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Lo studio Bertaggia
mercoledì 03 dicembre 2008
 
 
Responsabilità penale delle società PDF Stampa E-mail

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 Raccolta di giurisprudenza in materia di responsabilità penale delle società. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti.  Per contatti e richieste cliccare.

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 In materia di responsabilità amministrativa degli enti ex d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, l'ente non può comparire nel procedimento se non mediante una persona fisica che lo rappresenti e, qualora quest'ultima sia anch'essa imputata o indagata per gli stessi fatti per i quali si procede a carico dell'ente, la legittimazione del rappresentante legale viene meno per il realizzarsi di un conflitto di interesse, come stabilito dall'art. 39, comma 1, d.lg. n. 231 del 2001; ciò comportando l'operatività della disciplina civilistica per l'individuazione di altra persona fisica legittimata a rappresentare l'ente. (Da queste premesse, in una fattispecie in cui il rappresentante legale dell'ente era anch'egli indagato nell'ambito del procedimento penale per il reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale del riesame che aveva per l'effetto dichiarata inammissibile la richiesta di riesame del sequestro probatorio adottato nei confronti della società siccome proposta da tale soggetto, che si trovava in situazione di possibile conflitto di interesse con l'ente).
Cassazione penale , sez. VI, 05 febbraio 2008 , n. 15689

 
Si può affermare che nel d.lg. 8 giugno 2001 n. 231 il risarcimento del danno e\o riparazione del danno è stato recuperato in chiave pubblicistica di alternativa alla sanzione penale. Non vi è dubbio perciò che l'illecito amministrativo conseguente al reato disciplinato da detto decreto obbliga direttamente l'ente al risarcimento e\o alle riparazioni del danno a norma delle leggi civili. È evidente, pertanto, che l'art. 185 c.p. deve essere interpretato estensivamente e ricomprendere anche il "tertium genus" disciplinato dalla legge in esame. La mancata indicazione nel decreto di una norma equivalente all'art. 74 c.p.p non può essere sintomatica di una volontà del legislatore delegato di escludere l'istituto della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente; l'espresso richiamo alle disposizioni del codice di procedura penale delle norme di attuazione impedisce tale conclusione in assenza di altri elementi significativi.
Uff. Indagini preliminari Milano, 24 gennaio 2008

 



 

 
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