| Sentenze responsabilità professionale avvocati |
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Raccolta di giurisprudenza in materia di responsabilità professionale degli avvocati. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti.
L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, al sensi degli art. 2236 e 1176, c.c., in caso di incuria od ignoranza di disposizioni di legge, ed, in genere, nei casi in cui per negligenza od imperizia, comprometta il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che egli abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto, l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata. Inoltre la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone sempre la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il danno del quale è chiesto il risarcimento.
Tribunale Bari, sez. III, 17 aprile 2008 , n. 978
Va confermata la condanna al risarcimento per
responsabilità professionali dell’avvocato che non riassunse il
giudizio, finendo così per danneggiare il cliente; la responsabilità
contrattuale del professionista, dovuta alla sua condotta omissiva, non
può essere esclusa sul rilievo che il cliente non si sia poi attivato
per intraprendere una nuova azione giudiziaria oppure per riassumere
tardivamente il processo interrotto. Ogni forma di colpevole
corresponsabilità del cliente è da escludersi, perché evocarla con
riferimento a una presunta “inerzia” di quest’ultimo significa andare
oltre il dovere di correttezza che pure incombe sul creditore ex art.
1227 c.c.
Cassazione civile , sez. III, 15 aprile 2008 , n. 9868 |







