproponendo” quanto già contenuto nel citato Decreto. Pertanto è confermato che:
- ai soggetti che alla data del 24.11.2009 hanno versato l’acconto IRPEF 2009 senza tener conto del “differimento” di 20 punti percentuali, spetta un credito d’imposta pari all’ammontare versato in eccesso, che può essere utilizzato in compensazione. A tal fine nel mod. F24 va utilizzato il codice tributo “4035”;
- i sostituti d’imposta che hanno trattenuto in busta paga l’acconto IRPEF 2009 ai soggetti che hanno presentato il mod. 730, calcolato sulla base dell’originaria percentuale (99%) restituiranno il maggior importo trattenuto con la retribuzione di dicembre 2009.

DETRAZIONE IRPEF 36% (art. 2, comma 10)
La detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è prorogata con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2012, fermi restando gli altri contenuti della normativa quali il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per ciascun immobile oggetto dell’intervento e la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera. É prorogata altresì la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 36% da parte degli acquirenti o assegnatari di un’unità immobiliare facente parte di un edificio sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie, con riferimento agli interventi eseguiti dai predetti soggetti nel periodo compreso tra l’1.1.2008 ed il 31.12.2012, a condizione che l’immobile sia ceduto / assegnato entro il 30.6.2013.

ALIQUOTA IVA INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (art. 2, comma 11)
La Direttiva n. 2009/47/CE ha modificato l’elenco (contenuto nell’Allegato III della Direttiva n. 2006/112/CE) dei beni e dei servizi per i quali i singoli Stati possono prevedere un’aliquota ridotta. In particolare, in detto elenco sono stati ricompresi i servizi ad alta intensità di lavoro, incluse le ristrutturazioni edilizie. Alla luce di ciò, il comma 11 in esame dispone che “a regime”, l’aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizi relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d), Legge n. 457/78 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, è fissata nella misura ridotta del 10%. Si rammenta che, ad oggi, l’aliquota ridotta del 10% è già prevista per gli interventi di cui alle citate lett. c) e d), mentre è applicabile agli interventi di manutenzione di cui alle lett. a) e b) in forza della specifica disposizione introdotta dalla Finanziaria 2000 e prorogata da ultimo dalla Finanziaria 2008.
Manutenzione – lett. a) e b) – fabbricati a prevalente destinazione abitativa ♦ fino al 2009, aliquota IVA del 10%, per deroga Finanziaria 2008 - dal 2010, aliquota IVA del 10% a regime.
Restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia – lett. c) e d) – Aliquota IVA del 10% ex n. 127-quaterdecies, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72.

AUMENTO IRAP / ADDIZIONALE PER REGIONI CON DEFICIT SANITARIO (art. 2, comma 86)
Per le Regioni che presentano un disavanzo sanitario, prive di un “piano di rientro”, è previsto un incremento automatico dell’aliquota IRAP pari al 0,15% e dell’addizionale pari allo 0,30%.  Alla data odierna non risultano ancora pubblicate le decisioni delle Giunte Regionali di Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Lazio e Piemonte, per cui sarà nostra cura informaVi sulla conferma di tale aumento.

DETASSAZIONE C.D. “PREMI DI PRODUTTIVITÀ” (art. 2, commi 156, lett. b e 157)
È confermata la proroga per il periodo 1.1 – 31.12.2010 dell’assoggettamento all’imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di “premi produzione” introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. c), DL n. 93/2008:
- su un importo massimo complessivo lordo di € 6.000;
- con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2009 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 35.000, al lordo delle somme assoggettate nel 2009 ad imposta sostitutiva ex art. 2, DL n. 93/2008.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI (art. 2, comma 229)
È riproposta la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate posseduti all'1.1.2010, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali. Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al 31.10.2010, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva (unica soluzione o prima rata). Si rammenta che l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 4% (per terreni e partecipazioni qualificate) e al 2% (per partecipazioni non qualificate).
In particolare si sottolinea che chi avesse già in precedenza aderito a tale rivalutazione è pregato di contattare lo Studio al fine di esaminare la convenienza di approfittare della nuova opportunità riproposta. 

CREDITO D’IMPOSTA “RICERCA & SVILUPPO” (art. 2, comma 236)
Per gli anni 2010 e 2011 è riproposta la concessione di un credito d’imposta per le spese relative all’attività di “ricerca & sviluppo”.
Le modalità attuative saranno stabilite da un apposito DM. In particolare il comma 236 prevede che potranno essere individuate nuove tipologie di investimenti agevolabili nonché “i soggetti beneficiari meritevoli” dell’agevolazione.

