| Responsabilità penale delle società |
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Nel corso di un procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo ai sensi del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, è consentito al giudice delle indagini preliminari nominare un perito per valutare l'idoneità a prevenire i reati di un modello organizzativo aziendale, adottato dalla società indagata dopo la commissione del fatto e invocato per evitare l'applicazione di misure cautelari interdittive.
Tribunale Roma, 22 novembre 2002
Nei confronti di una società, imputata in un procedimento penale perché il proprio legale rappresentante ha commesso delitto di tentata corruzione, appare conforme a giustizia la concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 12, comma 2, lett. a) e b) d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, nel caso in cui la stessa non solo abbia risarcito integralmente il pregiudizio arrecato alla p.a. ma abbia altresì comprovato l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di ulteriori reati, dimettendo ampia documentazione donde risulti aver allontanato il responsabile del reato e abbandonato definitivamente le condotte criminose che questi aveva assunto per avvantaggiare la società. Deve essere ridotta, ai sensi dell'art. 12 d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, la sanzione pecuniaria irrogata nei confronti di una società a titolo di responsabilità amministrativa per il reato di istigazione alla corruzione commesso dal suo legale rappresentante, qualora l'ente, prima dell'apertura del dibattimento abbia integralmente risarcito il danno alla p.a. e abbia adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati. Tribunale Pordenone, 04 novembre 2002
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