www.mamboteam.com
Lo studio Bertaggia arrow Responsabilità professionale Notai
lunedì 12 maggio 2008
 
 
Responsabilità professionale Notai PDF Stampa E-mail

 

notaio

 

 

Raccolta di giurisprudenza in materia della responsabilità professionale dei notai. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti.

In tema di responsabilità del notaio, la condotta colposa consistita nell'aver omesso di accertare che il procuratore non aveva il potere di concedere ipoteca sui beni posti a garanzia di mutuo bancario, integra la responsabilità del professionista e, qualora della procura sia data lettura al momento della stipula del negozio e la stessa sia allegata al contratto, quella concorrente della banca mutuante che ha partecipato all'atto, in ragione sia dei generali obblighi di diligenza, sia della particolare qualifica professionale che un istituto di credito deve avere.
Cassazione civile , sez. I, 29 novembre 2007 , n. 24939

Qualora un soggetto abbia acquistato un immobile con atto notarile e, a seguito dello stesso, abbia ottenuto mutuo sull’immobile, l’eventuale mancata rilevazione di ipoteca a carico dell’immobile oggetto di acquisto, non rilevata dal notaio in occasione delle ipoteche catastali, che abbiano cagionato poi l’esecuzione sul bene acquistato, sono fonte di responsabilità per il notaio qualificabile quale inadempienza contrattuale per contrarietà ai doveri di diligenza professionale. Qualora l’immobile ipotecato, nelle more della fase decisoria del giudizio di primo grado sia stato espropriato ad opera della banca creditrice ipotecaria, rendendo inattuabile quella liberazione del bene dall’ipoteca ordinata dal tribunale, appare legittima la richiesta di riforma della sentenza, trattandosi di una semplice “emendatio libelli”, che non viola il divieto di domande nuove in appello, da cui la richiesta di risarcimento in forma specifica.

Corte appello Milano, sez. I, 13 giugno 2007

La domanda risarcitoria proposta nei confronti di un notaio per aver certificato - contrariamente al vero - l’esame riferito alla proprietà e libertà di un immobile acquisito in garanzia, attestando che l’ipoteca iscritta a favore dell’istituto bancario non risulta preceduta da altre iscrizioni ipotecarie e/o trascrizioni pregiudizievoli, fondata sulla consultazione di documenti e pubblici registri immobiliari, nella consapevolezza di esservi tenuto in adempimento dell’incarico professionale conferitogli, seppur fondata con riferimento all’"an", basandosi su di un comportamento in sé pregiudizievole, e quindi, potenzialmente idoneo per il suo carattere d’illiceità, ad incidere negativamente sul patrimonio del danneggiato, non esonera quest’ultimo, secondo i principi generali, dal fornire anche la prova dell’effettiva consistenza del pregiudizio economico lamentato (fattispecie in cui si perviene al rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla banca, fondata su un’accertata negligenza professionale del notaio convenuto per non aver verificato preventivamente l’appartenenza ad altro soggetto dei cespiti diretti a costituire la garanzia per la concessione di un mutuo ipotecario - potenzialmente fonte di danno, non verificatosi per ragioni estranee alla volontà del medesimo professionista - unicamente per non essere state dedotte e provate circostanze idonee a dimostrare che in futuro a carico del medesimo danneggiato verrà a determinarsi in concreto un pregiudizio di carattere economico-patrimoniale direttamente riconducibile alla condotta illecita del notaio).
Tribunale Bari, sez. II, 30 maggio 2007 , n. 1392

E' legittima la determinazione dei criteri di valutazione delle prove del concorso notarile, anche dopo che queste siano state effettuate, purché prima della loro concreta valutazione.

Consiglio Stato , sez. IV, 22 marzo 2007 , n. 1390

 In tema di compravendite, non basta la riconosciuta responsabilità professionale del notaio, che non segnalò i pignoramenti in atto sull’immobile, a far scattare il risarcimento per il compratore: per dimostrare il danno emergente, infatti, serve la prova che la procedure esecutive si siano concluse con la vendita all’asta del cespite.

Cassazione civile , sez. II, 26 febbraio 2007 , n. 4381



 

 
Top! Top!