Anche qualora si voglia qualificare la
responsabilità degli enti come
responsabilità da reato, superando
il dato testuale imposto dal legislatore, ciò che nega la possibilità di
trasferire l'azione civile nel processo
penale è llincompatibilità della
disciplina di cui agli art. 74 e ss. c.p.p. con quella dettata dal
legislatore del 2001, con conseguente inapplicabilità della stessa ai
sensi dell'art. 34 del decreto; non avendo infatti il legislatore
delegato espressamente disciplinato la costituzione di parte civile nel
corpo del decreto, e non avendo, a differenza delle corrispondenti
disposizione del codice di procedura
penale, mai menzionato la
persona offesa o la parte civile
nelle norme
processuali specificamente dettate, sino ad arrivare, nel caso dell'art.
54 a richiamare espressamente la norma sul sequestro conservativo ma
solo per consentire l'adozione della misura cautelare reale a garanzia
del pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e
di ogni altra somma dovuta all'Erario, così volutamemte escludendo il
richiamo agli ulteriori commi dell'art. 316 c.p.p. che consentono
lladozione della misura reale anche a garanzia delle
obbligazioni civili derivanti da reato.
Uff. Indagini preliminari Milano 12 gennaio 2009
Uff. Indagini preliminari Milano 12 gennaio 2009

Penale societario 





