www.mamboteam.com
Home
venerdì 03 settembre 2010
 
 
Detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico PDF Stampa E-mail

OGGETTO: Detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

La circolare n. 36/E fornisce le modalità per usufruire della detrazione del 55 % dall'imposta sui redditi (IRPEF o IRES) in base alle spese sostenute nel 2007 dal contribuente per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

1° regola
Per gli interventi di riqualificazione energetica non occorre inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara.

2° regola
Necessita
·    l'asseverazione di un tecnico
·    la trasmissione all'Enea di un attestato di certificazione energetica a fine lavori

3° regola
I pagamenti si devono effettuare con bonifico bancario o postale

4° regola
La fattura deve contenere anche il costo della manodopera

SOGGETTI BENEFICIARI
L'agevolazione interessa
§    le persone fisiche a titolo privato
§    le imprese individuali
§    le società di persone e capitali
§    gli esercenti arti e professioni
§    gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale

II beneficio fiscale interessa:
§    i soggetti con immobili in proprietà o in possesso  di un diritto reale sul bene (usufrutto)
§    l'inquilino o il comodatario
§    il conduttore di contratto di leasing immobiliare
§    i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti condominiali.

Sono ammessi alla detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore del solo immobile a titolo abitativo qualora sostengano le spese dei lavori.

Nel caso di variazione della titolarità dell'immobile durante i tre anni previsti per la detrazione, si applicano le regole per la detrazione del 36%:
·    le quote di detrazione residue si trasferiscono al nuovo proprietario o titolare di diritto reale
·    il beneficio rimane in capo al conduttore o al comodatario che ha sostenuto le spese qualora cessi il contratto di locazione o di comodato.

Per i soggetti non titolari di reddito d'impresa sono detraibili le spese pagate mediante bonifico bancario dal 1 gennaio al 31 dicembre 2007.

AGEVOLAZIONE PER LE IMPRESE
Per le imprese e lavoratori autonomi la detrazione del 55% si aggiunge alla deducibilità dei costi nel quadro RE - RG - RF e va a decurtare le imposte dovute.
Rientrano le spese relative agli interventi ultimati nel 2007 senza tener conto del pagamento effettivo delle fatture.
L'obbligo del pagamento mediante bonifico è escluso per i soggetti esercenti attività d'impresa.

Ai fini del reddito d'impresa vale il momento di imputazione dei costi, che si verifica:
·    per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni
·    per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione
Qualora gli interventi siano eseguiti con contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore determinata sul costo sostenuto dalla società concedente.

EDIFICI INTERESSATI
L'agevolazione interessa esclusivamente
·    edifici o unità immobiliari esistenti compresi quelli a uso commerciale o       strumentali all'esercizio dell'attività di impresa o professionale
·    di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.
Restano esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.

Ai fini dell'agevolazione:
·    l'edificio deve essere già dotato di impianto di riscaldamento
·    nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell'unità immobiliare, con conseguente aumento del numero, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità
·    nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione la detrazione spetta solo nel caso di fedele ricostruzione.

INTERVENTI AGEVOLATI - ALLEGATI ALLA LEGGE N. 296/2006

Gli interventi agevolati sono individuati nelle tabelle di riferimento per la valutazione tecnica,
allegate alla Finanziaria 2007:

Per questa tipologia di interventi non viene specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L'intervento è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale.
L'indice di risparmio che deve essere conseguito per fruire della detrazione deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.
La circolare 36/E precisa che rientrano tra detti interventi, a titolo esemplificativo, la sostituzione o l'installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie e biomasse, gli impianti di  cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche degli interventi successivamente agevolabili.
Il Decreto 19/07/2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze richiede un termine minimo di garanzia fissato in cinque anni per i pannelli ed i bollitori ed in due anni per accessori e componenti tecnici e prescrive che i pannelli siano conformi alle norme UNI 12975 e alle norme UNI  per i pannelli realizzati in autocostruzione.
Non risultano agevolabili pertanto  né l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalla caldaie a condensazione.
Poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico, non è sufficiente la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica indicati, ma è necessario cha  a seguito dei lavori tali indici si riducano ulteriormente.
Rientrano anche
·    le prestazioni professionali comprese quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica
·    fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti
·    fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti
·    demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo
·    fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso
·    miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni
·    fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
·    smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

DETRAZIONE  55%
L' agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda IRPEF e IRES da ripartire in tre quote annuali di pari importo da usufruire nella dichiarazione relativa all'anno 2007 e nei due periodi d'imposta successivi.
Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili, cumulabili, il limite massimo della è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

ESEMPIO
installati i pannelli solari  - importo massimo detrazione        60.000 euro
impianto di climatizzazione invernale - detrazione massima   30.000
detrazione massima                                                            90.000 euro.

che partecipano alla spesa, la detrazione è suddivisa in base all'onere sostenuto effettivamente Il limite massimo di detrazione è riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento; in presenza di più soggetti da ciascuno.

Per gli interventi condominiali, la detrazione va riferita a ciascuna unità immobiliare dell'edificio ad eccezione degli interventi di riqualificazione globale che riguardano l'intero edificio; in tale ipotesi la detrazione di 100.000 euro è complessiva e va ripartita tra i soggetti beneficiari.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
L'agevolazione del 55% si sovrappone in molti casi alla detrazione del 36% e, di conseguenza, i due benefici non sono tra loro cumulabili .
Il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto di una agevolazione.

ADEMPIMENTI
[    Non è prevista la comunicazione al centro operativo di Pescara e alla ASL

[    La fattura deve contenere anche il costo della manodopera

Necessita
[    acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti
[    trasmettere all'ENEA
§    copia dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio sul quale sono stati eseguiti i lavori o di qualificazione energetica nei comuni dove manca la procedura per la certificazione
§    la scheda informativa relativa agli interventi realizzati
La documentazione asseverazione e attestato di certificazione/qualificazione energetica deve essere rilasciata da tecnici abilitati - gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i periti industriali, i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari.

L'attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica e la scheda informativa
·    sono trasmesse all'Enea entro 60 giorni dalla fine dei lavori comunque non oltre il 29 febbraio 2008 per i soggetti con periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

La trasmissione può avvenire
·    tramite raccomandata
·    a partire dal 30 aprile 2007 attraverso il sito internet www.acs.enea.it.

trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all'ENEA ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 - riqualificazione energetica.

MODALITA' DI PAGAMENTO DEGLI INTERVENTI
Il pagamento delle spese da parte della persona fisica - non titolare P:IVA - è effettuato
·    con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Conservare ed esibire all'Amministrazione finanziaria la asseverazione, la ricevuta della documentazione inviata all'Enea, le fatture e le ricevute del bonifico bancario relativi alle spese .
ALIQUOTA IVA
Per il 2007 le prestazioni di servizi per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, sono soggetti ad IVA 10%.
L'applicazione dell'aliquota IVA ridotta richiede che sia indicato in fattura il costo della manodopera utilizzata per la esecuzione dei lavori.
Le cessioni di beni sono soggette IVA 10% solo se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto; qualora l'appaltatore fornisca beni di valore significativo  l'aliquota 10% si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione.
L'aliquota IVA 10% si applica, inoltre, ai sensi del n. 127-quaterdecies) tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633, alle prestazioni di servizi per gli interventi di recupero edilizio di cui alle lettere c) e d) ed e) della legge n. 457 del 1978  e ai sensi del  n. 127-terdecies) alle cessioni di beni finiti forniti per la realizzazione degli stessi a prescindere dalla categoria catastale del fabbricato oggetto di recupero.   

 

 

 
Top! Top!