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venerdì 09 maggio 2008
 
 
Sentenze responsabilità professionale avvocati PDF Stampa E-mail
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Raccolta di giurisprudenza in materia di responsabilità professionale degli avvocati. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti. 

 

   

Il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno da responsabilità professionale decorre dal momento in cui si verifica il fatto dannoso; pertanto, con riferimento all'azione proposta contro un avvocato, il quale non abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo, ma, in difformità dall'incarico ricevuto, opposizione all'esecuzione immobiliare già iniziata, la decorrenza coincide con la scadenza del termine per la proposizione dell'opposizione all'ingiunzione e, quindi, con la data in cui il decreto sia divenuto irrevocabile.
Cassazione civile , sez. III, 09 maggio 2007 , n. 10578
 
L'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato non implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e, perciò, la "certezza morale" che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente. Ne consegue che, al criterio della certezza della condotta, può sostituirsi quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che non vi era certezza, ma neppure possibilità di accertare che la domanda potesse essere accolta, posto che non era dato conoscere quali fossero esattamente le circostanze sulle quali i testimoni avrebbero dovuto deporre). In tema di responsabilità del legale incombe al cliente, il quale assume di aver subito un danno, l'onere di provare la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno e il rapporto di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno. Per quanto riguarda la difettosità o inadeguatezza della prestazione professionale, il cliente ha l'onere di fornire la prova di idonei dati obiettivi in base ai quali il giudice valuterà se, in relazione alla natura del caso concreto, l'attività svolta dal professionista possa essere giudicata sufficiente.                     

Cassazione civile , sez. III, 18 aprile 2007 , n. 9238

La diligenza dell’avvocato nell’espletamento dell’incarico ricevuto dal cliente - in applicazione dei principi dettati dagli art. 2236 e 1176 comma 2 c.c.- deve essere valutata in base al parametro della diligenza professionale, tenuto conto della natura dell’attività esercitata, con la precisazione che, nei casi di speciale difficoltà, la responsabilità va esclusa.
Cassazione civile , sez. III, 17 gennaio 2007 , n. 974
 


 

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