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giovedì 04 dicembre 2008
 
 
Responsabilità penale società PDF Stampa E-mail

 

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RESPONSABILITA' PENALE DELLE SOCIETA': COME DIFENDERSI

Il decreto legislativo 231 del 2001 ha introdotto la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci.

L'innovazione normativa è, perciò, non di poco conto, in quanto determina un maggior interesse al controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale.

I soggetti destinatari di tale disciplina sono individuati negli enti forniti di personalità giuridica, società fornite di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica (praticamente è destinata a tutte le forme di attività di impresa).

Se la Vostra società venisse condannata, a seguito di un reato commesso da un Vostro dipendente, la stessa rischierebbe severi provvedimenti sanzionatori:

1.     sanzione pecuniaria (che può raggiungere il massimale di €  1.549.000);

2.     sanzione interdittiva (che può tradursi nell'interdizione dall'esercizio dell'attività piuttosto che nella  sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato);

3.    la confisca;

Tuttavia il decreto 231 prevede una forma di esonero da responsabilità dell'ente qualora dimostraste di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali. Tale esonero deve però passare attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice è chiamato a formulare.

Per questo motivo i modelli organizzativi devono prevedere specifiche procedure e affermata professionalità che non lasci nulla al "caso".

I caratteri essenziali del modello organizzativo che Vi proponiamo sono quelli di un tipico sistema di gestione dei rischi (risk management). La norma segnala tre fasi principali:

"    IDENTIFICAZIONE E MAPPATURA DELLE AREE A "RISCHIO REATO";

" PROGETTAZIONE E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO   INTERNO;

" IMPOSTAZIONE DI UN CODICE ETICO-COMPORTAMENTALE.

Tale sistema dovrà però tradursi in un processo continuo, da reiterare con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale (ampliamento di nuove sedi, acquisizioni, assunzione di nuovo personale ecc.)Il nostro studio  consiglia vivamente l'immediata adozione di tale modello organizzativo che, con il passare del tempo, si delinea come strumento fondamentale e necessario per la sopravvivenza degli enti societari.Vi informiamo inoltre che, presso di noi, avrete la possibilità di ricevere una seria consulenza in materia che servirà come punto di partenza per un'ottima architettura del modello organizzativo suddetto. Inoltre vi garantiamo totale collaborazione e disponibilità durante il necessario affiancamento per le attività di controllo e di procedimentalizzazione dei reati.

D. LGS. n. 231/2001

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

IL D.LGS. ISTITUISCE LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE PER REATI POSTI IN ESSERE DA AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E/O DIPENDENTI NELL'INTERESSE O A VANTAGGIO DELL'ENTE STESSO.

1.    La norma introduce la responsabilità in sede penale della società che va ad aggiungersi a quella della persona fisica.

2.    La responsabilità coinvolge il patrimonio dell'ente e, indirettamente, gli interessi economici dei soci.

Responsabilità dell'ente per reati posti  in essere:

-    Da amministratori, dirigenti:

 ART. 5 lett. a) (SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE)

-    persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente;

-    unità organizzativa dell'ente che sia dotata di autonomia finanziaria e funzionale

-    persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso

 - e/o dipendenti

ART. 5 lett. b)

-    persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett.a.

Nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Nb: art. 5, n. 2: esclusa la responsabilità dell'ente qualora la persona fisica abbia commesso il reato per esclusivo vantaggio proprio o di terzi.

QUALI REATI?

1)    Elenco contenuto nella norma:

-    Malversazione a danno dello Stato: art. 316- bis

-    Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: 316-ter

-    Truffa ai danni dello Stato: 640, 2° c, n. 1

-    Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: 640-bis

-    Frode informatica in danno allo Stato o di un ente pubblico: 640-ter

-    Concussione: 317

-    Corruzione: 318 (corruzione per atto di ufficio)

319    (corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio)

319-ter (corruzione in atti giudiziari)

320 (corruzione di persona incaricata di un p.s)

321 (pene per il corruttore)

322 (istigazione alla corruzione)

322 bis (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri)

Sanzioni:

NB: per illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la SANZIONE PECUNIARIA;

NNB: l'importo di una quota va da un minimo di € 258,23 a un massimo di € 1549,37.

-    Malversazione a danno dello Stato (art. 316- bis), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter), truffa ai danni dello Stato: 640, 2° c, n. 1, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis), frode informatica in danno allo Stato o di un ente pubblico: (640-ter) ? sanzione pecuniaria fino a 500 quote

-    Se inseguito alla commissione dei reati l'ente ha conseguito un profitto rilevante o è derivato un danno di particolare gravità: ? sanzione da 200 a 600 quote

-    NEI CASI PRECEDENTI SIAPPLICANO LE SANZIONI INTERDITTIVE (art. 9, 2° c):

-    interdizione dall'esercizio dell'attività;

-    sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

-    divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un p.s.;

-    l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

-    il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

-    corruzione per atti di ufficio (318), per il corruttore (321), istigazione alla corruzione (322, 1° e 2°c) sanzione pecuniaria fino a 200 quote;-    corruzione per atto contrario a doveri di ufficio(319), corruzione per atti giudiziari (319 ter), corruttore(321), istigazione alla corruzione (322, 3° e 4° c) pena pecuniaria da 200 a 600 quote;- concussione (317), 319 aggravato da 319 bis (circostanze aggravanti, quando l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità),  corruzione per atti giudiziari (319 ter, 2° c ), corruttore(321) sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.-    Le sanzioni previste nei punti precedenti previsti per i reati si applicano all'ente anche nel caso siano stati posti in essere dalle persone indicate agli artt. 320 (corruzione di persona incaricata di un p.s)e 322 bis (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri)Per i delitti tentati: ridotte di 1/3; l'ente non risponde se volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. 2)    Reati menzionati nella L. di riforma dei reati societari (L. 366/2002)-    False comunicazioni sociali-    Impedito controllo

-    Illecita influenza sull'assemblea

-    Aggiotaggio

-    Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche o di vigilanza

-    Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle società controllate

-    Operazioni in pregiudizio dei creditori

Sanzione pecuniaria per la società

False comunicazioni sociali dalle quali non consegue un danno patrimoniale ai soci o ad altri soggetti

Da 100 a 150 quote

False comunicazioni sociali relative a società non quotate dalle quali consegue un danno patrimoniale ai soci o ad altri soggetti Da 150 a 300 quote

False comunicazioni sociali relative a società quotate dalle quali consegue un danno patrimoniale ai soci o ad altri soggetti Da 200 a 400 quote

Falso in prospetto che non cagiona un danno patrimoniale Da 100 a 130 quote

Falso in prospetto che cagiona un danno patrimoniale Da 200 a 330 quote

Falso nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione che non cagiona un danno patrimoniale  Da 100 a 130 quote

Falso nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione che cagiona un danno patrimoniale Da 200 a 400 quote

Impedito controllo che cagiona un danno patrimoniale Da 100 a 180 quote

Formazione fittizia del capitale Da 100 a 180 quote

Indebita restituzione dei conferimenti Da 100 a 180 quote

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Da 100 a 130 quote

Illecite operazioni su azioni o quote della società o della controllante Da 100 a 180 quote

Operazioni in pregiudizio dei creditori Da 150 a 330 quote

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori Da 150 a 330 quote

Illecita influenza sull'assemblea Da 150 a 330 quote

Aggiotaggio Da 200 a 500 quote

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza Da 200 a 400 quote

-    reati di cui all'art. 25 sexies: abusi di mercato:

-    abuso di informazioni privilegiate

-    manipolazione del mercato




 

 
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