| Sentenze responsabilità professionale avvocati |
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Raccolta di giurisprudenza in materia di responsabilità professionale degli avvocati. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti.
Avvocato - Responsabilità civile - Errori ed omissioni - Intempestivo deposito di ricorso per cassazione - Responsabilità dell' avvocato - Sussistenza - Ascrivibilità eventuale del ritardo a terzi dei quali l' avvocato si sia avvalso per l'adempimento - Irrilevanza.
Cassazione civile sez. III 07 luglio 2009 n. 15895
In merito al reato di calunnia e agli apprezzamenti contenuti in uno scritto difensivo, l'avvocato può andare esente da responsabilità soltanto se la sua prestazione professionale a tutela dell'interesse del cliente non esorbiti dai limiti consentiti dalla legge e sia rigorosamente funzionale al corretto ed onesto espletamento del mandato conferitogli (confermata, nella specie, la condanna inflitta al difensore che, nel redigere l'atto di opposizione al precetto intimato al suo assistito per il pagamento dell'assegno di mantenimento, non si era limitato ad illustrare le ragioni di tale opposizione, ma si era lasciato volontariamente coinvolgere in una serie di gravi ed infondate accuse rivolte contro il giudice della separazione, iniziativa questa non funzionale al corretto e legittimo espletamento della difesa tecnica).
Cassazione penale sez. VI 01 luglio 2009 n. 34821 SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO E FISCO. LAVORO AUTONOMO Professioni intellettuali responsabilita '. Obbligazione di risultato o di mezzi nella soluzione di problemi dispeciale difficoltàLavoro autonomo - Professioni intellettuali - Responsabilità - Responsabilità civile del professionista - Onere della prova del danno a carico del cliente - Contenuto - Avvocato - Mancata comunicazione al cliente dell'avvenuto deposito di provvedimento sfavorevole - Perdita della facoltà di proporre impugnazione - Responsabilità - Condizioni - Prova della concreta probabilità di accoglimento dell'impugnazione - Necessità. In tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista; pertanto - poiché l'art. 1223 c.c. postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di una danno, consistente in una diminuzione patrimoniale - la responsabilità dell' avvocato per la mancata comunicazione al cliente dell'avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole - con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione - può essere affermata solo se il cliente dimostri che l'impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta. Cassazione civile sez. II, 27 maggio 2009 n. 12354 AVVOCATO Responsabilita' civile-Contratto di assicurazione In tema di responsabilità professionale, sussiste l'obbligo di manleva in capo alla compagnia assicuratrice, anche se esiste una dichiarazione confessoria in cui il legale ammette il suo errore nei confronti del cliente. L'assicurazione, infatti, non è litisconsorte nell'azione promossa dal cliente contro il proprio avvocato, ma parte di un diverso rapporto di garanzia assicurativa, nascente dal contratto di assicurazione. Pertanto nei rapporti tra assicuratore e assicurato valgono le regole convenzionali del contratto, che prevedono la denuncia del sinistro e, in base all'art. 1917 c.c., la garanzia del rischio da responsabilità professionale. |

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