www.mamboteam.com
Lo studio Bertaggia arrow Giurisprudenza su separazioni e divorzi
sabato 04 luglio 2009
 
 
Giurisprudenza su separazioni e divorzi. PDF Stampa E-mail
Valutazione utente: / 7
ScarsoOttimo 
divorce_mediation_image
 
 
 
Raccolta di giurisprudenza in materia di separazioni e divorzi. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti. 
Per consulti e quesiti in materia clicca qui.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEPARAZIONE DEI CONIUGI Casa coniugale
 Nel corso di un giudizio di detenzione senza titolo, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente l'immobile, ovvero il coniuge legittimo assegnatario dell'abitazione ex familiare, in virtù di valido provvedimento giudiziale , anche provvisorio, pronunciato nella causa di separazione personale o di divorzio , può utilmente opporre detto titolo al terzo che abbia acquistato la casa in epoca successiva al provvedimento di assegnazione; tale opponibilità sussiste, entro nove anni dalla data del provvedimento, anche se questo non sia stato trascritto e anche oltre i nove anni se è stato trascritto.
  

DIVORZIO Casa coniugale
Con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti adottata nel precedente giudizio e quindi pure l'eventuale assegnazione della casa coniugale disposta a favore di uno dei due. Pertanto, anche qualora la sentenza di divorzio non contenga alcuna disposizione al riguardo, il coniuge già assegnatario e comproprietario dell'immobile non ha più diritto all'utilizzazione esclusiva ed i rapporti non possono che essere regolati dalle norme sulla comunione e segnatamente dall'art. 1102 c.c., finché non intervenga una divisione, sia essa consensuale o giudiziale. Ciò soprattutto allorché siano venute meno le ragioni che avevano giustificato l'assegnazione, quali la presenza di un figlio e la necessità di assicurargli la continuità della vita familiare nel luogo in cui si era svolta fino ad allora con la presenza di entrambi i genitori.
Cassazione civile  sez. I,  29 gennaio 2009, Numero:  n. 2210
 
 


 

 
Top! Top!