| Cassazione civile , sez. I, 11 dicembre 2007 , n. 25946 |
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Cassazione civile , sez. I, 11 dicembre 2007 , n. 25946
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente - Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere - Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere - Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere - Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: D.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE FERRERO' DI CAMBIANO 82, presso l'avvocato CAPOTOSTI LORENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato CICENIA Donato, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro COMUNE DI CALABRITTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DEI LOMBARDI 4, presso l'avvocato TURCO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dagli avvocati RIZZO Antonio, DI TROLIO GIORDANO, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - contro F.G., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI; - intimati - avverso la sentenza n. 266/07 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 20/02/07; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/11/2007 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE; udito, per il ricorrente, l'Avvocato DONATO CICENIA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito per il resistente, l'Avvocato ANTONIO RIZZO che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
In esito alla consultazione elettorale amministrativa del 28 e 29 maggio 2006, D.P.G. veniva eletto consigliere del Comune di Calabritto. Con Delib. 28 luglio 2006, il neoletto consiglio comunale, avendo individuato una situazione di incompatibilità determinata, da una posizione debitoria del D. P. nei confronti del Comune, lo dichiarava decaduto dalla carica, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 63, comma 1, e art. 69, e lo sostituiva con F.G., primo dei non eletti nella medesima lista. Con ricorso al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, depositato il 30 agosto 2006, il D.P. impugnava la delibera consiliare, chiedendo la reintegrazione nella carica per l'insussistenza della contestatagli causa di incompatibilità. Deduceva, in particolare, che la decadenza era stata pronunciata sulla sola base di una cartella esattoriale riguardante tributi e peraltro non dal consiglio comunale; che egli aveva comunque effettuato offerta reale delle somme richieste, indebitamente rifiutata dal sindaco; che, successivamente, aveva subito un pignoramento presso terzi, conclusosi con ordinanza di assegnazione delle somme, trattenute sullo stipendio, in favore dell'esattore, a totale soddisfazione del credito e con estinzione della procedura. Mentre F.G. rimaneva contumace, si costituiva in giudizio il Comune di Calabritto, osservando che il D.P. era debitore nei confronti di esso ente in forza di sentenze della Corte dei conti con cui ne era stata affermata la responsabilità amministrativo - contabile onde sussisteva la situazione di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 63, nn. 5 e 6, debitamente contestata all'interessato e non eliminata, essendo stata disposta la rateizzazione del credito sulle competenze mensili dovute all'obbligato. L'adito giudice rigettava il ricorso e stessa sorte subiva l'appello del soccombente. Con riferimento ai temi ancora controversi, la corte d'appello ha così giustificato l'adottata statuizione: legittima era la costituzione in giudizio del Comune sia quale soggetto portatore di interesse - che, se anche non lo qualifica come parte necessaria, è comunque tutelabile attraverso l'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. - sia perchè il ricorrente ne aveva censurato la attività amministrativa; nel giudizio ordinario non era possibile sindacare la legittimità formale della delibera comunale con cui era stata pronunciata la declaratoria di incompatibilità, ma unicamente accertare l'esistenza della contestata causa di incompatibilità perchè la decisione verte solo sull'accertamento del diritto di elettorato passivo e non sull'annullamento dell'atto amministrativo, che, se anche viziato, non avrebbe comportato la reintegrazione dell'appellante; il debito in questione deriva da sentenze della Corte dei conti in forza delle quali il D.P. è stato condannato al pagamento di L. 90.000.000, oltre interessi legali dal 19/11/1998; è, quindi, provata la sussistenza dell'ipotesi di incompatibilità ritenuta dal Tribunale e contestata all'appellante che ne era a conoscenza da tempo, come del resto dimostrato dal suo comportamento preprocessuale; detto debito non era estinto e la causa di incompatibilità non ancora rimossa, dacchè, a mente dell'art. 2928 c.c., il diritto dell'assegnatario verso il debitore esecutato si estingue solo con l'intera riscossione del credito; quanto alla somma oggetto di offerta reale, legittimo ne era stato il rifiuto, non coprendo essa l'intero debito; in ogni caso, dopo il rifiuto, il D.P. non aveva provveduto a depositare le somme offerte e quindi a iniziare il giudizio di convalida, ma, per ben due volte, aveva richiesto all'ufficiale giudiziario di rinviare il deposito materiale delle somme presso l'istituto di credito, adducendo motivi vari. Di tale sentenza il D.P. ha chiesto la cassazione in base a sette motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Calabritto. Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati (Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Napoli e F.G.).
