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martedì 13 maggio 2008
 
 
Cassazione civile , sez. I, 14 febbraio 2007 , n. 3273 PDF Stampa E-mail
Cassazione civile , sez. I, 14 febbraio 2007 , n. 3273

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE PRIMA CIVILE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. PROTO    Vincenzo                           -  Presidente   - 
Dott. PLENTEDA Donato                             -  Consigliere  - 
Dott. FIORE    Francesco Paolo                    -  Consigliere  - 
Dott. SALME'   Giuseppe                           -  Consigliere  - 
Dott. NAPPI    Aniello                            -  Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:                                            
Capitalia  s.p.a.,  domiciliata in Roma, via Monte  Santo  2,  presso
l'avv.  CARCANO A. M. che la rappresenta e difende come da mandato  a
margine del ricorso;                                                
                                                       - ricorrente -
                               contro                               
Fallimento  Tonon  Bruno  &  C.  s.r.l.,  domiciliato  in  Roma,  via
Tagliamento  55,  presso l'avv. DI PIERRO N., che  lo  rappresenta  e
difende  unitamente  all'avv. MATTACE RASO  A.,  come  da  mandato  a
margine del controricorso;                                          
                                                 - controricorrente -
avverso  la  sentenza  n. 501/2002 della Corte d'appello  di  Bologna
depositata il 17 aprile 2002;                                       
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. NAPPI Aniello;    
Udite  le  conclusioni del P.M., Dott. MARTONE A., che ha chiesto  il
rigetto del terzo motivo, assorbiti il primo e il secondo.          
                
Fatto
 
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato il rigetto dell'opposizione proposta dalla Banca di Roma, ora Capitalia s.p.a., avverso lo stato passivo del Fallimento della Tonon Bruno & c. s.r.l., ribadendo l'inopponibilità alla procedura delle cessioni di credito per circa trecento milioni di L. dedotte dalla banca a garanzia di crediti di pari importo, ammessi al passivo in rango chirografario.
Hanno ritenuto i giudici del merito che le cessioni di credito avevano avuto funzione solutoria, in quanto gli importi ricavati erano stati rimessi su conto corrente che non risultava assistito da un'apertura di credito opponibile al fallimento, mentre non ha alcuna rilevanza il dedotto contratto di anticipazione bancaria. Sicchè sono inopponibili ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, in quanto mezzi anomali di pagamento. Hanno comunque aggiunto i giudici del merito che le cessioni controverse, essendo avvenute nell'anno precedente la dichiarazione del fallimento, sono revocabili anche a norma della L. Fall., art. 67, comma 2, in quanto atti a titolo oneroso posti in essere nella consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore, come risulta dalla rilevantissima perdita già esposta dalla società debitrice nel bilancio al 31 dicembre 1992, dall'esistenza di numerose procedure esecutive mobiliari a suo carico, la stipulazione delle cessioni per atto notarile tre giorni dopo la prima iscrizione di ipoteca giudiziale sui suoi beni. Ricorre ora per Cassazione Capitalia s.p.a. e propone tre motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso il Fallimento Tonon Bruno & c. s.r.l..

Diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 1842, 1843, 1846, 1852 c.c. e delle norme e dei principi che regolano i contratti di apertura di credito e di anticipazione bancaria; violazione e falsa applicazione degli art. 1362 c.c. e seg. e delle norme e dei principi che regolano l'interpretazione dei contratti; violazione e falsa applicazione degli art. 2704 e 2787 c.c. e delle norme e dei principi che regolano la certezza e l'opponibilità della data di documenti nei confronti di terzi; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e travisamento dei fatti. Rileva che erroneamente i giudici del merito hanno escluso l'opponibilità al fallimento dell'apertura di credito per seicento milioni di L. risultante da libro fidi regolarmente vidimato, documento dotato di data certa, e assistita da cessioni di credito in garanzia; hanno omesso di considerare cumulativamente i fidi per anticipazioni su fatture e per apertura di credito; hanno omesso di verificare se al momento delle cessioni i conti fossero scoperti o solo passivi nei limiti degli affidamenti. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione L. Fall., art. 67, e delle norme e dei principi che disciplinano la revocabilità degli atti a titolo oneroso compiuti dal fallito; violazione e falsa applicazione degli art. 1265, 2914 c.c., n. 2, e delle norme e dei principi che disciplinano l'efficacia della cessione di credito nei confronti di terzi; violazione e falsa applicazione della L. 21 settembre 1991, n. 52, artt. 6 e 7, e delle norme e dei principi che disciplinano l'efficacia e l'irrevocabilità della cessione di crediti d'impresa nei confronti di terzi; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e travisamento dei fatti.
Rileva che l'erogazione del credito fu contestuale alla cessione, che ebbe perciò funzione di garanzia, non solutoria, e che, essendo irrevocabile la cessione, la banca aveva diritto di trattenere le somme rimesse dai debitori ceduti prima della dichiarazione del fallimento, anche in ragione - della L. n. 52 del 1991, applicabile a qualsiasi cessione di credito d'impresa.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione L. Fall., art. 67, e delle norme e dei principi che determinano la conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens nell'azione revocatoria fallimentare; violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme e dei principi che regolano la distribuzione dell'onere della prova; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e travisamento dei fatti. Contesta che sia stata acquisita la prova della consapevolezza da parte della banca dello stato di decozione della società poi fallita, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente desunto tale prova dalla stipulazione per atto pubblico delle cessioni, necessaria invece per la natura dei debitori ceduti, mentre il bilancio passivo al 31 dicembre 1992 non era significativo e non s'è provato che fosse stato effettivamente portato a conoscenza della banca.
2. Risulta preliminare l'esame del terzo motivo del ricorso, dal cui rigetto consegue l'inammissibilità dei primi due motivi, in quanto la ratio decidendi argomentata dai giudici del merito con riferimento L. Fall., art. 67, comma 2, è da sola sufficiente a sorreggere la decisione.
La ricorrente ha dedotto sin dall'inizio della controversia, e tuttora ribadisce, che le cessioni credito in discussione furono stipulate a scopo di garanzia. Tale destinazione delle cessioni esclude di per sè l'applicabilità della L. n. 52 del 1991, che, come risulta dal suo primo articolo, è destinata a regolare esclusivamente "la cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo", non le cessioni a scopo di garanzia (Cass., sez. 1^, 27 agosto 2004, n. 17116, m. 576289, Cass., sez. 3^, 24 giugno 2003, n. 10004, m. 564504, Cass., sez. 3^, 2 febbraio 2001, n. 1510, m. 543614). D'altro canto i giudici del merito hanno accertato, sulla base della documentazione acquisita, che le due cessioni furono stipulate tra il 13 aprile e il 27 luglio 1993, nell'anno precedente il fallimento. Ne consegue che si tratta di atti revocabili a norma L. Fall., art. 67, comma 2, se il curatore prova che il creditore conosceva lo stato di insolvenza del debitore.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore, sebbene in generale debba essere effettiva e non meramente potenziale, può tuttavia essere provata in via indiretta anche attraverso elementi indiziari attinenti alla conoscibilità dello stato di insolvenza, purchè idonei, in quanto dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva (Cass., sez. 1^, 22 luglio 2004, n. 13646, m. 574796). E "ai fini dell'accertamento in questione, deve tenersi conto della qualità e delle specifiche conoscenze tecniche del creditore; in particolare, quando il creditore sia una banca, va considerato il fatto che gli istituti di credito, disponendo di operatori professionali qualificati e di peculiari strumenti conoscitivi, sono in grado di acquisire informazioni sulla situazione patrimoniale ed economica dei propri debitori (specie per quanto concerne l'eventuale assoggettamento a procedure giudiziarie recuperatorie) in modo certamente più puntuale e tempestivo rispetto agli altri creditori" (Cass., sez. 1^, 13 ottobre 2005, n. 19894, m. 583805). In particolare si ritiene che assumano rilevanza l'esistenza di esecuzioni mobiliari a carico del debitore (Cass., sez. 1^, 21 gennaio 2000, n. 656, m. 533040) e, quando si tratti di una società, la chiusura in passivo dei suoi bilanci d'esercizio, da presumersi noti a operatori professionali come le banche (Cass., sez. 1^, 7 febbraio 2001, n. 1719, m. 543685).
Orbene nel caso in esame è appunto a tali criteri che si sono attenuti i giudici del merito, laddove si sono richiamati, tra l'altro, alle numerose esecuzioni immobiliari in corso a carico della Tonon Bruno & c. s.r.l. e alla chiusura in passivo del bilancio al 31 dicembre 1991. Sicchè le valutazioni espresse al riguardo nella sentenza impugnata non sono censurabili nel giudizio di legittimità.
Il terzo motivo del ricorso risulta dunque infondato. E poichè, come s'è detto, ne consegue l'inammissibilità degli altri motivi d'impugnazione per carenza di interesse (Cass., sez. 3^, 24 maggio 2006, n. 12372, m. 590852, Cass., sez. 3^, 30 giugno 2005, n. 13956, m. 582567), il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2007
 

 
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