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giovedì 15 maggio 2008
 
 
LEGGE FINANZIARIA 2008 PDF Stampa E-mail
  • La struttura della "manovra"
  • La manovra Finanziaria 2008 è costituita:
  • dal DL 1.10.2007 n. 159 (conv. L. 29.11.2007 n. 222), che contiene le disposizioni fiscali e finanziarie di maggior urgenza;
  • dalla legge Finanziaria 2008 (Legge 244/2007), che contiene i dati di bilancio per il prossimo anno ed ulteriori disposizioni di finanza pubblica.
  • Principali novità in materia di reddito d'impresa e di lavoro autonomo
  • In relazione alle imprese e ai lavoratori autonomi, le principali misure di carattere fiscale previste dalla legge Finanziaria 2008 sono le seguenti:
  • Regime IRES : riduzione dell'aliquota IRES dal 33% al 27,5% a decorrere dall'esercizio 2008, con alcune conseguenti modifiche alla determinazione della relativa base imponibile;
  • Regime IRAP : abbattimento di circa il 10% dell'aliquota nominale, che passa dal 4,25% al 3,9% a decorrere dall'esercizio 2008.
  •  Per i soggetti appartenenti ai settori industriale, commerciale e dei servizi, la nuova disciplina per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP prevede:
  • - l'eliminazione delle deduzioni extracontabili;
  • - l'indeducibilità dell'ICI;
  • - la parziale indeducibilità degli interessi passivi.
  • DEDUZIONI
  • E' prevista una rimodulazione delle deduzioni applicabili per il calcolo della base imponibile IRAP.
  • Nello specifico:
  • - deduzione annua per ogni lavoratore dipendente (art. 11, comma 4-bis1): da € 2.000 a € 1.850;
  • - deduzione legata all'ammontare della base imponibile: da € 8.000, € 6.000, € 4.000, € 2.000 si passa ad € 7.350, € 5.500, € 3.700 e € 1.850 (art. 11, comma 4-bis);
  • - deduzione annua per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato (art. 11, comma 1, lett. a): da € 5.000 a € 4.600;
  • - deduzione annua per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (art. 11, comma 1, lett. a): da € 10.000 a € 9.200.
  • E' stata inoltre elimina la dichiarazione annuale IRAP attraverso il modello Unico si prevede che le imprese indichino i valori direttamente alla regione o alla provincia autonoma di riferimento.
  • Tetto annuale per i crediti d'imposta per incentivi : Dal 1° gennaio 2008 i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di
  • 250 mila euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza;
  • Credito d'imposta per la ricerca : Aumenta lo sconto fiscale riconosciuto alle imprese per il loro impegno sul fronte della ricerca industriale e dello sviluppo. La percentuale del credito d'imposta, aumenta dal 15 al 40 per cento così come l'importo complessivo, che passa ora a 50 milioni di euro;
  • PEX : l'aumento al 95% (rispetto al precedente 84%) della percentuale di esenzione sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in regime "pex", (in pratica, in caso di plusvalenze realizzate su partecipazioni esenti, il livello di tassazione torna ad essere equiparato a quello di tassazione dei dividendi, vale a dire il 27,5% sull'imponibile del 5%, che equivale al 1,375% dell'intera plusvalenza);
  • Thin capitalization : l'abrogazione della "thin capitalization" (art. 98 del TUIR) e del pro rata patrimoniale (art. 97 del TUIR), con la contestuale revisione della disciplina di deducibilità degli interessi passivi;
  • Deducibilità degli interessi passivi : (i nuovi provvedimenti non interessano le P.M.I. aventi forma giuridica di ditte individuali e società di persone, per le quali essi sono sostanzialmente deducibili in forma integrale salvo nel caso in cui siano stati percepiti in esercizio d'impresa proventi esclusi da tassazione, ma solo le società di capitali): i) in primo luogo, è previsto che gli interessi passivi siano deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi; ii) l'eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (differenza tra valore e costi della produzione esclusi gli ammortamenti e i canoni di leasing); iii) l'eventuale ulteriore eccedenza è deducibile negli esercizi successivi (purché non oltre il quinto esercizio e sempre nel rispetto, anche in questi esercizi, del limite del 30% del r.o.l. della gestione caratteristica).
  • Accertamenti Fiscali :
  • -    sono previsti controlli delle dichiarazioni per le imprese manifatturiere che svolgono l'attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90%;
  • -    sono previsti controlli per i contribuenti che portano in detrazione l'IVA in misura superiore al 50% del relativo ammontare per gli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile e delle relative prestazioni di gestione.