Diritto
Con il primo motivo, il ricorrente denunzia "violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5; violazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 70, comma 1, e D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82, comma 4; violazione del principio della piena corrispondenza fra chiesto e pronunciato; ultrapetizione; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; mancata valutazione di illiceità e/o nullità e/o inesistenza". La corte territoriale ha disatteso l'eccezione di inammissibilità della partecipazione al giudizio del Comune di Calabritto, ignorando che nei giudizi in materia elettorale l'ente locale non è portatore di alcun interesse e, come tale, non può assumere la qualifica di parte processuale. Parte del processo è il sindaco, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 70, comma 1, cui era stato notificato il ricorso. L'avere ammesso l'intervento in giudizio del Comune ha influito sull'esito della controversia giacchè la decisione in primo grado, confermata in appello, si è basata sugli elementi probatori forniti dalla difesa dell'ente. Con il secondo motivo, oltre agli stessi vizi di cui al precedente mezzo, il D.P. denunzia la violazione dell'art. 105 c.p.c.. Errata è la qualificazione dell'attività processuale compiuta dal Comune di Calabritto come intervento adesivo ex art. 105 c.p.c., posto che nei giudizi aventi a oggetto la decadenza dalla carica di un consigliere comunale il Comune assume una funzione assolutamente neutra, vertendo il conflitto su posizioni di diritto soggettivo in capo ad altri soggetti. Viene, poi, reiterata la doglianza che la partecipazione del Comune al processo ne ha determinato l'esito, essendosi la decisione fondata sugli atti prodotti dall'ente e altrimenti non rinvenibili. Con il terzo motivo, si denunzia "violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; mancata valutazione di illiceità e/o nullità e/o inesistenza; errata interpretazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, art. 69, n. 267". La corte ha equivocato nel rigettare il motivo di appello con cui si era dedotta la illiceità e/o nullità e/o inesistenza della delibera di decadenza perchè pronunciata da un consiglio comunale non integro nella sua composizione; in realtà, il motivo non afferiva alla declaratoria di illegittimità della delibera, ma all'accertamento del diritto del ricorrente a conservare la carica di consigliere comunale; quindi, poichè nel caso in esame a ritenere non rimossa la causa di incompatibilità è stato il sindaco e non il consiglio comunale, la competenza era del tribunale adito. Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia "violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5; violazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 63, comma 1, nn. 4 e 5 e art. 69; omessa pronuncia, violazione del principio della piena corrispondenza fra chiesto e pronunciato; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; mancata valutazione di illiceità e/o nullità e/o inesistenza". La causa di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 63, comma 1, n. 5, non è stata mai ritualmente contestata al D.P.. Il consiglio comunale ha, invero, fatto riferimento a una cartella esattoriale riguardante tributi comunali; ma l'esistenza di una lite tributaria non costituisce causa di incompatibilità. Con il quinto motivo, si denunzia "violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5; violazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 63 e 69, con riferimento al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e 2; omessa pronuncia; violazione del principio della piena corrispondenza tra chiesto e pronunciato; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, mancata valutazione di illiceità e/o nullità e/o inesistenza". Era stata acquisita la prova del pignoramento di tutte le somme dovute dal D.P. sulla base delle sentenze del giudice contabile; ciò ha determinato l'estinzione del debito, come attestato dal giudice della esecuzione (che ha dichiarato estinta la relativa procedura esecutiva), e la conseguente inconfigurabilità della contestata causa di incompatibilità. Errato è dire, come fa la corte di merito, che nella fattispecie vi sarebbe solo una mera cessione pro solvendo. Al contrario, il Comune dispone delle somme dovute, già sottratte per intero allo stipendio dell'appellante, e solo per i limiti imposti dalla legge le stesse non possono essere erogate se non con specifiche modalità e cadenze temporali. Con il sesto motivo, il ricorrente denunzia "violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 63 e 69, con riferimento al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112,art 17e