DISPOSIZIONI CHE “MANCANO ALL’APPELLO”
Negli ultimi anni alcune disposizioni a favore di determinati settori e soggetti, introdotte con riferimento ad un determinato periodo d’imposta, sono state oggetto di ripetute proroghe e quindi “riproposte” di volta in volta per l’anno successivo. Nella Finanziaria 2010 in esame spicca l’assenza della proroga di alcune disposizioni di favore tra le quali si evidenziano:
- il regime agevolato (imposta di registro e ipotecaria in misura fissa pari ad € 168 e imposta catastale in misura proporzionale dell’1%) per gli acquisti di terreni agricoli e loro pertinenze effettuati da parte dei coltivatori diretti, volti a favorire la "formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina";
- il beneficio a favore degli autotrasportatori in relazione al contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t;
- la deduzione forfetaria prevista dall’art. 66, comma 5, TUIR per le spese non documentate a favore degli autotrasportatori di merci in conto terzi, in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa;
- la detrazione IRPEF del 19% delle spese per l’autoaggiornamento e la formazione riconosciuta a favore dei docenti in scuole di ogni ordine e grado;
- la detrazione IRPEF del 19% delle spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (locale, regionale o interregionale).

ULTERIORI NOVITA’ CONTENUTE NELLA FINANZIARIA

ALIENAZIONE IMMOBILI STATALI A TRATTATIVA PRIVATA
L'Agenzia del demanio è autorizzata ad alienare gli immobili statali con trattativa privata, se i beni non superano il valore di 400mila euro. Sopra questa soglia, mediante asta pubblica/invito a offrire o, se non aggiudicati, mediante trattativa privata. Per regioni ed enti locali territoriali sul cui territorio si trovano i beni in vendita è previsto il diritto di opzione all'acquisto, nonché il diritto di prelazione, nell'ipotesi di procedure a offerta libera.

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA.
Possibilità di concessione "in deroga" dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa per periodi non superiori a 12 mesi. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% in caso di proroghe successive. Per garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione, si prevede il rispetto dei livelli minimi di permanenza lavorativa richiesti ai lavoratori (comma 3 dell'articolo 8 del Dl 86/1988 e comma 1 dell'articolo 16 della legge 233/1991) ai fini dell'ammissione ai trattamenti medesimi. Gli oneri sono a carico delle risorse previste dalla delibera Cipe 6 marzo 2009 n. 2, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera Cipe 31 luglio 2009 n. 70.

APPRENDISTATO.
Finanziamento di 100 milioni per il 2010, di cui il 20% per l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età (articolo 118, comma 16, della legge finanziaria 2001). Sul fronte della retribuzione dell'apprendista è previsto che la contrattazione collettiva possa stabilire la retribuzione in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti con mansioni corrispondenti, nonché graduale in relazione all'anzianità di servizio.

BENEFICIO PER CHI, DESTINATARIO DI SOSTEGNO AL REDDITO, ACCETTA UN LAVORO CON INQUADRAMENTO INFERIORE.
In via sperimentale per il 2010, viene riconosciuto ai soggetti beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni di lavoro che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello delle mansioni esercitate, una contribuzione figurativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. La contribuzione è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e quello relativo al nuovo lavoro svolto.

INCENTIVO AI DATORI DI LAVORO CHE NON LICENZIANO.
Previsto per il 2010, nei limiti di 12 milioni di euro, un incentivo erogato dall'Inps per i datori di lavoro, le cui aziende non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale avente la stessa qualifica e che non abbiano sospensioni dal lavoro, che assumano lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria, di cui all'articolo 19, comma 1, del DL. 636/1939. L'incentivo è pari all'indennità spettante al lavoratore ed è erogato secondo procedure ad hoc. In merito si attendono maggiori chiarimenti ed informazioni sulle procedure attuative da adottare.

INCENTIVI PER AUTO ED ELETTRODOMESTICI.
È allo studio dell'Esecutivo un decreto con gli incentivi per rilanciare i consumi tra cui la rottamazione: l'incentivo, rispetto al 2009, è annunciato come meno conveniente e si concentrerà su auto meno inquinanti (Gpl-metano). Previsti benefici anche per l'acquisto di elettrodomestici e cucine.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER I DATORI CHE ASSUMONO DISOCCUPATI OVER 50.
Viene estesa la riduzione contributiva per i lavoratori in mobilità (pari a quella per gli apprendisti), in via sperimentale per il 2010, ai datori di lavoro che assumono i lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni. La durata della riduzione contributiva è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o beneficiari dell'indennità suddetta, con almeno 35 anni di età contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Il beneficio è concesso a domanda e nei limiti di 120 milioni di euro per il 2010.

 

 
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