  • Interessi passivi sul Patrimonio : gli interessi passivi sull'acquisto di immobili relativi all'impresa non strumentali diventano deducibili.
  • Permane invece l'indeducibilità per gli interessi passivi relativi alle spese di gestione dei suddetti immobili.
  • Tale disposizione rappresenta una norma di interpretazione autentica. Naturalmente per le società di capitali si dovranno osservare le nuove disposizioni sulla deducibilità degli interessi passivi precedentemente descritte.
  • Leasing : allungamento della durata minima dei contratti di locazione finanziaria (leasing) al fine di poter usufruire della deducibilità dei canoni (la durata minima dei contratti aventi ad oggetto beni mobili passa dal 50% della durata del periodo di ammortamento ai due terzi della stessa, mentre per i contratti aventi ad oggetto beni immobili, questa passa da 15 anni a 18 anni);
  • - beni mobili: il contratto di leasing deve avere una durata almeno pari a 2/3 del periodo fiscale di ammortamento, determinato applicando i coefficienti ministeriali;
  • - autoveicoli aziendali soggetti a deducibilità limitata: il contratto di leasing deve avere una durata almeno pari al periodo fiscale di ammortamento, determinato applicando i coefficienti ministeriali;
  • - beni immobili: il contratto di leasing deve avere una durata almeno pari a 2/3 del periodo fiscale di ammortamento, determinato applicando i coefficienti ministeriali.
  • Tuttavia se 2/3 del periodo fiscale di ammortamento:
  • - è inferiore a 11 anni, il contratto di leasing deve avere una durata almeno pari a 11 anni;
  • - è superiore a 18 anni, è sufficiente che il contratto di leasing abbia una durata almeno pari a 18 anni.
  • Operazioni straordinarie imposta sostitutiva : possibilità, nell'ambito di fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda, di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni, materiali e immateriali, "acquisite", applicando un'imposta, con aliquota del 18%, sostitutiva di Irpef, Ires e Irap.
  • Conferimento d'azienda : Sono eliminate le disposizioni relative al c.d. "conferimento realizzativo" di azienda (sarà possibile solo quello relativo alle partecipazioni).
  • La società conferitaria avrà la possibilità, tramite versamento di un'imposta sostitutiva, di affrancare fiscalmente i maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni materiali ed immateriali dell'azienda conferita.
  • L'opzione va espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stato effettuato il conferimento o in quella del periodo successivo. L'aliquota dell'imposta sostitutiva è così differenziata:
  • - 12%, per i maggiori valori fino a € 5 mln;
  • - 14%, per i maggiori valori compresi tra € 5 mln e € 10 mln;
  • - 16%, per i maggiori valori oltre € 10 mln.
  • Tale disposizione (applicazione dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti), è altresì applicabile nelle operazioni di fusione e scissione da parte della società incorporante o risultante dalla fusione, ovvero dalla società beneficiaria.
  • E' prevista la possibilità di applicare le disposizioni del c.d. "conferimento neutrale" (art. 176, TUIR) anche quando la società conferitaria è una società di persone.
  • Nell'ipotesi di conferimento di un'impresa individuale e successiva cessione delle partecipazioni ricevute a fronte del conferimento, tale cessione è considerata come cessione qualificata. In tal caso si assume come costo della partecipazione l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.
  • Ammortamenti : la soppressione degli ammortamenti anticipati e, in generale, della deducibilità extra-contabile dei costi;
  • E' prevista la soppressione per tutte le tipologie di contribuenti dell'ammortamento anticipato e dell'ammortamento accelerato sui cespiti aziendali.
  • La novità decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007.
  • E' tuttavia prevista un'eccezione:
  • - per tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa;
  • - per i cespiti acquisiti ed entrati in funzione entro il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007, con la sola eccezione degli autoveicoli a deducibilità limitata ai sensi dell'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR.
  • In tale ipotesi è infatti possibile, limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007, non ridurre alla metà l'aliquota di ammortamento per il primo esercizio. La quota ammortamento inoltre sarà integralmente deducibile in dichiarazione dei redditi anche se non imputata integralmente a conto economico.