D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 14; omessa pronuncia; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; mancata valutazione di illiceità e/o nullità e/o inesistenza". L'offerta reale era comprensiva sia della sorte capitale sia degli interessi calcolati con decorrenza dalla intimazione dell'esattore e non dalle sentenze della Corte dei Conti come immotivatamente statuito dai giudici napoletani. Con il settimo e ultimo motivo, il ricorrente denunzia "la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e art. 91 c.p.c., con riferimento all'art. 105 c.p.c.". Errata è la condanna alle spese in favore del Comune che non era litisconsorte necessario nè poteva ad altro titolo partecipare al giudizio. In ogni caso, si sarebbe dovuto far luogo a compensazione delle spese processuali, sussistendone i presupposti. Prima di procedere all'esame dei singoli motivi d'impugnazione, devesi rilevare come ognuno di essi denunzi anzitutto la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5; vuolsi credere che con le menzionate espressioni si sia inteso dedurre non la violazione dell'art. 360 c.p.c., nelle sue varie articolazioni, ma quella di norme di diritto, sostanziale o processuale, suscettibile di censura in sede di legittimità in quanto sussumibile nelle fattispecie previste dal citato art. 360 c.p.c.. Quest'ultimo, infatti, non può formare oggetto di violazioni da parte dei giudici del merito, inteso com'è non a dettare regole dell'attività giurisdizionale, cui detti giudici debbano attenersi e possano, pertanto, violare, ma a individuare le varie ipotesi di deviazioni dalla corretta applicazione d'altre norme poste dall'ordinamento, nelle quali gli stessi possano incorrere, queste indicando come suscettibili di censura nel giudizio di legittimità. Il primo e il secondo motivo, nella parte in cui censurano la ritenuta ammissibilità della partecipazione al giudizio del Comune di Calabritto, in veste di interventore, sono da trattare congiuntamente per la complementarietà delle relative doglianze. Essi si rivelano assistiti da giuridico fondamento nei termini in appresso precisati. Va rilevato, anzitutto, come sia del tutto errata la denunziata violazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 70, comma 1 e L. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82, comma 4. Così come è errata la speculare (e contraddittoria) affermazione della legittimazione passiva del sindaco. La prima delle suddette norme, invero, si riferisce, all'evidenza, all'azione popolare, ovverosia alla controversia elettorale promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, laddove la fattispecie è regolata dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 69, comma 5, secondo cui "Qualora l'amministratore non vi provveda (scilicet: a eliminare la causa di incompatibilità) entro i successivi 10 giorni, il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio". La norma non dice a chi o nei confronti di chi deve essere notificato il ricorso. Ma trova applicazione il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 9 bis (introdotto dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1147, art. 5) a tenore del quale per il giudizio di impugnazione, promosso dall'amministratore eletto, della deliberazione di decadenza adottata dal consiglio comunale si osservano le norme di procedura e i termini stabiliti dall'art. 82 stesso D.P.R., siccome modificato dall'art. 1 Legge predetta. A sua volta, detto articolo, al comma 3, stabilisce che "il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione"; quindi, nel caso di ricorso proposto dall'eletto decaduto, l'unico soggetto cui l'atto deve essere notificato, e che è individuato ex legge come unica parte processuale, si identifica nel candidato dichiarato eletto in sua vece. O, il che è lo stesso, col primo dei non eletti nella medesima lista nella quale il ricorrente era candidato; ovvero ancora, non il sindaco, ma l'eletto di cui il ricorrente contesta l'elezione, vale a dire la persona subentrante al suo posto a seguito della delibera impugnata. La carenza di una specifica e separata regolamentazione delle cause del tipo di quella instaurata dal D.P. porta ad interpretare il riferimento all'eletto, di cui viene contestata l'elezione, come comprensivo tanto dell'eletto in esito diretto della votazione, quanto del soggetto che lo divenga successivamente, sempre in dipendenza del voto degli elettori, ma per il tramite di una rettifica ope legis del risultato complessivo a seguito del riscontro della nullità dell'elezione altrui. Fatte queste premesse sul quadro normativo di riferimento e sulla consequenziale infondatezza anche della seconda e della terza delle violazioni di legge denunziate dal ricorrente nei primi due