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News di Diritto Amministrativo, a cura della responsabile della sezione di Diritto Amministrativo dello Studio Bertaggia, Dr.ssa Barbara Piancastelli
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INTERVENTI EDILIZI E TITOLI ABILITATIVI NELLA NORMATIVA ANTE T.U. EDILIZIA D.P.R. 380/2001. Breve excursus
LICENZA EDILIZIA.
Art. 31 L. 1150/1942 (Legge urbanistica): assoggettava all’obbligo di licenza edilizia “a chiunque intenda compiere nuove costruzioni edilizie o ampliare o modificare la struttura o l’asetto nei centri abitati e, dove esista, il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione”.
→ tale normativa pertanto prevedeva che si potesse costruire, senza la necessità della Licenza, fuori dai centri abitati e fuori dalle zone di espansione.
Nel 1967, con la L. 765 (c.d. legge-ponte) all’art. 10 - oltre prevedere l’obbligo della licenza edilizia all’intero territorio comunale - veniva introdotto l’obbligatorietà della licenza edilizia per: - le nuove costruzioni; - le demolizioni; - le modifiche degli edifici; - le opere di urbanizzazione dei territori (come la realizzazione di strade private).
NB: gratuita.
La legge (all’art. 10 – oggi art. 12 T.U. n.380/2001) ha stabilito che la licenza edilizia (oggi permesso di costruire) è in ogni caso subordinata all’esistenza di opere di urbanizzazione primaria(salvo che il Comune abbia già previsto di attuarle successivamente o che il privato richiedente si impegni a realizzarle contemporaneamente alla costruzione in progetto).
CONCESSIONE EDILIZIA.
Art. 1 L. 10/1977: ha introdotto la concessione edilizia, per cui “ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri a essa relativi e l’esecuzione delle opere è subordinato a a concessione da parte del Sindaco, ai sensi della presente legge”.
E’ evidente che, in tale regine, la concessione edilizia venivaa configurata all’interno di un controllo comunale, molto più rigido di quello precedente, dato che tale titolo riguardava ogni attività etc..
NB: onerosa.
Si ritiene che possa essere opportuno segnalare che la L. n. 47/1985, all’art. 13, aveva introdotto due figure di concessione edilizia in sanatoria (c.d. ordinaria) e di autorizzazione edilizia in sanatoria: tale articolo è stato abrogato dall’art. 136 d.P.R. n. 380/2001 e trasfuso nell’art. 36.
Ed accanto alla citata concessione di sanatoria ordinari, l’art. 31 della L. 47/1985 ha introdotto la c.d. sanatoria eccezionale di condono per le opere abusive ultimate entro il 1° ottobre 1983. Sui successivi condoni edilizi si vedrà breve articolo inerente: - artt. 39 L. 724/1994 e ss.mm.ii; - L. 326/2003.
NB. In materia di condono edilizio è prevista anche una concessione tacita per silenzio-assenso ex art. 35, comma 12 L. 47/1985.
AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
L’art. 48 della L. 457/1978, recante norme per l’edilizia residenziale, disponeva che per gli interventi sul patrimonio esistente – salvo che per la ristrutturazione – la concessione edilizia dovesse essere sostituita da un’autorizzazione rilasciata dal Sindaco. Trattavasi di autorizzazione gratuita che in alcuni casi poteva formarsi implicitamente, per silenzio-assenso – con ildecorso del termine di 90 giorni dalla domanda. La L. 94/1982, all’art. 7, ha poi esteso il regime dell’autorizzazione ad altri interventi edilizi o non direttamente edilizi ma di interesse urbanistico minore.
A titolo esemplificativo, gli interventi soggetti al regime autorizzatorio erano quelli aventi ad oggetto: - opere di manutenzione straordinaria, come definita dall’art. 31, lett. b) della L. 457/1978
Art. 31. Definizione degli interventi: (implicitamente abrogato dall'articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001)
1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti: b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
→ il termine per formarsi del silenzio-assenso e, quindi, dell’autorizzazione tacita, era previsto per 90 giorni;
- opere di restauro e di risanamento conservativo, come definito dalla lett. e)dal già citato art. 31. Gli interventi di manutenzione straordinaria e quelli di restauro o risanamento conservativo erano tuttavia soggetti a concessione edilizia qualora si riferisse road immobili soggetti a vincolo storico e artistico.
Art. 31. Definizione degli interventi: (implicitamente abrogato dall'articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001)
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
→ il termine per formarsi del silenzio-assenso e, quindi, dell’autorizzazione tacita, era previsto per 90 giorni; in caso di autorizzazione tacita il richiedente poteva dare corso ai lavori, dandone comunicazione al Sindaco.
- opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti; - opere consistenti in occupazione di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merce a cielo libero; - opere di demolizione, reinterri e scavi che non riguardassero la coltivazione dicave e torbiere;
→ il termine per formarsi del silenzio-assenso e, quindi, dell’autorizzazione tacita, era previsto per 60 giorni; in caso di autorizzazione tacita il richiedente poteva dare corso ai lavori, dandone comunicazione al Sindaco.
[si potrà notare che il testo dell’art. 31 L. 457/78 è stato trasfuso, in alcuni casi con modifiche, nell’art. 3 T.U. Edilizia – d.P.R.. 380/2001)]
Non erano invece soggette ad autorizzazione o a concessione edilizia le opere interne (art. 26 L. 47/1985 – ora abrogato dal T.U. Edilizia), né la manutenzione ordinaria.
Come più sopra accennato, a seguito dell’art. 13 L. 47/1985 – che ha introdotto la c.d. sanatoria ordinaria di conformità relativa sia alle concessioni sia alle autorizzazioni – nei casi di opere eseguite in assenza di autorizzazione(art. 10) e comunque fino all’irrogazione di sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso poteva ottenere l’autorizzazione in sanatoria, purchè conformi agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell’opera che della presentazione della domanda. La citata normativa, come già anticipato, accanto alla c.d. sanatoria ordinaria ha previsto una speciale sanatoria di condono per le opere eseguite senza autorizzazione edilizia (art. 31) ed ha esteso la speciale sanatoria di condono per silenzio-assenso anche alla materia delle opere eseguite senza autorizzazione , per decorso del termine di 24 mesi dal compimento delle opere (art. 35). (a seguire regime asseverativo, e poi permesso attuale normativa dei titoli abilitativi: DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE) |

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