  • Spese di rappresentanza : Tali spese saranno interamante deducibili od interamente indeducibili (attualmente la deducibilità è pari ad un terzo di tali spese in quote costanti per cinque esercizi) a seconda che rispettino i requisiti di inerenza e congruità che saranno stabiliti con un decreto ministeriale. Quanto al primo requisito la deducibilità delle spese dipenderà non solo dalla loro natura (spese di viaggio, vitto, alloggio) ma anche dalla destinazione attribuita dall'impresa (a favore dei visitatori  di fiere, per ospitalità). Da ciò deriva che le medesime spese potrebbero essere interamente deducibili per un'impresa ma non per un'altra.
  • Il limite entro il quale sono deducibili le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente sale dagli attuali 25,82 euro a 50,00 euro;
  • Imprese individuali e s.n.c. in contabilità ordinaria naturalmente o per opzione: Si alleggerisce il prelievo Irpef sul reddito di impresa:  con la nuova tassazione separata è infatti possibile optare per l'aliquota del 27,5% sugli utili non distribuiti, in luogo dell'aliquota progressiva e delle addizionali locali all'Irpef. L'opzione interessa solo l'impresa in contabilità ordinaria. Dal 2008 le persone fisiche titolari di redditi d'impresa (ditte individuali) e/o da partecipazione in società di persone possono optare per la tassazione separata del 27,5% se il reddito della ditta individuale o imputato dalla società non sia prelevato. In caso di successivo prelievo o distribuzione ai soci il reddito già soggetto a tassazione separata del 27,5% concerne al reddito imponibile e l'imposta del 27,5% si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti;
  • Regime forfetario per gli imprenditori individuali e i professionisti : I soggetti interessati alla nuova disciplina sono le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno avuto nel periodo di imposta precedente, o presumono di avere nel periodo di inizio attività, le seguenti caratteristiche:
  • - ricavi o compensi non superiori a 30mila euro;
  • - assenza di cessioni all'esportazione;
  • - assenza di spese per lavoro dipendente o collaboratori;
  • - spese di acquisto di beni strumentali non superiori, nel triennio precedente, a 15mila euro.
  • I vantaggi per gli imprenditori che aderiscono al regime fiscale semplificato sono i seguenti:
  • - applicazione di un'imposta sostitutiva ai fini IRPEF, con aliquota del 20% sulla differenza tra ricavi e costi valutati per cassa;
  • - non sottoposizione ad IRAP;
  • - esclusione dagli studi di settore;
  • - esclusione della rivalsa IVA e della detraibilità IVA sugli acquisti.
  • Perdite di lavoro autonomo e d'impresa : le perdite d'impresa in contabilità semplificata e di lavoro autonomo, le quali possono nuovamente essere portate in diminuzione dagli altri redditi dichiarati dal contribuente per lo stesso periodo d'imposta, in luogo della possibilità di utilizzarli a scomputo dei redditi aventi la medesima natura prodotti nello stesso periodo d'imposta e del riporto in avanti dell'eventuale eccedenza (regola che era stata introdotta a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006);
  • Estromissione degli immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa individuale : Il disegno di legge finanziaria 2008 prevede la possibilità, per chi utilizza un immobile strumentale per destinazione già al 30 novembre 2007, di estromettere il bene dall'attività d`impresa per portarlo nella sfera personale, con un trattamento fiscale agevolato.
  • L'agevolazione riguarda solo le imprese individuali in attività nel periodo compreso tra il 30 novembre 2007 e il 1º gennaio 2008.
  • L'agevolazione riguarda l'estromissione dei soli immobili strumentali per destinazione (a prescindere dalla categoria catastale) ed esclusivamente utilizzati per l`attività; sono quindi esclusi i fabbricati utilizzati promiscuamente, per scopi personali e imprenditoriali del titolare.
  • L'estromissione dell`immobile comporta il versamento di un`imposta sostitutiva (di Irpef e Irap) del 10% calcolata sulla differenza tra il valore catastale e il costo fiscalmente riconosciuto del bene.
  • Se la cessione è da assoggettare ad Iva, si dovrà aggiungere il 30% dell`Iva corrispondente al valore catastale dell`unità immobiliare; non è assoggettato all`Iva il bene acquistato da un privato o comunque con imposta indetraibile. Se il bene è stato oggetto in passato di lavori incrementativi, sarà sufficiente eseguire la rettifica della detrazione, ma non sarà dovuta la maggiorazione del 30%.
  • La decisione se approfittare o meno dell'agevolazione andrà presa entro il 30 aprile 2008 ma avrà effetto dal 1º gennaio 2008.