mezzi, ne risulta comunque esatta la tesi circa l'impossibilità di considerare contraddittore necessario e quindi parte processuale nei giudizi de quibus il comune e/o il sindaco al quale o ai quali sia stato (inutilmente) notificato il ricorso da parte del candidato decaduto. Si tratta di acquisizione pacifica presso la giurisprudenza di questa Corte. Nelle cause elettorali incoate dall'amministratore dichiarato decaduto la (eventuale) notificazione del ricorso al comune (al pari di quella al sindaco, espressamente prevista invece, per il caso di azione popolare, dal comma 3 del citato D.P.R. n. 570 del 1960, art. 9 bis) non ha la funzione di instaurare nei suoi confronti un rapporto processuale, ma solo di dargli notizia del procedimento, e di conseguenza non ne comporta l'attribuzione della qualità di parte processuale, ponendosi l'ente in posizione neutra in quanto non è titolare di alcun interesse in materia. In altri termini, l'ente pubblico è da ritenere estraneo al giudizio promosso da colui che sia stato dichiarato decaduto dalla carica elettorale o non eleggibile , anche quando il ricorso miri a ottenere la declaratoria di nullità della relativa deliberazione, in quanto tale giudizio ha per oggetto non la legittimità del provvedimento di dichiarazione di decadenza o di ineleggibilità, bensì la sussistenza del diritto soggettivo alla permanenza nella carica (vedi Cass. nn. 1020/1991, 8979/1992, 4868/1994, 6153/1996, 13588/2000,16205/2000). Pertanto, dandosi continuità all'orientamento già espresso da questa Corte, si deve affermare che, nel giudizio promosso dall'eletto avverso la delibera municipale di nullità della sua elezione, legittimo e necessario contraddittorio è il soggetto che a lui si sostituisce per legge nella carica in dipendenza della delibera stessa. A lui soltanto deve essere notificato il ricorso da parte del candidato dichiarato decaduto per versare in una situazione di ineleggibilità o incompatibilità. Il principio è imposto dal rilievo che il giudice ordinario, anche in detta controversia, non svolge un sindacato sulla legittimità dell'atto consiliare, nè esercita giurisdizione di annullamento dell'atto stesso, ma deve statuire sulla spettanza della carica, definendo un conflitto su posizioni di diritto soggettivo, alle quali rimane estraneo l'ente territoriale. Tale estraneità del comune, peraltro, è inequivocamente sottesa alle disposizioni del d.P.R. n. 570 del 1960, artt. 82 e 83 (nel testo introdotto dalla L. n. 1147 del 1966), le quali non prevedono la notificazione del ricorso introduttivo al comune stesso, nè lo elencano fra i titolari della facoltà di impugnazione. In senso contrario non è invocatale l'art. 9 bis del citato Decreto, nella parte in cui contempla la notificazione del ricorso al sindaco; la norma, come detto, riguarda la diversa fattispecie dell'azione popolare indirizzata a far accertare l'ineleggibilità dell'eletto o la decadenza di un componente del consiglio in carica e, comunque, con l'esplicito riferimento al sindaco "quale presidente del consiglio comunale", fissa un adempimento avente la diversa funzione di dare notizia all'organo collegiale di iniziative giudiziali che ne possano mutare la composizione. Epperò la corte del merito mostra di avere tenuti presenti i cennati principi, negando al Comune di Calabritto la qualità di litisconsorte necessario, sicchè destituite di fondamento sono le corrispondenti censure di violazione di norme di legge o di principi del processo. Resta, dunque, da esaminare la denunzia - accennata nel primo motivo di ricorso e diffusamente trattata nel secondo - della violazione dell'art. 105 c.p.c., avendo la corte territoriale espressamente inquadrato la partecipazione processuale del Comune come quella di un interventore adesivo, riconoscendogli il diritto di "intervenire in giudizio volontariamente per far valere i suoi interessi avendo il ricorrente-appellante nel caso in esame, censurato comunque l'attività amministrativa posta in essere dallo stesso ente". La corte non precisa se l'intervento adesivo doveva considerarsi autonomo o dipendente, ma la (come sopra) operata individuazione dell'interesse meritevole di essere fatto valere mediante la partecipazione al giudizio induce a ritenere che abbia inteso ravvisare la fattispecie prevista dal comma 1 della disposizione normativa sopra richiamata (intervento adesivo autonomo). In generale, è noto che si ha intervento adesivo autonomo quando non si fa valere nel processo un proprio diritto in via di esclusione di quello formante oggetto del giudizio tra le parti principali, ma si fa valere un interesse che, senza ampliare il tema del contendere, scaturisce dai riflessi che possono derivare dalla emananda sentenza. Detto