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sabato 04 luglio 2009
 
 
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notaio

 

 

Raccolta di giurisprudenza in materia della responsabilità professionale dei notai. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti.

 

NOTAIO E ARCHIVI NOTARILI Responsabilità

La domanda risarcitoria proposta dal terzo acquirente ddimmobile nei confronti del notaio per la non veritiera attestazione rilasciata da questtultimo ad un istituto bancario, circa llinesistenza di iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli a carico del medesimo cespite immobiliare, per un precedente contratto di mutuo, va rigettata se non risulta provato, sia il conferimento delllincarico professionale al notaio da parte del terzo acquirente nel rilascio della suddetta attestazione, sia il rapporto di causalità che necessariamente deve intercorrere fra l'evento ritenuto pregiudizievole (omessa rilevazione dellliscrizione ipotecaria) ed il preteso danno lamentato, che non può essere dedotto soltanto in forma generica, ma deve essere dimostrato nella sua esatta consistenza. Il mancato accoglimento della pretesa risarcitoria determina anche il rigetto della domanda di manleva proposta dal notaio convenuto nei confronti delllistituto assicuratore chiamato in causa per la responsabilità civile.

 Tribunale  Bari  sez. II 03 marzo 2008  n. 549

 
NOTAIO E ARCHIVI NOTARILI Contravvenzioni e sanzioni - Responsabilità disciplinare ex art. 28 della legge notarile - Violazione del divieto di ricevere atti «espressamente proibiti dalla legge» - Ambito di applicazione - Riferibilità ai soli atti di nullità assoluta - Sussistenza - Estensione anche agli atti inefficaci, meramente annullabili o inficiati da nullità relativa - Esclusione
In tema di responsabilità disciplinare dei notai, poiché il divieto (imposto dall'art. 28, comma 1 n. 1, l. n. 89 del 1913) di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" riguarda gli atti affetti da nullità assoluta, e non da mera annullabilità, inefficacia o nullità relativa, la sanzione prevista dalla legge notarile non è applicabile a carico del notaio che abbia allegato ad un atto pubblico di compravendita un certificato di destinazione storico-urbanistica non riportante la destinazione attuale della particella compravenduta, trattandosi di atto di cui l'art. 30, comma 4 bis, d.P.R. n. 380 del 2001 non prevede la nullità assoluta, ma una invalidità sanabile, stante la possibilità di una sua "conferma" o "integrazione" anche ad opera di una sola delle parti o dei suoi aventi causa.
Cassazione civile  sez. III  14 febbraio 2008  n. 3526

 


 

 
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