  • L'imposta sostitutiva va versata in 3 rate con le seguenti modalità:
  • - I rata: 40% dell'importo dovuto, entro il termine di presentazione di Unico 2008;
  • - II rata: 30% dell'importo dovuto + interessi del 3% annuo, entro il 16/12/2008;
  • - III rata: 30% dell'importo dovuto + interessi del 3% annuo, entro il 16/3/2009.
  • Reverse Charge
  • Cessione immobili strumentali : A partire dall'1/3/2008 il meccanismo del reverse-charge si applicherà alle cessioni di fabbricati strumentali (o porzioni di fabbricati) soggette ad IVA, sia per opzione (come ora), sia per obbligo (novità).
  • Rimangono escluse (e dunque soggette ad IVA con le regole ordinarie):
  • - le cessioni di immobili strumentali da parte dell'impresa costruttrice/ristrutturatrice entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori);
  • - le cessioni a privati.
  • La novità interessa pertanto le cessioni di immobili strumentali effettuata nei confronti di soggetti IVA con un diritto alla detrazione (ad esempio per effetto del pro-rata) pari o inferiore al 25%.
  • Anche tali operazioni sono considerate come operazioni imponibili ad aliquota zero, al fine dell'ottenimento dei rimborsi IVA annuale ed infrannuale.
  • Sanzioni : Nell'ipotesi di erronea applicazione del meccanismo del reverse-charge (ad esempio viene applicata l'IVA in fattura al posto dell'applicazione del reverse-charge, o viceversa) è prevista una sanzione del 3% (con responsabilità solidale di entrambe le parti), con un minimo di € 258, fermo restando il diritto per l'acquirente alla detrazione dell'IVA sugli acquisti.
  • Per i primi 3 anni di applicazione delle nuove disposizioni la sanzione applicabile non può comunque superare € 10.000.
  • Nell'ipotesi di mancata emissione della fattura soggetta al reverse-charge, la sanzione applicabile in capo al cedente/prestatore varia dal 5% al 10% del corrispettivo, con obbligo da parte del committente/acquirente di regolarizzare l'operazione (emissione di autofattura, ecc.).
  • Per il resto rimangono confermate le ordinarie sanzioni previste dall'art. 6, D.Lgs. 471/97 (sanzione dal 100% al 200% dell'IVA, con un minimo di € 258, per il cedente/prestatore che addebita irregolarmente l'IVA in fattura per l'acquirente/committente nell'ipotesi in cui questi non assolva regolarmente l'IVA sui beni o servizi assoggettati al reverse-charge).
  • Società di comodo: Sono previste le seguenti ulteriori cause di esclusione dalla disciplina delle società di comodo (oltre a quelle già previste):
  • - società congrue e coerenti agli studi di settore;
  • - società con un valore della produzione maggiore del totale attività dello stato patrimoniale;
  • - società che nei 2 esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità;
  • - società che hanno un numero di soci pari o superiore a 50 (in precedenza il limite era 100 soci);
  • - le società partecipate da enti pubblici per almeno il 20%;
  • - le società in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione giudiziaria e concordato preventivo.
  • Scioglimento o la trasformazione agevolata : la Finanziaria 2008 ripropone la possibilità, originariamente prevista dalla Finanziaria 2007, di  deliberare lo scioglimento o la trasformazione agevolata in società semplice.
  • Precisazioni:
  • - per avvalersi dell'uscita agevolata la società deve essere non operativa nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2007;
  • - i soci devono essere tutti persone fisiche risultanti dal libro soci all'1/1/2008, ovvero trascritti entro il 30/1/2008, se la qualità di socio è stata acquisita tramite trasferimento avente data certa anteriore all'1/11/2007;
  • - la misura dell'imposta sostitutiva è fissata al 10%, ridotta al 5% per la distribuzione delle riserve da rivalutazione.
  • Autotrasportatori : prorogata per il 2007 la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa per un importo pari al 35% di quello spettante per i trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti. 
  • Scadenze Fiscali
  • Registri contabili : la stampa dei registri meccanografici deve avvenire entro tre mesi dal termine di presentazione delle relative dichiarazioni.
  • 770 : il modello 770 ordinario relativo all'anno solare precedente si invia entro il 31 luglio di ciascun anno. Il 770 semplificato si invia entro il 30 aprile.