intervento deve ritenersi ammissibile anche in caso di contumacia della parte adiuvata, non potendo la tutela dell'interesse in capo al soggetto essere condizionata dalla condotta processuale delle parti (già) in causa. E', poi, evidente che l'interesse deducibile dall'interventore adesivo non può essere aprioristicamente delineato, salvo a dover appartenere al novero degli interessi non di fatto ma giuridicamente rilevanti. Si tratta, dunque, di accertare caso per caso se il soggetto intervenuto in giudizio sia titolare di un interesse concreto e meritevole di protezione giuridica, che trova tutela indiretta nella posizione della parte, attore o del convenuto, adiuvata. Più specificamente, fonte di legittimazione all'intervento adesivo è un interesse giuridico corrispondente alla possibilità dell'interventore di conseguire una tutela, sia pure limitata o indiretta, dall'accoglimento della domanda o della eccezione proposta dalla parte a cui favore egli interviene, ovvero un pregiudizio dal suo rigetto. Ne discende che l'interesse giuridico legittimante l'intervento adesivo autonomo deve essere in stretto collegamento funzionale con il thema decidenti del giudizio, senza potersi ricavare da situazioni a questo totalmente estranee. Nel caso in esame, l'intervento del Comune è dalla corte di appello giustificato da un interesse scaturente dai riflessi negativi che potevano derivare nella sua sfera giuridica da una emananda sentenza di accoglimento del ricorso con cui il D.P. aveva denunciato il comportamento illegittimo sotto diversi profili dell'ente locale. A seguire il ricorrente, invero, il Comune aveva: deciso la sua decadenza senza il prescritto quorum deliberativo; contestato quale causa di incompatibilità il fatto, irrilevante, che egli, al momento dell'elezione, era debitore di imposta comunale in base a cartella esattoriale; omesso di attivare il contraddittorio su tale contestazione; immutato irritualmente e solo in corso di giudizio la causa di incompatibilità; rifiutato arbitrariamente l'offerta reale delle somme valevoli a estinguere il debito; obliterato che, a seguito della incoata procedura esecutiva, era stata pignorata l'intera somma corrispondente al credito. Epperò tali rilievi non consentono di riconoscere al Comune un interesse giuridico nel senso sopra precisato e, specularmente, una posizione assimilabile a quella di un interventore adesivo (pur nella contumacia della parte adiuvata), atteso che nel giudizio di impugnazione della delibera, di decadenza di candidato eletto a consigliere comunale non è in discussione la legittimità dell'operato dell'ente locale in ordine al rispetto della procedura, ma, semplicemente, la sussistenza o meno della causa di ineleggibilità. In linea di principio, questa Corte ha già reiteratamente affermato, infatti, che il giudizio in materia elettorale ha ad oggetto unicamente l'accertamento del diritto dell'eletto alla permanenza nella carica, non essendo ipotizzatile un ulteriore autonomo interesse dell'organo elettivo alla sua regolare composizione, che non viene posta in discussione quale che risulti il candidato avente diritto a ricoprire la carica di consigliere (cfr., tra le altre, sentt. nn. 5323/2004, 16205/2000, 1020/1991). Il Comune non può, pertanto, prospettare un proprio interesse a spiegare intervento nel giudizio de quo, legato alla tutela della legittimità del provvedimento amministrativo e della correttezza dell'attività amministrativa che si paventano suscettibili di essere lese dalla eventuale dichiarazione di insussistenza della causa di incompatibilità. E' evidente - ed è sfuggito alla corte territoriale - che un interesse siffatto del Comune alla tutela di propri atti e comportamenti, non è, per definizione, tutelabile innanzi al giudice ordinario (e nel contesto in particolare di questo giudizio elettorale), trovando, viceversa, la sua sede naturale di tutela innanzi al giudice amministrativo. Nella specie, la corte d'appello, avendo qualificato e dichiarato ammissibile come intervento adesivo la costituzione in giudizio del Comune di Calabritto e ritenuto che detto ente era titolare di un interesse giuridico alla decisione della causa, si è posta in rotta di collisione rispetto al surricordato principio di diritto. L'accoglimento della doglianza che ha denunciato la ritenuta ammissibilità dell'intervento del Comune, impone la cassazione senza rinvio (art. 382 c.p.c., u.c.) della sentenza impugnata e di quella di prime cure con la conseguente necessità di provvedere (ai sensi dell'art. 385 c.p.c.) al regolamento delle spese di tutto il giudizio. Va, infatti, data continuità al principio già affermato da questa Corte secondo cui - in relazione al principio generale in virtù del quale il