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venerdì 03 settembre 2010
 
 
Responsabilità professionale Notai PDF Stampa E-mail

  responsabilità notai

 

 

 

 

 

Raccolta di giurisprudenza in materia della responsabilità professionale dei notai. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti.



Notaio e archivi notarili - Contravvenzioni e sanzioni - Svolgimento diretto da parte del notaio delle attività di acquisizione delle informazioni sulla volontà delle parti - Necessità - Delega sistematica di tale attività a collaboratori - Illiceità disciplinare - Sussistenza. I doveri del notaio di audizione delle parti, di informazione delle stesse, di imparzialità ed equidistanza tra esse vanno adempiuti personalmente dal professionista, sia prima che dopo la stesura dell'atto da leggere alle parti. Deve, di conseguenza, escludersi che il notaio possa sistematicamente delegare le suddette attività preparatorie a propri collaboratori, senza incorrere in responsabilità disciplinare.

Cassazione civile  sez. III 18 marzo 2008  n. 7274

NOTAIO E ATTO NOTARILE - Vendita immobiliare - Obbligo di effettuare le visure ipotecarie ed obbligo di consulenza - Sussistono - Immobile soggetto a prelazione agraria - Riscatto del confinante - Responsabilità contrattuale del notaio - Esclusione. Il notaio è tenuto a svolgere tutte le indagini necessarie alla verifica dell'inesistenza di vincoli giuridici sul bene risultanti da pubblici registri nonché di informare la parte di qualsiasi situazione rilevante ai fini del concreto raggiungimento del risultato atteso di cui sia, comunque, a conoscenza, senza tuttavia potersi pretendere l'adozione di misure dirette a scoraggiare la parte dal concludere un affare rischioso. Risulta infondata la domanda diretta all'accertamento della responsabilità del notaio convenuto svolta dall'attrice con riferimento al mancato accertamento dell'esistenza del diritto di prelazione del coltivatore diretto confinante che successivamente l'ha convenuta in giudizio per l'esercizio dell'azione di riscatto.

 

 Tribunale  Ancona  18 marzo 2008 Numero:  n. 651

 NOTAIO E ARCHIVI NOTARILI Responsabilità

La domanda risarcitoria proposta dal terzo acquirente ddimmobile nei confronti del notaio per la non veritiera attestazione rilasciata da questtultimo ad un istituto bancario, circa llinesistenza di iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli a carico del medesimo cespite immobiliare, per un precedente contratto di mutuo, va rigettata se non risulta provato, sia il conferimento delllincarico professionale al notaio da parte del terzo acquirente nel rilascio della suddetta attestazione, sia il rapporto di causalità che necessariamente deve intercorrere fra l'evento ritenuto pregiudizievole (omessa rilevazione dellliscrizione ipotecaria) ed il preteso danno lamentato, che non può essere dedotto soltanto in forma generica, ma deve essere dimostrato nella sua esatta consistenza. Il mancato accoglimento della pretesa risarcitoria determina anche il rigetto della domanda di manleva proposta dal notaio convenuto nei confronti delllistituto assicuratore chiamato in causa per la responsabilità civile.

 Tribunale  Bari  sez. II 03 marzo 2008  n. 549

 
NOTAIO E ARCHIVI NOTARILI Contravvenzioni e sanzioni - Responsabilità disciplinare ex art. 28 della legge notarile - Violazione del divieto di ricevere atti «espressamente proibiti dalla legge» - Ambito di applicazione - Riferibilità ai soli atti di nullità assoluta - Sussistenza - Estensione anche agli atti inefficaci, meramente annullabili o inficiati da nullità relativa - Esclusione
In tema di responsabilità disciplinare dei notai, poiché il divieto (imposto dall'art. 28, comma 1 n. 1, l. n. 89 del 1913) di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" riguarda gli atti affetti da nullità assoluta, e non da mera annullabilità, inefficacia o nullità relativa, la sanzione prevista dalla legge notarile non è applicabile a carico del notaio che abbia allegato ad un atto pubblico di compravendita un certificato di destinazione storico-urbanistica non riportante la destinazione attuale della particella compravenduta, trattandosi di atto di cui l'art. 30, comma 4 bis, d.P.R. n. 380 del 2001 non prevede la nullità assoluta, ma una invalidità sanabile, stante la possibilità di una sua "conferma" o "integrazione" anche ad opera di una sola delle parti o dei suoi aventi causa.
Cassazione civile  sez. III  14 febbraio 2008  n. 3526

 


 

 
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