  • Novità in materia di detrazioni d'imposta
  • La Legge Finanziaria 2008 prevede:
  • la proroga per il triennio 2008-2010 della detrazione IRPEF del 36% per le ristrutturazioni edilizie;
  • relativamente alla detrazione IRPEF del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica si segnalano le seguenti novità:
  • - proroga della detrazione fino al 31/12/2010;
  • - possibilità di ripartire la detrazione da 3 a 10 rate costanti annuali;
  • - per la sostituzione di finestre e infissi e per l'installazione di pannelli solari non sarà più necessaria la certificazione energetica dell'edificio o l'attestato di qualificazione energetica redatto da un tecnico abilitato;
  • - modifiche alla tabella dei requisiti di trasmittanza termica allegata alla Finanziaria 2007 (tale modifica decorre dall'1/1/2007);
  • - emanazione entro il 28/2/2008 di un apposito Decreto per la definizione dei valori fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e dei valori di trasmittanza termica;
  • - applicazione dell'agevolazione anche agli interventi di sostituzione totale o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione effettuati entro il 31/12/2009 (per le modalità operative è necessario attendere l'apposito Decreto attuativo);
  • - applicazione dell'agevolazione agli interventi eseguiti entro il 31/12/2010 di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
  • detrazione IRPEF/IRES del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per l'acquisto di motori elettrici e di variatori di velocità;
  • l'esclusione dal reddito complessivo IRPEF, al solo fine del calcolo delle detrazioni d'imposta di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, con effetto già dal 2007; la richiesta al sostituto d'imposta del riconoscimento delle detrazioni deve avvenire annualmente, anche in assenza di variazioni;
  • un'ulteriore detrazione d'imposta per i contribuenti con almeno 4 figli a carico, con effetto già dal 2007;
  • la proroga della detrazione IRPEF del 19% sulle spese, fino a 632,00 euro, sostenute per la frequenza di asili nido dei figli;
  • detrazione Irpef sugli affitti a favore degli inquilini a basso reddito. Per i redditi fino i 15.493,71 sarà di 300 euro, scende a 150 euro per chi non supera i 30.987,41 euro;
  • l'introduzione della detrazione IRPEF del 19% delle spese (fino a 250,00 euro) sostenute nel 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
  • Novità in materia di IVA
  • Le principali novità in materia di IVA, introdotte dalla legge Finanziaria 2008 riguardano:
  • il regime sanzionatorio delle operazioni soggette a "reverse charge" (inversione contabile), ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 74 co. 7 e 8 del DPR 633/72;
  • l'estensione, a decorrere dall'1.3.2008, del "reverse charge" alle cessioni di fabbricati strumentali poste in essere nei confronti di soggetti passivi con pro rata di detrazione non superiore al 25% (ex art. 10 n. 8-ter lett. b) del DPR 633/72);
  • le modalità di determinazione della base imponibile per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di soggetti con detrazione IVA limitata (per effetto del pro rata o per effetto dell'opzione per la dispensa dagli adempimenti, di cui all'art. 36-bis del DPR 633/72);
  • l'eliminazione della detraibilità ridotta, al 50%, dell'IVA assolta sull'acquisto di telefonini, prevista dall'art. 19-bis1 co. 1 lett. g) del DPR 633/72;
  • l'eliminazione dell'indetraibilità oggettiva dell'IVA sui pedaggi autotradali, prevista dall'art. 19-bis1 co. 1 lett. e) del DPR 633/72;
  • la riformulazione della lett. c) dell'art. 19-bis1 del DPR 633/72, che non fa più riferimento alle "autovetture ed autoveicoli", ma ai "veicoli stradali a motore" (diversi dai motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 c.c.); per essi, la detraibilità è prevista nella misura del 40%, se gli stessi non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa (o dell'arte o professione);
  • la modalità di determinazione della base imponibile in caso di rivendita di beni con IVA "a monte" detratta in misura parziale; è stato stabilito il principio che la base imponibile va assunta in una percentuale pari a quella della detrazione operata.
