| Sentenze responsabilità professionale avvocati |
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In base all'insegnamento della Corte Suprema secondo la quale le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento, deriva che l'inadempimento del professionista (nella specie: avvocato ) alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata - non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (nella specie, del giudizio di appello), il danno derivante da eventuali sue omissioni (nella specie, tardiva proposizione dell'impugnazione) intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito". Non può dichiararsi la responsabilità di un avvocato quando manchi la prova del rapporto causale tra l'omessa deduzione di capitoli di prova e il rigetto di una domanda proposta in via riconvenzionale.
Tribunale Milano, 03 settembre 2004
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