difetto di interesse ad agire (rilevato in sede di legittimità) comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, che abbia, invece, ritenuto esistente detto interesse - quando l'inammissibilità per difetto di interesse dell'intervento adesivo spiegato in primo grado, non dichiarata dai giudici di merito, viene rilevata dalla Corte di Cassazione, la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto senza rinvio (unitamente a quella di primo grado che è dello stesso tenore), con la conseguente pronuncia sulle spese a norma dell'art. 385 c.p.c., comma 2, dato che la causa dell'interveniente non poteva essere proposta (cfr. Cass. nn. 991/1972, 2591/1972, 2359/1988). Risulta, quindi, fondato anche il settimo motivo nella parte in cui censura la statuizione di condanna alle spese. Appare tuttavia giusto al riguardo, in considerazione della natura e della peculiarità delle questioni trattate, compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio. Inammissibile è, invece, la doglianza, prospettata con il primo motivo, relativa all'utilizzazione della documentazione prodotta dal Comune interveniente. Per rigettare il corrispondente motivo di appello, considerando rituale l'acquisizione dei documenti in questione, la corte ha speso due distinte rationes decidendo; la prima incentrata, appunto, sulla qualità di interventore del Comune; la seconda "anche in base agli ampi poteri istruttori e di accertamento propri del giudizio elettorale, per cui non si è avuta alcuna lesione del principio dispositivo se il Tribunale ha posto a base della sua decisione documentazione fornitagli dalla difesa dell'Ente, che avrebbe comunque potuto acquisire d'ufficio e che, del resto, il ricorrente non aveva inteso produrre (Vedi Cass. 28/7/2004 n. 14199)". Tale autonoma ratio decidendi - fondata, per un verso, sugli ampi poteri ufficiosi spettanti al giudice nelle controversie elettorali e, per altro verso, sulla carente allegazione documentale del ricorrente - è di per sè giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata. E tuttavia essa non è stata minimamente investita dal ricorso. Trova, pertanto, applicazione il principio innumerevoli volte affermato da questa Corte secondo cui qualora la sentenza del giudice di merito (o un capo di questa) si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per Cassazione, anche di una sola di tali ragioni, determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame (o del motivo di gravame) proposto avverso le altre, in quanto l'avvenuto accoglimento del ricorso (o del motivo di ricorso) non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, onde la sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa (cfr., solo per citare le più recenti, Cass. nn. 2811/2006, 15470/2005, 13956/2005, 20454/2005, 2273/2005). La censura dedotta con il terzo motivo è palesemente inammissibile. Della questione riguardante il reale contenuto della doglianza espressa con il corrispondente motivo di appello e cioè del fatto che il provvedimento sia stato in pratica adottato dal sindaco e non dal consiglio comunale, non vi è traccia nella sentenza nè nelle conclusioni ivi epigrafate. In tale contesto, sarebbe stato onere del ricorrente indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio di appello l'aveva sollevata. Ciò in ossequio al principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la predetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di indicare in quale specifico scritto difensivo e/o atto del giudizio precedente l'ha dedotta, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr., e plurimis, sentt. nn. 6656/2004, 12571/2003, 2331/2003, 14905/2002, 724/2001). Nella specie, non avendo il ricorrente minimamente assolto un tale onere, deve presumersi che la questione sia stata posta per la prima volta in questa sede. A parte ciò, quand'anche la censura fosse stata nei sopra cennati termini sottoposta al vaglio della corte, la decisione non poteva essere diversa. Il ricorrente deduce, invero, un vizio attinente all'iter procedimentale che sfocia nella declaratoria di decadenza; e in particolare alla fase (di accertamento della mancata rimozione) immediatamente prodromica al provvedimento finale. Non si vede, quindi, sotto quale profilo verrebbe a mutare il tipo di questione sottoposta (inammissibilmente) al giudice di merito. Come si è detto, le controversie elettorali hanno quale unico ed esclusivo oggetto l'accertamento dello stato personale di eleggibilità o di compatibilità dell'eletto con la carica; la delibera comunale di decadenza - in quanto atto amministrativo non incidente sulla posizione fatta valere nel giudizio in questione - viene in rilievo non come oggetto del controllo giurisdizionale, ma unicamente