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mercoledì 14 maggio 2008
 
 
Giurisprudenza su separazioni e divorzi. PDF Stampa E-mail
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La possibilità di ottenere ex art. 710, c.p.c., la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di separazione giudiziale (ovvero, il che è lo stesso, con il decreto di omologazione) è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell’art. 156, ultimo comma, c.c., il quale, con dizione sostanzialmente analoga a quella adottata dall’art. 9 l. n. 898 del 1970 in tema di divorzio, ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza di quella norma al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento ex art. 710, c.p.c., natura di "revisio prioris istantiae", e, quindi, di rivisitazione ("melius re perpensa") delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, ma di "novum iudicium", perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici) tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove, una siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio.
Tribunale Bari, sez. I, 26 febbraio 2008 
 
 
Il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisce a carico del genitore non affidatario il contributo per le spese mediche e scolastiche del figlio minore non costituisce titolo esecutivo; pertanto, nell’ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell’obbligato, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, si richiede un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l’avveramento dell’evento futuro e incerto cui è subordinata l’efficacia della condanna.
Cassazione civile , sez. I, 28 gennaio 2008 , n. 1758
 


 

 
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