  • Novità in materia di IRPEF
  • Sconti affitti: arriva un'ulteriore detrazione Irpef sugli affitti a favore degli inquilini a basso reddito. Per i redditi fino i 15.493,71 sarà di 300 euro, scende a 150 euro per chi non supera i 30.987,41 euro. Lo sconto sugli affitti previsto per gli inquilini a basso reddito sarà più alto per i giovani, fra i 20 e i 30 anni, che andranno a vivere da soli Il beneficio sarà di 991,60 euro se il loro reddito non supera i 15.493,71 euro;
  • Rivalutazioni : Entro il 30 giugno 2008 è prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione delle partecipazioni societarie e dei terreni edificabili posseduti dalle persone fisiche al 1° gennaio 2008. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo dal 30 giugno 2008; sull'intero importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia di valutazione devono essere effettuati entro il 30 giugno 2008;
  • Mutui :
  • - aumenta del 10%, arrivando dunque a euro 4.000,00 annui, il massimo detraibile relativo agli interessi passivi per i mutui sulla prima casa;
  • - chi non riesce a pagare la rata del mutuo può chiedere la sospensione dal pagamento per non più di due volte e fino a 18 mesi;
  • - imposta sostitutiva mutuo prima casa: per aver diritto all'applicazione dell'imposta sostitutiva dello 0.25% sul mutuo per l'acquisto della prima casa è necessario che il contribuente rilasci apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. In mancanza di tale dichiarazione, pur se in possesso dei predetti requisiti, si applicherà l'aliquota del 2%. In caso di decadenza dei requisiti, l'agenzia delle entrate recupererà a carico del mutuatario la maggiore imposta sostitutiva con la sanzione del 30%.
  • Arriva anche una sorta di "piano di salvataggio" sui mutui, legato ai rischi dell'incremento dei tassi di interesse.
  • Asili e disabili: anche quest'anno si potrà godere di una detrazione del 19% e la somma non potrà superare i 632 euro annui per ogni figlio. Previsti anche 30 milioni di euro l'anno dal 2008 per rideterminare gli assegni alle famiglie con membri disabili o orfani.
  • Congedi parentali: vengono estesi ai lavoratori dipendenti i congedi di maternità e parentale per i figli adottivi, come avviene per quelli biologici.
  • Detrazioni figli a carico: viene introdotto l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi anche il codice fiscale dei familiari a carico.
  • Lavoratori dipendenti: nasce un Fondo a cui destinare parte del tesoretto 2008 per ridurre le tasse ai lavoratori dipendenti. Per le fasce più basse è previsto un aumento delle detrazioni non inferiore al 20%.
  • Ristrutturazioni edilizie: Proroga di altri 3 anni il bonus per le ristrutturazioni edilizie con una detrazione d'imposta Irpef del 36% della spesa sostenuta (nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare) e aliquota agevolata Iva al 10% relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. E' inoltre prevista per un triennio la detrazione del 36% sul 25% del prezzo di acquisto di fabbricati ristrutturati.
  • Risparmio energetico: ancora per tre anni sarà possibile acquistare frigoriferi a basso consumo (non inferiore a classe A+) con uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto. Sgravi anche per pannelli solari e infissi.
  • Proroga al 2010 della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici estesa anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione sostenute entro il 2009. Si prevedono anche sconti Ici dal 2009 per chi installa pannelli solari.
  • Ticket sanitario: viene abolito anche per il 2008 il ticket sanitario da 10 euro sulle visite specialistiche e la diagnostica.
  • ICI : Riduzione della base imponibile dell'1,33%, fino ad un massimo di 200 euro, per l'abitazione principale.
  • Abitazione principale : esclusione dal reddito complessivo IRPEF, al solo fine del calcolo delle detrazioni d'imposta di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, con effetto già dal 2007; la richiesta al sostituto d'imposta del riconoscimento delle detrazioni deve avvenire annualmente, anche in assenza di variazioni;
  • Trasporto pubblico : l'introduzione della detrazione IRPEF del 19% delle spese (fino a 250,00 euro) sostenute nel 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
  • Partecipazioni : riapertura della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni (qualificate e non) non quotate e dei terreni, posseduti all'1.1.2008; il versamento dell'imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) deve avvenire entro il 30.6.2008;
  • Detrazioni per famiglie numerose : dal 2007, in presenza di almeno quattro figli a carico, spetta un'ulteriore detrazione di 1.200 euro usufruibile al 50% dai genitori se non regolarmente ed effettivamente separati. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico, la detrazione compete per l'intero importo. Qualora la detrazione sia superiore all'imposta lorda, spetta il credito pari alla detrazione residua;
  • Reddito fondiario : dal 2007 l'imposta IRPEF non è dovuta in presenza di solo reddito fondiario di importo non superiore a 500 euro.


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