come presupposto processuale. In altri termini, in siffatta controversia il giudice ordinario non svolge un sindacato sulla legittimità dell'atto consiliare, nè esercita giurisdizione di annullamento dell'atto stesso, ma deve statuire sulla spettanza della carica, definendo un conflitto su posizioni di diritto soggettivo, alle quali rimane estraneo l'ente territoriale. Le eventuali irregolarità, in ordine (alla competenza dell'organo deputato) all'accertamento e/o all'attestazione della mancata rimozione della causa di incompatibilità non rilevano, quindi, non perchè si discuta di interesse legittimo alla legittimità dell'attività amministrativa (anzichè di diritto soggettivo), ma in quanto nel giudizio davanti al giudice ordinario si deve dimostrare che quella causa è stata effettivamente rimossa (a prescindere dalle statuizioni al riguardo contenute nella delibera impugnata). Può, dunque, ribadirsi il principio secondo il quale "Nelle controversie in materia di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, ancorchè instaurate attraverso la impugnazione della delibera del consiglio comunale che abbia pronunziato al riguardo, non rilevano gli eventuali vizi del procedimento di formazione della volontà dell'ente pubblico espressa con l'adottata delibera di decadenza, poichè detto atto amministrativo, non incidendo sulla posizione fatta valere in giudizio, avente come unico ed esclusivo oggetto l'accertamento dello stato personale di compatibilità con la carica, viene in rilievo non quale oggetto del controllo giurisdizionale, ma unicamente quale presupposto processuale". Il quarto motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta un vizio della procedura amministrativa (mancata contestazione della causa di incompatibilità); ciò per le stesse ragioni in base alle quali si è respinto il precedente mezzo. Non rilevano, infatti, nel giudizio elettorale gli eventuali vizi dell'iter procedimentale conclusosi nella delibera adottata; rileva solo l'esistenza, al momento della delibera medesima, della causa di incompatibilità. E', invece, infondato laddove il ricorrente si duole che, quale causa di incompatibilità, gli fu contestato un debito tributario riportato in una cartella esattoriale. Dall'esame diretto degli atti di causa, cui questa Corte è tenuta, come si desume dalla L. n. 1147 del 1966, art. 4, attesa la natura del giudizio (vedi Cass. nn. 22346/2006, 14199/2004, 1073/2001, 3684/2000, 1465/1995, 966/199, 11939/1984, 72/1979), emerge, tra l'altro, che durante la riunione consiliare sfociata nella Delib. 8 giugno 2006, n. 29, il D.P., a proposito della contestatagli causa di incompatibilità, prese la parola per formulare una lunga autodifesa nel corso della quale fece espresso riferimento alle sentenze della Corte dei conti in forza delle quali era stato condannato, per responsabilità amministrativo-contabile, quando rivestiva la carica di amministratore pubblico, al pagamento di L. 90.000.000, oltre interessi legali dal 19 novembre 1998, mostrando in tal guisa di avere ben percepito e di conoscere da tempo il presupposto della contestazione e la reale natura del credito portato dalla cartella esattoriale notificatagli. Quindi, la decisione sul punto resa dalla corte partenopea è ineccepibile: il debito contestato non riveste natura tributaria, ma consegue ad accertamento di responsabilità amministrativo-contabile del D.P., quando ricopriva la carica di amministratore pubblico, affermata con sentenze della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Centrale, n. 284 del 28 agosto 2000 e n. 356 del 15 novembre 2000. Per la riscossione di detto credito, l'amministrazione comunale ha conferito incarico al concessionario esattore GEI che ha provveduto, come di norma, a trasfonderlo in una cartella esattoriale, notificata all'interessato. Il quinto motivo non può trovare ingresso. In proposito, risultano inoppugnabili le argomentazioni della corte napoletana che, nel respingere il corrispondente motivo di appello, ha sottolineato che, in base all'inequivoco disposto dell'art. 2928 c.c., il diritto dell'assegnatario verso il debitore esecutato, se oggetto è un credito, si estingue solo con l'intera riscossione del credito. Il che, nella specie, appare persino ovvio, potendo, ad esempio, l'oppignorato vanificare la disposta assegnazione, dimettendosi dall'impiego per il quale percepisce lo stipendio in parte pignorato. L'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, non impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., opera il trasferimento coattivo e attuale del credito al creditore pignorante, producendo una modificazione soggettiva del rapporto creditorio e la conclusione dell'espropriazione. Tale assegnazione del credito, peraltro, in quanto disposta in pagamento salvo esazione (art. 533 c.p.c.), cioè pro solvendo, non opera anche l'immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante, la quale si verifica soltanto con il pagamento che il debitore assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 c.c.), momento nel quale questi realizza il pieno effetto satisfattivo dell'assegnazione (cfr. Cass. nn. 974/1972, 1768/1967). Altrettanto correttamente la corte del merito ha distinto la formula contenuta nella pronuncia del giudice dell'esecuzione, avente valenza meramente procedimentale, dall'effetto estintivo-satisfattivo richiesto dalla legge (e temporalmente collegato al recupero della intera somma dovuta) perchè possa considerarsi venuta mena la causa di incompatibilità. L'assegnazione satisfattiva, a cui è intrinseco il carattere pro solvendo, adottata nella specie dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 533 c.p.c., comma 1, comporta il trasferimento del credito, e quindi la conclusione dell'espropriazione presso terzi, ma, come detto, non implica la soddisfazione, perchè il debito si estingue solo con l'integrale pagamento da parte dell'assegnato al creditore assegnatario. Con l'assegnazione si è avuta, in altre parole, una datio in solutum condizionata al pagamento integrale, da parte del debitore, dell'originario importo dovuto. Tale condizione non si è tuttavia verificata entro il termine perentoriamente previsto dall'art. 69, comma quinto, D.Lgs. n. 267 del 2000, per come emerge dalla certificazione del Ministero dell'Economia e Finanze del 5 ottobre 2006 secondo cui, al 30 settembre 2006, dell'importo accertato dal giudice dell'esecuzione era stata trattenuta sulle competenze mensili dell'appellante solo la somma di Euro 4.928,47, a fronte di un credito di Euro 56.132,05. Il sesto motivo è inammissibile per difetto di interesse. Il giudice a quo aveva chiaramente preso in esame la omologa doglianza espressa con l'ultimo motivo di appello e ne aveva negato la fondatezza sulla base di due considerazioni, ciascuna autonomamente sufficiente a sorreggere siffatta conclusione. Come riferito in parte narrativa, aveva, infatti, osservato che, da un lato, era stato eseguito un versamento parziale dell'importo riconosciuto dai titoli costituenti regiudicata; e, dall'altro, che, a seguito del rifiuto opposto dal creditore, il D.P. non aveva provveduto a completare la fattispecie di cui all'art. 1210 c.c., operando il deposito delle somme offerte per poi iniziare il giudizio di convalida, ma aveva per ben due volte richiesto all'ufficiale giudiziario di rinviare il deposito materiale delle somme presso l'istituto di credito, adducendo motivi vari. Orbene, mentre il ricorrente orienta le proprie censure contro la prima affermazione, nulla osserva sulla seconda, peraltro ritenuta prevalente dalla corte di merito, vale a dire sul punto del ritenuto mancato completamento della procedura prevista dall'art. 1210 c.c.. Ne consegue che, quand'anche si ritenesse fondata l'unica censura proposta, non ne deriverebbe una pronuncia caducatoria della sentenza impugnata, il cui contenuto precettivo di rigetto della pretesa del ricorrente continuerebbe a trovare autonomo fondamento sull'altra, compiuta dal giudice del merito nel senso di escludere la regolarità del procedimento di offerta formale. Soccorre anche in questo caso il principio sopra richiamato nell'esaminare il precedente motivo. Quando la sentenza del giudice del merito è fondata su più ragioni autonome, tra loro distinte ed indipendenti, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, l'omessa impugnazione col ricorso per Cassazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la doglianza relativa all'altra o alle altre, atteso che l'eventuale accoglimento del ricorso stesso non toccherebbe le ragioni non censurate e la decisione impugnata resterebbe quindi ferma in base ad esse. Conclusivamente, vanno rigettati tutti i motivi di ricorso che hanno investito l'accertata situazione di incompatibilità dell'odierno ricorrente con l'assunzione della carica di consigliere comunale. Non vi è luogo a statuizione sulle spese nei confronti degli intimati F.G. (sostituito al candidato in un primo tempo illegalmente proclamato) e Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Napoli che nessuna difesa hanno svolto nella presente sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo, il secondo e il settimo motivo di ricorso per quanto di ragione, rigetta gli altri, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza in relazione alle censure accolte e compensa le spese dell'intero giudizio tra il ricorrente e il Comune di Calabritto.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2007. |







